Circolare 11 marzo 2008, n. 2

  • Emanante: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 143
  • Data fonte: 20/06/2008
Legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne.

Thesaurus: Lavoro atipico

A tutte le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Premessa.

La legge finanziaria per l’anno 2008 e’ intervenuta, con diverse disposizioni, a definire ulteriormente il regime delle collaborazioni esterne nelle pubbliche amministrazioni, consolidando la tendenza a limitare il ricorso a tali tipologie contrattuali ad ipotesi eccezionali e, indirettamente, costituendo i presupposti per una riduzione della spesa correlata.

Sul tema delle collaborazioni deve osservarsi come il legislatore negli anni piu’ recenti abbia disposto diversi interventi, di carattere finanziario e ordinamentale, finalizzati ad un unico obiettivo: escludere che siano stipulati rapporti di lavoro autonomo per rispondere a fabbisogni permanenti e per lo svolgimento di attivita’ non altamente qualificate. Infatti, nelle leggi finanziarie sono state inserite previsioni volte a limitare il ricorso alle collaborazioni, introducendo tetti di spesa e stabilendo requisiti di legittimita’, in particolare per evitare che fossero stipulate per prestazioni non qualificate, utilizzandole quali rapporti di lavoro subordinato.

Sul piano ordinamentale le modifiche apportate all’art. 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001 dal decreto-legge n. 223 del 2006, convertito dalla legge n. 248 del 2006, e quelle apportate all’art. 36 del medesimo decreto, dalla legge finanziaria per l’anno 2008, sono finalizzate a ricondurre l’utilizzo delle diverse tipologie contrattuali, di lavoro autonomo e di lavoro subordinato, alle finalita’ loro proprie che sono distinte e non possono essere considerate sovrapponibili.

Cio’ comporta, innanzi tutto, che il limite temporale individuato dall’art. 36, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come sostituito dalla legge finanziaria per l’anno 2008, individuato in tre mesi o nelle esigenze stagionali, non si applica ai contratti di collaborazione che sono contratti di lavoro autonomo e pertanto non inclusi nella categoria dei contratti di lavoro flessibile subordinato.

Peraltro rimane ferma la necessita’ che l’incarico abbia natura temporanea, come previsto dalla legge, considerato che la necessita’ di ricorrere ad una collaborazione deve collocarsi all’interno della programmazione delle attivita’ dell’amministrazione con riferimento ad aspetti o fasi della medesima programmazione e, pertanto, non puo’ ritenersi prorogabile se non limitatamente al completamento di un’attivita’ avviata, in quanto la sua durata e’ predeterminata in relazione allo specifico aspetto o fase dell’attivita’.

Altresi’ non e’ configurabile il rinnovo, dovendo un nuovo incarico far riferimento ad un nuovo progetto ed essere conferito a seguito di un’apposita comparazione.

1.

Collaborazioni occasionali e coordinate e continuative.

L’attuale formulazione dell’art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 in relazione al tema delle collaborazioni esterne, qualificate come forma di lavoro autonomo, opera una sola distinzione: quella fra collaborazione occasionale e collaborazione coordinata e continuativa, riconducibili sia alle prestazioni ex art. 2222 del codice civile che all’art. 2230 del codice civile.

Si ha collaborazione occasionale nel caso di una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria e autonoma, spesso con contenuto professionale che si esaurisce in una sola azione o prestazione che consente il raggiungimento del fine e dove «il contatto sociale» con il committente sia sporadico.

Tale collaborazione, pertanto, potrebbe non essere necessariamente riconducibile a fasi di piani o programmi del committente.

Diversamente la collaborazione coordinata e continuativa, che qualora il committente sia una pubblica amministrazione e’ sempre una prestazione di lavoro autonomo, si caratterizza per la continuazione della prestazione e la coordinazione con l’organizzazione ed i fini del committente, dove, pertanto, quest’ultimo conserva non un potere di direzione, ma di verifica della rispondenza della prestazione ai propri obiettivi attraverso un potere di coordinamento spazio-temporale.

