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- Emanante: Autorità Nazionale Anticorruzione
- Fonte: G.U.R.I.
- Numero fonte: 182
- Data fonte: 05/08/2019
Thesaurus: Anticorruzione
Abstract:
Per effetto degli aggiornamenti del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno 2019, n. 55, l’ANAC con il presente atto approva le Linee guida precedentemente già consolidate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 614 del 4 luglio 2018 e adottate ai sensi dell’art. 177, comma 3, del decreto legislativo n. 50/2016 “La verifica del rispetto del limite di cui al comma 1, pari all’ottanta per cento, da parte dei soggetti preposti e dell’ANAC, viene effettuata, annualmente, secondo le modalita’ indicate dall’ANAC stessa in apposite linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice. Eventuali situazioni di squilibrio rispetto al limite indicato devono essere riequilibrate entro l’anno successivo. Nel caso di reiterate situazioni di squilibrio per due anni consecutivi il concedente applica una penale in misura pari al 10 per cento dell’importo complessivo dei lavori, servizi o forniture che avrebbero dovuto essere affidati con procedura ad evidenza pubblica.”.
La Parte I contiene indicazioni di natura interpretativa rese ai sensi dell’art. 213, comma 2, del codice dei contratti pubblici al fine di favorire la corretta ed omogenea applicazione.
La Parte II contiene indicazioni operative rese ai sensi dell’art. 177 del codice dei contratti pubblici, aventi carattere vincolante.