ANAC – Delibera 7 ottobre 2014, n. 144

  • Emanante: Autorità Nazionale Anticorruzione
  • Fonte: Altro
  • Numero fonte: 1
  • Data fonte: 20/10/2014
Obblighi di pubblicazione concernenti gli organi di indirizzo politico nelle pubbliche amministrazioni

Thesaurus: Programmazione

Abstract:

 

La presente deliberazione è volta a definire l’ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni del decreto n. 33 del 2013 con riferimento alle pubbliche amministrazioni. Il nuovo articolo 11 del decreto n. 33, così come modificato dall’articolo 24-bis del d.l. n. 90 del 2014, convertito con la legge n. 114 del 2014, è molto chiaro nel comprendere tra gli enti pubblici tenuti all’applicazione delle disposizioni del decreto «tutte le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione».

Al fine di evitare ogni dubbio interpretativo il nuovo articolo 11, al comma 2, lettera a), chiarisce la piena applicazione delle norme «agli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l’incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati». Le formulazioni adottate ricomprendono, dunque, nell’ambito soggettivo di applicazione tutti gli enti aventi natura di diritto pubblico, economici e non economici.

I requisiti «istituiti», «vigilati» e «finanziati» dalla pubblica amministrazione» e i poteri riconosciuti alla pubblica amministrazione di nomina degli amministratori degli enti in questione, vanno considerati come indici di pubblicità che, anche alternativamente, possono determinare il carattere pubblico di un ente e, quindi, la piena applicabilità della disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001.

La presente deliberazione è volta a definire l’ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni del decreto n. 33 del 2013 con riferimento alle pubbliche amministrazioni. Il nuovo articolo 11 del decreto n. 33, così come modificato dall’articolo 24-bis del d.l. n. 90 del 2014, convertito con la legge n. 114 del 2014, è molto chiaro nel comprendere tra gli enti pubblici tenuti all’applicazione delle disposizioni del decreto «tutte le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione».

Al fine di evitare ogni dubbio interpretativo il nuovo articolo 11, al comma 2, lettera a), chiarisce la piena applicazione delle norme «agli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l’incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati». Le formulazioni adottate ricomprendono, dunque, nell’ambito soggettivo di applicazione tutti gli enti aventi natura di diritto pubblico, economici e non economici.

I requisiti «istituiti», «vigilati» e «finanziati» dalla pubblica amministrazione» e i poteri riconosciuti alla pubblica amministrazione di nomina degli amministratori degli enti in questione, vanno considerati come indici di pubblicità che, anche alternativamente, possono determinare il carattere pubblico di un ente e, quindi, la piena applicabilità della disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001.

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