La distinzione operata, fra collaborazioni autonome e coordinate e continuative, rileva non solo ai fini fiscali e contributivi, che la legge disciplina diversamente e per i quali si rinvia al paragrafo 8, ma anche in relazione agli adempimenti cui sono tenute le amministrazioni committenti.

2.

Il requisito della «particolare e comprovata specializzazione universitaria»

Le disposizioni sul tema delle collaborazioni esterne si applicano a tutte le pubbliche amministrazioni in considerazione della loro collocazione nel Titolo I del decreto legislativo n. 165 del 2001 relativo ai principi generali.

Pertanto, coerentemente a tale impostazione, il comma 6-ter dispone, per le autonomie locali, l’adeguamento dei regolamenti ex art. 110, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 2000 ai principi enunciati al comma 6 dell’art. 7 del decreto legislativo 165 del 2001.

Inoltre, come gia’ chiarito nella circolare del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione n. 5 del 2006, le previsioni normative in tema di presupposti per il ricorso alle collaborazioni esterne, di requisiti per il conferimento degli incarichi e di pubblicita’ dei medesimi si applicano a tutte le tipologie di incarichi di lavoro autonomo.

Cio’ comporta l’irrilevanza del contenuto della prestazione: studio, consulenza, ricerca o altro, cosi’ come della tipologia contrattuale individuata dall’amministrazione: occasionale o coordinata e continuativa, a tali fini.

L’ulteriore precisazione operata dal legislatore, circa la necessita’ di una «particolare e comprovata specializzazione universitaria», operata dall’art. 3, comma 76, della legge n. 244 del 2007, ponendo l’accento sull’elevata competenza e coordinata con il presupposto dell’assenza di competenze analoghe in termini qualitativi all’interno dell’amministrazione fa ritenere impossibile il ricorso a qualsiasi rapporto di collaborazione esterna per attivita’ non altamente qualificate, con la conseguente illegittimita’ di qualsiasi tipologia di contratto stipulato in violazione di tali presupposti, rafforzando, pertanto, quanto gia’ indicato alla lettera c) del comma 6 dell’art. 7, citato.

Per quanto concerne il requisito della particolare professionalita’ l’utilizzo dell’espressione «esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria» deve far ritenere quale requisito minimo necessario il possesso della laurea magistrale o del titolo equivalente, attinente l’oggetto dell’incarico. Non sono tuttavia da escludere percorsi didattici universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti, finalizzati alla specializzazione richiesta, in aggiunta alla laurea triennale.

Conseguentemente le amministrazioni non potranno stipulare contratti di lavoro autonomo con persone con una qualificazione professionale inferiore.

Peraltro, il riferimento all’esperienza ed alla particolarita’ della competenza, che deve essere coerente con l’oggetto dell’incarico, e la necessita’ di una procedura comparativa per il conferimento degli incarichi, portano a considerare la necessita’ di reperire collaboratori che operano da tempo nel settore di interesse.

Tale modifica precisa quindi quanto gia’ ricavabile dall’art. 7, comma 6 del testo previgente che comunque faceva riferimento a prestazioni altamente qualificate per qualsiasi forma di collaborazione autonoma a prescindere, come piu’ volte ricordato, dal contenuto della stessa.

In tutti gli altri casi si dovra’ ricorrere, principalmente, alle risorse interne alle amministrazioni o ad altri istituti, quali le assegnazioni temporanee di personale da altre amministrazioni, o valutare, con l’opportuna prudenza, l’eventualita’ di ricorrere a strumenti diversi, quali gli appalti di servizi.

Come gia’ evidenziato l’art. 7, comma 6 e seguenti, costituisce la disciplina generale in tema di ricorso alle collaborazioni esterne, pertanto rimangono vigenti tutte quelle previsioni normative che, per specifiche attivita’, determinano i requisiti dei collaboratori o anche le procedure per l’affidamento dell’incarico, anche per quanto riguarda l’evidenza pubblica.

E’ questo il caso della progettazione in materia di lavori pubblici, di direzione lavori e collaudo di cui all’art. 90 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici).

