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- Emanante: Autorità Nazionale Anticorruzione
- Fonte: G.U.R.I.
- Numero fonte: 159
- Data fonte: 11/07/2015
Thesaurus: Programmazione
Abstract:
L’art. 1, comma 65 della legge 266/2005 pone le spese di funzionamento dell’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici a carico del mercato di competenza, per la parte non coperta dal bilancio dello Stato. La presente deliberazione dispone i termini e le modalità di versamento cui sono tenuti i soggetti pubblici e privati di seguito elencati:
- le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori di cui agli articoli 32 e 207 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche nel caso in cui la procedura di affidamento sia espletata all’estero;
- gli operatori economici, nazionali e esteri, che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui al punto precedente;
- le societa’ organismo di attestazione di cui all’art. 40, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
L’art. 1, comma 65 della legge 266/2005 pone le spese di funzionamento dell’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici a carico del mercato di competenza, per la parte non coperta dal bilancio dello Stato. La presente deliberazione dispone i termini e le modalità di versamento cui sono tenuti i soggetti pubblici e privati di seguito elencati: