![](https://www.inapp.gov.it/wp-content/uploads/2023/01/normestatali.webp)
- Emanante: Autorità Nazionale Anticorruzione
- Fonte: G.U.R.I.
- Numero fonte: 22
- Data fonte: 28/01/2015
Thesaurus: Programmazione, Razionalizzazione
Abstract:
Il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni in legge 11 agosto 2014, n. 114, ha modificato con l’art. 39, rubricato «Semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici», gli articoli 38 e 46 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (c.d. Codice degli appalti pubblici), che riguardano – rispettivamente – i requisiti di ordine generale occorrenti per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici e i documenti e le informazioni complementari nonchè la tassatività delle cause di esclusione. La disposizione dell’art. 39 è collocata nel titolo IV del decreto-legge n. 90/2014, che riguarda le «Misure per lo snellimento del processo amministrativo e l’attuazione del processo civile telematico». Per effetto di tale novella legislativa, la presente determina fornisce chiarimenti interpretativi sull’art. 39 del codice degli appalti pubblici.