I principi ivi richiamati di derivazione comunitaria, non discriminazione, parita’ di trattamento, proporzionalita’ e trasparenza, richiedono, per l’affidamento di incarichi sotto la soglia di 100.000 euro, l’attivazione di procedure di trasparenza e comparazione (art. 91, comma 2, decreto legislativo n. 163 del 2006) che possono trovare concreta attuazione secondo le modalita’ previste dall’art. 7, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 e dalle altre disposizioni in materia.

Si puo’ affermare che analoghi criteri devono essere rispettati in tutti i casi in cui e’ consentito dal legislatore il ricorso a collaborazioni professionali esterne come per il condono edilizio e per gli incarichi di difesa in giudizio.

Si ritiene, inoltre, opportuno richiamare l’attenzione su alcune disposizioni specifiche tra cui l’art. 9 della legge n. 150 del 2000, relativo ai specifici requisiti previsti per gli addetti stampa, nonche’ quelle contenute nell’art. 51, comma 6, della legge n. 449 del 1997, relativamente a specifiche prestazioni previste da programmi di ricerca avviati dalle amministrazioni ivi indicate.

Per tali ultime fattispecie trovano comunque applicazione le restanti disposizioni in materia di pubblicita’ e comparazione.

3.

Obblighi di pubblicita’.

Il legislatore in diverse disposizioni ha ribadito la necessita’ di assicurare l’attuazione del principio di trasparenza nel conferimento di incarichi a soggetti estranei alle pubbliche amministrazioni, intendendosi per tali anche i dipendenti pubblici che siano incaricati da amministrazioni diverse dal proprio datore di lavoro, prevedendone piu’ volte la pubblicita’.

In primo luogo si richiama la previsione generale contenuta nel comma 6-bis dell’art. 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001, aggiunto dall’art. 32 del decreto legge n. 223 del 2006, convertito dalla legge n. 248 del 2006, circa la necessita’ che le amministrazioni adottino appositi regolamenti relativi alle procedure comparative a seguito delle quali conferire gli incarichi e li rendano pubblici.

Al riguardo si rimanda alla bozza di regolamento, contenuta nell’allegato alla presente circolare, cui le amministrazioni possono fare utilmente riferimento pur con i necessari adattamenti alle specificita’ organizzative ed alle funzioni istituzionali loro proprie.

Occorre, poi, fare riferimento agli obblighi, gia’ richiamati nella citata circolare n. 5 del 2006, al paragrafo 4, previsti dall’art. 53, comma 14, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come integrato dall’art. 34, comma 2, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito dalla legge n. 248 del 2006, il quale prevede che: «Le amministrazioni rendono noti, mediante, inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l’oggetto, la durata ed il compenso dell’incarico.».

Obblighi che si aggiungono a quelli gia’ originariamente previsti dal medesimo comma 14 in merito ai dati che debbono essere trasmessi periodicamente al Dipartimento della funzione pubblica.

Ad essi si sono aggiunti, lo scorso anno, quelli contenuti nell’art. 1, comma 593, della legge n. 296 del 2006, che nello stabilire un tetto alla retribuzione massima erogabile dalle pubbliche amministrazioni a diversi soggetti, compresi dunque i collaboratori esterni, ha puntualmente disposto in merito alla pubblicita’.

Quest’ultima disposizione e’ stata sostituita da quella contenuta nell’art. 3, comma 44, della legge n. 244 del 2007, secondo cui: «Nessun atto comportante spesa ai sensi dei precedenti periodi (trattamento economico omnicomprensivo relativo a rapporti di lavoro dipendente o autonomo erogato dalle pubbliche amministrazioni) puo’ ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con l’indicazione nominativa dei destinatari e dell’ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito web dell’amministrazione o del soggetto interessato, nonche’ comunicato al Governo e al Parlamento.

In caso di violazione, l’amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l’ammontare eccedente la cifra consentita».

