ANAC – Delibera 3 agosto 2016, n. 381

  • Emanante: Autorità Nazionale Anticorruzione
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 197
  • Data fonte: 24/08/2016
Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016.

Thesaurus: Riforme

Abstract:

Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con il decreto in oggetto, approva in via definitiva il Piano Nazionale Anticorruzione(PNA) 2016. Il presente PNA è il primo predisposto e adottato dall’ANAC, ai sensi dell’art. 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 che ha trasferito interamente all’Autorità le competenze in materia di prevenzione della corruzione e della promozione della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni. Il PNA, in linea con le rilevanti modifiche legislative intervenute recentemente, ha dato attuazione alle nuove discipline della materia, di cui le amministrazioni dovranno tenere conto nella fase di attuazione del PNA nei loro Piani triennali di prevenzione della corruzione (PTPC) per il triennio 2017-2019. Si fa riferimento, in particolare, al decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sul Codice dei contratti pubblici. La nuova disciplina chiarisce che il PNA è atto generale di indirizzo rivolto a tutte le amministrazioni e ai soggetti di diritto privato in controllo pubblico, nei limiti posti dalla legge. Il PNA, in quanto atto di indirizzo, contiene indicazioni che impegnano le amministrazioni allo svolgimento di attività di analisi della realtà amministrativa e organizzativa nella quale si svolgono le attività di esercizio di funzioni pubbliche e di attività di pubblico interesse esposte a rischio di corruzione e all’adozione di concrete misure di prevenzione della corruzione. In piena aderenza agli obiettivi fissati dalla legge n. 190/2012, il PNA  ha il compito di promuovere, presso le amministrazioni pubbliche (e presso i soggetti di diritto privato in controllo pubblico), l’adozione di misure di prevenzione della corruzione.

Consulta la versione integrale