Circolare 14 marzo 2011, n. 3 (G.U. n. 157 del 08/07/2011)

  • Emanante: PCM - Dipartimento della Funzione Pubblica
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 157
  • Data fonte: 08/07/2011
Art. 6, comma 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122. Spesa annua per studi ed incarichi di consulenza.

Thesaurus: Lavoro atipico

Abstract:

Con la Circolare 14 marzo 2011, n. 3 il Dipartimento della Funzione Pubblica ha fornito ulteriori indicazioni interpretative dell’art. 6, comma 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che prescrive un’importante e specifica misura di riduzione delle spese per studi ed incarichi di consulenza,  nell’ambito degli interventi finalizzati a ridurre il perimetro e i costi della pubblica amministrazione, degli apparati politici ed amministrativi, nonche’ della spesa in materia di impiego pubblico.  Il provvedimento ribadisce pertanto la tipologia delle amministrazioni destinatarie e la decorrenza. Per quanto concerne  la spesa stabilisce che, la spesa annua oggetto di riduzione è quella riconducibile a studi e incarichi di consulenza, inclusi quelli conferiti a pubblici dipendenti. A decorrere dal 2011 detta spesa non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nel 2009..

 

 

 

Alla pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 3, della legge n. 196/2009,

incluse le autorita’ indipendenti, escluse le universita’, gli enti e le fondazioni di

ricerca e gli organismi equiparati

LORO SEDI

Premessa.

Il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, interviene, in un contesto di straordinaria necessita’ ed urgenza, per emanare disposizioni volte al contenimento della spesa pubblica e a contrastare l’evasione fiscale, ai fini della stabilizzazione finanziaria, nonche’ per il rilancio della competitivita’ economica.

Sul fronte della stabilizzazione finanziaria, la manovra si sviluppa con interventi finalizzati a ridurre il perimetro e i costi della pubblica amministrazione, degli apparati politici ed amministrativi, nonche’ con misure di contenimento delle spese in materia di impiego pubblico, invalidita’ e previdenza.

Tra le disposizioni che incidono sulla riduzione dei costi degli apparati amministrativi, vi e’ l’art. 6, comma 7, che prescrive un’importante e specifica misura di riduzione delle spese per studi ed incarichi di consulenza. In particolare la norma, nel perseguire l’obiettivo di valorizzazione delle professionalita’ interne alle amministrazioni, stabilisce che: «a decorrere dall’anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorita’ indipendenti, escluse le universita’, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonche’ gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non puo’ essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell’anno 2009.

L’affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilita’ erariale. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle attivita’ sanitarie connesse con il reclutamento, l’avanzamento e l’impiego del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.».

Si ritiene utile fornire alcune indicazioni interpretative della disposizione citata, precisando che la presente circolare e’ stata condivisa con il Ministero dell’economia e delle finanze, come da nota del 4 marzo 2011, n. 5672.

Amministrazioni destinatarie e decorrenza.

Il decreto-legge n. 78/2010 risponde all’impegno concordato dal Governo in ambito europeo di riportare l’indebitamento netto al di sotto della soglia di riferimento del 3 per cento del PIL entro il 2012. La manovra, percio’, interviene in larga parte sugli enti e sugli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche i cui conti, sulla base del Sec95, il sistema europeo dei conti, concorrono alla costruzione del Conto economico consolidato delle Amministrazioni Pubbliche individuati dall’ISTAT, ai sensi del comma 3, dell’art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. L’elenco e’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 171 del 24 luglio 2010.

L’art. 6…