Nel medesimo comma si dispone, inoltre, che le pubbliche amministrazioni statali di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le agenzie, gli enti pubblici anche economici, gli enti di ricerca e le universita’ per i quali trova applicazione il limite alla retribuzione, sono tenuti alla preventiva comunicazione dei relativi atti alla Corte dei conti. In tale sede l’obbligo di pubblicita’ riguarda i trattamenti economici che superano la soglia individuata dal legislatore.

Sullo specifico tema, si rinvia alla circolare del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, n. 1 del 2008, appositamente predisposta.

L’art. 3, comma 54, della legge finanziaria per l’anno 2008 modifica l’art. 1, comma 127 della legge n. 662 del 1996 disponendo che le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di «collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza» per i quali e’ previsto un compenso sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i provvedimenti di incarico con l’indicazione del soggetto percettore, della ragione dell’incarico e dell’ammontare del compenso.

Tenuto conto della dizione utilizzata dal legislatore e del carattere onnicomprensivo, piu’ volte evidenziato, dell’art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, sono ricompresi nell’ambito di applicazione della previsione tutti gli incarichi a soggetti esterni all’amministrazione committente anche nel caso che siano previsti da specifiche disposizioni legislative.

Qualora sia omessa la pubblicazione la liquidazione del compenso costituisce illecito disciplinare e determina responsabilita’ erariale del dirigente preposto.

Ma a rendere piu’ stringenti ed efficaci le disposizioni sulla pubblicita’ degli incarichi e’ il comma 18 dell’art. 3 della legge finanziaria per il 2008 il quale subordina l’efficacia dei contratti relativi ai rapporti di collaborazione esterna con le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all’avvenuta pubblicazione del nominativo del consulente, dell’oggetto dell’incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell’amministrazione stipulante.

Di tale previsione occorrera’ tenere conto in particolare in sede di stipula del contratto di incarico.

Tale vincolo sull’efficacia si applica a tutti gli incarichi sottoscritti dal 1° gennaio 2008, mentre l’obbligo di pubblicazione piu’ volte sancito dal legislatore trova gia’ applicazione sui contratti in essere a tale data. In un’ottica piu’ generale di trasparenza si puo’ ritenere che gli obblighi di pubblicita’ richiamati nel presente paragrafo, da distinguersi dagli obblighi di comunicazione all’anagrafe delle prestazioni di cui al citato art. 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001, si aggiungono ai contenuti necessari dei siti web istituzionali indicati dall’art. 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale).

4.

Limite di spesa per le amministrazioni statali.

La legge finanziaria per l’anno 2008 non dispone nulla di diverso dai limiti di spesa gia’ stabiliti per le pubbliche amministrazioni, pertanto trova ancora applicazione l’art. 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), come modificato dal decreto-legge n. 223 del 2006, in virtu’ del quale le medesime non potranno sostenere una spesa superiore al 40 per cento di quella sostenuta nell’anno 2004, a decorrere dall’anno 2006, per gli incarichi di studio e consulenza conferiti a soggetti estranei all’amministrazione. Inoltre, sono ancora vigenti le disposizioni di cui ai commi 56 e 57 dell’art. 1 della stessa legge i quali stabiliscono che: «le somme riguardanti indennita’, compensi, retribuzioni o altre utilita’ comunque denominate, corrisposti per incarichi di consulenza da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005» e che per un periodo di tre anni, quindi compreso l’anno 2008, le medesime non possono «stipulare contratti di consulenza che nel loro complesso siano di importo superiore rispetto all’ammontare totale dei contratti in essere al 30 settembre 2005, come automaticamente ridotto.».

Come gia’ evidenziato dal quadro normativo attuale deriva l’irrilevanza della distinzione fra incarichi relativamente all’oggetto della prestazione, dal punto di vista della qualificazione giuridica dell’istituto. Infatti, la modifica introdotta nell’art. 7, comma 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, quale previsione generale, nel ribadire il carattere autonomo della prestazione, ha confermato un’unica distinzione dal punto di vista ordinamentale relativa alla durata della collaborazione, se occasionale o coordinata e continuativa.

