Circolare 15 luglio 1998, n. 92

  • Emanante: Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
  • Fonte: Altro
  • Data fonte: 15/07/1998
Tirocini formativi e di orientamento. D.M. n. 142 del 25/3/'98

Thesaurus: Tirocinio formativo

Abstract:

La Circolare n. 92/1998 definisce le modalità di attivazione dei tirocini formativi e di orientamento, richiamando quanto stabilito dal Decreto ministeriale n. 142 del 1998 inerente al Regolamento che reca le norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’articolo 18 della Legge n. 196 del 1997 (c.d. legge Treu). Al punto 1 della Circolare vengono definiti i soggetti ospitanti, le procedure che, sia il tirocinante sia il soggetto promotore, devono mettere in atto  per l’attivazione del tirocinio. Al punto due si definiscono i limiti numerici che i soggetti promotori possono inserire come tirocinanti. Al punto tre, si conferma che i tirocini vengono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra il soggetto promotore e datori di lavoro pubblici e privati, che alla convenzione deve essere allegato un progetto formativo e di orientamento per ciascun tirocinio. Inoltre, sempre al punto tre,  viene stabilita la durata del tirocinio in base alla tipologia del soggetto beneficiario. Infine, le attività svolte nel corso del tirocinio possono avere valore di credito formativo e favorire l’inserimento nel mondo del lavoro. La stessa normativa si estende ai cittadini comunitari ed extracomunitari secondo principi di reciprocità e di criteri e modalità definite con decreto dal Ministero del Lavoro di concerto con le altre amministrazioni interessate.

La Circolare n. 92/1998 definisce le modalità di attivazione dei tirocini formativi e di orientamento, richiamando quanto stabilito dal Decreto ministeriale n. 142 del 1998 inerente al Regolamento che reca le norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’articolo 18 della Legge n. 196 del 1997 (c.d. legge Treu). Al punto 1 della Circolare vengono definiti i soggetti ospitanti, le procedure che, sia il tirocinante sia il soggetto promotore, devono mettere in atto  per l’attivazione del tirocinio. Al punto due si definiscono i limiti numerici che i soggetti promotori possono inserire come tirocinanti. Al punto tre, si conferma che i tirocini vengono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra il soggetto promotore e datori di lavoro pubblici e privati, che alla convenzione deve essere allegato un progetto formativo e di orientamento per ciascun tirocinio. Inoltre, sempre al punto tre,  viene stabilita la durata del tirocinio in base alla tipologia del soggetto beneficiario. Infine, le attività svolte nel corso del tirocinio possono avere valore di credito formativo e favorire l’inserimento nel mondo del lavoro. La stessa normativa si estende ai cittadini comunitari ed extracomunitari secondo principi di reciprocità e di criteri e modalità definite con decreto dal Ministero del Lavoro di concerto con le altre amministrazioni interessate.

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