Diversamente per quanto concerne l’applicazione del limite di spesa, come gia’ chiarito nella circolare n. 5 del 2006, per le collaborazioni occasionali occorre fare riferimento ai commi 9, 56 e 57, dell’art. 1 della legge n. 266 del 2005, mentre per le collaborazioni coordinate e continuative si applicano le disposizioni di cui al comma 187 dell’art. 1 della medesima legge.

Quest’ultimo dispone che a decorrere dall’anno 2006 le pubbliche amministrazioni possono avvalersi di contratti di lavoro a tempo determinato o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 40 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalita’ nell’anno 2003, con l’esclusione del comparto scuola e quello delle istituzioni di altra formazione specializzazione artistica e musicale i quali hanno una propria disciplina dedicata.

Limite di spesa oggi ridotto al 35 per cento dall’art. 3, comma 80 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008).

La violazione dei limiti di spesa cosi’ fissati costituisce illecito disciplinare e determina ipotesi di responsabilita’ erariale. Il legislatore ha differenziato il regime di spesa delle diverse fattispecie a causa della dimensione assunta nell’organizzazione del lavoro delle pubbliche amministrazioni dalle collaborazioni coordinate e continuative, fermo restando il gia’ richiamato unitario quadro ordinamentale.

Infine si ricorda il comma 173 dell’art. 1 della legge n. 266 del 2005 il quale ha disposto che gli atti relativi alle collaborazioni esterne di importo superiore a 5.000 euro siano trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti per l’esercizio del controllo successivo sulla gestione.

L’art. 3, comma 58, della legge finanziaria per l’anno 2008 ha disposto che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro il 30 giugno 2008, siano individuati gli uffici speciali o strutture comunque denominate, istituite presso le amministrazioni dello Stato per i quali sussistono contratti di consulenza di durata continuativa indispensabili ad assicurare il perseguimento delle finalita’ istituzionali.

Tutti gli altri incarichi cessano dalla data di emanazione del medesimo provvedimento.

Sono esclusi dall’ambito di applicazione della previsione richiamata le strutture preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio e delle attivita’ culturali e storico-artistiche e alla tutela della salute e della pubblica incolumita’.

5.

Previsioni per le regioni e le autonomie locali.

I commi 55, 56 e 57 dell’art. 3 della legge finanziaria per l’anno 2008 dettano norme specifiche per gli enti locali in tema di collaborazioni esterne.

Per tali enti e’ necessario, in primo luogo, che il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, previsto dall’art. 89 del testo unico degli enti locali, fissi i limiti, i criteri e le modalita’ per l’affidamento degli incarichi di collaborazione, studio o di ricerca, ovvero di consulenza a soggetti estranei all’amministrazione.

La previsione era di fatto gia’ contenuta nell’art. 7, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, quale principio generale, ma il legislatore ha ritenuto di intervenire in maniera diretta e particolarmente dettagliata per gli enti locali, giungendo a stabilire, nell’intento di assicurare il contenimento della spesa, che il medesimo regolamento fissi il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e le consulenze.

Per l’individuazione di tale limite occorrera’ riferirsi, uniformando i bilanci di previsione, alla spesa registrata in un anno base, ad esempio stabilendo un tetto ricavabile dall’attuazione dei principi in materia di riduzione della spesa per il personale, oppure stabilendo una percentuale in riferimento alla spesa per servizi e per collaborazioni sostenuta in un dato periodo annuale, in modo da porre limiti certi a regime alla discrezionalita’ dell’ente di ricorrere alle collaborazioni ed evitare futuri incrementi delle relative spese. Il limite cosi’ determinato si applichera’ a tutte le forme di collaborazione e pertanto sia alle collaborazioni coordinate e continuative sia alle collaborazioni occasionali.

La legge aggiunge, poi, l’obbligo di trasmettere tali disposizioni regolamentari per estratto alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro trenta giorni dalla loro adozione.

E’, inoltre, previsto che le collaborazioni siano attivate solo nell’ambito di un programma approvato dagli organi di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, cioe’ i consigli degli enti, ai quali l’ordinamento ha gia’ attribuito competenze generali in tema di programmazione, come si evince dal richiamo effettuato dalla legge all’art. 42, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 267 del 2000 il quale elenca: «programmi, relazioni revisionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie». In altri termini, come evidenziato nella premessa, i dirigenti preposti possono valutare il ricorso ad una collaborazione solo nell’ambito della programmazione delle attivita’ dell’amministrazione, con riferimento ad aspetti o fasi della medesima programmazione, cosi’ come determinata dall’art. 42.

Resta ferma la possibilita’ di conferire incarichi di collaborazione per le competenze e le attivita’ specificamente previste da norme di legge, sempre nel rispetto di tutte le altre disposizioni richiamate, compresa la necessita’ della verifica tecnica sulla mancanza della professionalita’ interna necessaria.

Tale riferimento si coordina naturalmente con la previsione generale contenuta nell’art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, laddove fra i presupposti di legittimita’ di conferimento degli incarichi a soggetti estranei all’amministrazione e’ previsto che l’oggetto dell’incarico deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati.

Per quanto concerne il limite di spesa la legge n. 266 del 2005, all’art. 1, comma 12, ha tenuto conto di quanto statuito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 417 del 2005 stabilendo che le disposizioni di cui ai commi 9, 10 e 11 della medesima legge non si applicano alle regioni, alle province autonome, agli enti locali ed agli enti del servizio sanitario nazionale.

Successivamente, la legge n. 296 del 2006 ha tenuto conto dell’orientamento della Corte in tema di limiti di intervento della legislazione statale nei confronti delle regioni e delle autonomie locali ed ha individuato il solo obiettivo della riduzione delle spese di personale per gli enti sottoposti al patto di stabilita’ interno nel comma 557, dell’articolo unico della legge ed ha disapplicato i commi da 198 a 206 della legge finanziaria per l’anno 2006.

In tale ambito vanno collocate solo le spese relative ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Gli enti non sottoposti al patto di stabilita’ interno, di cui al comma 562 dell’art. unico della legge medesima, conservano, invece il tetto alla spesa di personale relativo al corrispondente ammontare per l’anno 2004, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali.

Nell’obiettivo di riduzione della spesa di cui al citato comma 557 e nel tetto di spesa del comma 562 si collocano le sole collaborazioni coordinate e continuative alle quali il legislatore ha dedicato particolare attenzione, considerato l’elevato ricorso a tali tipologie contrattuali ed alla sua incidenza sulla spesa pubblica, mentre le collaborazioni occasionali si collocano nella spesa corrente come spesa per prestazione di servizi o comunque nelle altre tipologie di spesa corrente.

A tal fine si puo’ tenere conto, comunque conformemente al tetto di spesa individuato dalla singola amministrazione con il proprio regolamento, delle modifiche apportate a tali commi dall’art. 3, commi 120 e 121 della legge n. 244 del 2007.

Si ricorda, infatti, come una costante giurisprudenza contabile abbia ritenuto rientranti nell’obiettivo della riduzione delle spese per il personale quelle relative al tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, con rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni, cosi’ confermando l’orientamento espresso dalla circolare interpretativa n. 9 del 17 febbraio 2006, emanata del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in materia di spesa per il personale negli enti locali.

Per tutte le amministrazioni in questione vale l’obbligo di trasmissione degli atti relativi alle collaborazioni esterne di importo superiore a 5.000 euro alla competente sezione della Corte dei conti per l’esercizio del controllo successivo sulla gestione, stabilito nel comma 173 dell’articolo unico della legge n. 266 del 2005 e ancora vigente, cosi’ come indicato dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con deliberazione n. 4/Aut/2006 del 17 febbraio 2006 («Linee guida per l’attuazione dell’art. 1, comma 173, della legge 266 del 2005 nei confronti delle regioni e degli enti locali»). Occorre infine ricordare che le previsioni contenute nella legge finanziaria per l’anno 2008 costituiscono, comunque, a norma dell’art. 3, comma 162, della medesima legge «norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali». 6. Responsabilita’.

Una riflessione puntuale merita il tema della responsabilita’ per il conferimento degli incarichi di collaborazione in assenza dei requisiti stabiliti dall’art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ma anche delle previsioni di cui al citato comma 6-bis.

In primo luogo ci si trova dinanzi ad una responsabilita’ amministrativa del dirigente che abbia conferito l’incarico in violazione delle norme vigenti con possibili risvolti sul piano della responsabilita’ disciplinare, cio’ in quanto illconferimento dell’incarico costituisce atto di gestione. In particolare si ricorda che qualora l’incarico di collaborazione si traduca nella sostanza in un rapporto di lavoro subordinato si profila una responsabilita’ civile nei confronti del prestatore d’opera ex art. 2126 del codice civile.

Ma tale responsabilita’ rileva anche sotto il profilo del danno erariale. Infatti, sebbene l’amministrazione si sia giovata della prestazione lavorativa, e quindi non sia considerabile danneggiata in senso lato, perche’ ha remunerato un’utilita’ effettivamente conseguita, non appare possibile una completa trasposizione dei canoni di valutazione civilistici del danno in quanto la pubblica amministrazione e’ comunque tenuta a porre in essere comportamenti legittimi. Al riguardo si ricorda come la prevalente giurisprudenza della Corte dei conti abbia spesso escluso la colpa lieve quando ha valutato l’attri

buzione di incarichi in assenza dei presupposti di legge e abbia spesso operato un contemperamento fra potere di riduzione e necessita’ di rispetto dei canoni di legittimita’ e, quindi, fra il parametro della cosiddetta «utilita’ gestoria», ove presente, e il parametro pubblicistico di buon andamento e tutela degli interessi pubblici.

Si rappresenta, altresi’ che la sanzione di carattere gestionale richiamata alla fine del comma 6 dell’art. 36 del decreto citato, riguardante il divieto di assumere in caso di violazione delle disposizioni in materia di lavoro flessibile, opera anche in caso di utilizzo illegittimo dei contratti di collaborazione, quando questi ultimi siano stati stipulati in luogo dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con l’intento di eludere i limiti imposti dal medesimo articolo.

7.

Esclusioni.

L’art. 3, comma 77, della legge finanziaria per l’anno 2008, introduce delle esclusioni alla disciplina dettata dai commi 6, 6-bis e 6-quater dell’art. 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001, la quale, pertanto, non si applica ai componenti degli organismi di controllo interno, dei nuclei di valutazione e dei nuclei di cui alla legge n. 144 del 1999.

L’esplicita esclusione trova la sua motivazione nel fatto che gli incarichi in questione corrispondono per loro stessa natura ai presupposti di legge quali il possesso di una competenza altamente qualificata, la corrispondenza alle attivita’ istituzionali, la durata ed il contenuto dell’incarico predeterminati. Inoltre il regime di pubblicita’ previsto dal comma 6-bis contraddice le disposizioni speciali vigenti relative alla procedura di nomina, ai requisiti e, talvolta, alla natura della loro funzione di supporto all’indirizzo politico.

Puo’ ritenersi, inoltre, che le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto «intuitu personae» che consente il raggiungimento del fine, e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili, non debbano comportare l’utilizzo delle procedure comparative per la scelta del collaboratore, ne’ gli obblighi di pubblicita’.

Quanto sopra nel presupposto che il compenso corrisposto sia di modica entita’, sebbene congruo a remunerare la prestazione resa e considerato il favore accordato dal legislatore che le ha inserite nel comma 6 dell’art. 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001, rendendole compatibili con lo stretto regime autorizzatorio per i dipendenti pubblici. Infine, con riferimento alle collaborazioni escluse dall’applicazione sui limiti di spesa le collaborazioni individuate dall’art. 1, comma 188, della legge n. 266 del 2005, relative a progetti di ricerca e innovazione, occorre precisare che ad esse si applicano i requisiti di legittimita’, pubblicita’ e comparazione, individuati nell’art. 7, comma 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, fermo restando quanto previsto nell’art. 51, comma 6, della legge n. 449 del 1997 in merito al titolo di studio. In nessun caso, infatti, le deroghe di carattere finanziario, relative pertanto alla spesa, possono comportare una deroga alle disposizioni ordinamentali relative ai presupposti, ai requisiti e alle modalita’ di individuazione. 8. Trattamento previdenziale.

Come gia’ evidenziato nella circolare di questo Dipartimento n. 4 del 2004 i lavoratori che hanno stipulato un contratto di collaborazione coordinata e continuativa sono tenuti all’iscrizione alla gestione separata I.N.P.S. cui corrispondera’ il versamento dei contributi da parte del committente.

Gli importi delle aliquote contributive sono stati aggiornati dalla legge finanziaria per il 2007, art. 1, comma 770, la quale ha previsto che dal 1° gennaio 2007, le medesime sono state determinate come segue:

1) 23,72 per cento per i lavoratori non iscritti ad altra gestione assicurativa obbligatoria;

2) 16 per cento per i lavoratori iscritti ad altra gestione assicurativa obbligatoria o titolari di pensione, diretta o indiretta.

Su tale determinazione e’ intervenuta la legge n. 247 del 2007, la quale, all’art. 1, comma 79 ha previsto che per i lavoratori rientranti nella prima fattispecie «l’aliquota contributiva e’ stabilita in misura pari al 24 per cento per l’anno 2008, in misura pari al 25 percento per l’anno 2009 e in misura pari al 26 per cento a decorrere dall’anno 2010».

Per la seconda fattispecie «con effetto dal 1° gennaio 2008 (…) l’aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 17 per cento».

Si ricorda ancora che, ai sensi del comma 10 dell’art. 1, della legge n. 247 del 2007 «fatto salvo quanto previsto al comma 11, a decorrere dal 1° gennaio 2011 l’aliquota contributiva riguardante i lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e’ elevata di 0,09 punti percentuali.

Con effetto dalla medesima data sono incrementate in uguale misura le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani, commercianti e coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alle gestioni autonome dell’INPS, nonche’ quelle relative agli iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Le aliquote contributive per il computo delle prestazioni pensionistiche sono incrementate, a decorrere dalla medesima data, in misura corrispondente alle aliquote di finanziamento»

La legge finanziaria per l’anno 2007, al comma 788 dell’art. 1, ha inoltre previsto, sempre per i collaboratori coordinati e continuativi non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e non titolari di pensione, il diritto a ricevere un’indennita’ giornaliera a carico dell’I.N.P.S. entro il limite massimo di giorni pari ad un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a venti giorni nell’arco dell’anno solare, con esclusione degli eventi morbosi di durata inferiore a quattro giorni. Per gli approfondimenti sul tema si rinvia alle circolari dell’I.N.P.S. n. 7 dell’11 gennaio 2007 e n. 76, del 16 aprile 2007.

Le collaborazioni occasionali sono in generale sottratte al regime vigente per le collaborazioni coordinate e continuative sopra richiamate.

Diversamente sono soggette al medesimo regime qualora il reddito annuo derivante da tali collaborazioni superi i 5.000 euro, secondo quanto previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dall’art. 44, comma 2, del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003. Il limite annuo costituisce una fascia di esenzione e da’ luogo al versamento contributivo per la parte eccedente, a carico del committente, con oneri per un terzo a carico del collaboratore.

Pertanto le amministrazioni predisporranno moduli ed attestazioni aggiornate che consentano la piena conoscenza dello stato previdenziale e del reddito del soggetto incaricato. Si richiamano le amministrazioni ad un’applicazione rigorosa delle disposizioni contenute nell’art. 7, comma 6 e seguenti, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che tenga conto dell’impossibilita’ di stipulare contratti di collaborazione esterna al di fuori dei presupposti ivi indicati o in luogo di rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato.

Gli organi di controllo interno, i servizi ispettivi e gli ispettorati deputati al controllo verificheranno periodicamente e comunque nell’ambito delle proprie competenze l’applicazione dei principi e delle disposizioni richiamate con la presente circolare.

Allegato