Circolare 18 marzo 2011, n.4 (G.U. n. 135 del 13/06/2011)

  • Emanante: PCM - Dipartimento per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e l'innovazione tecnologica
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 135
  • Data fonte: 13/06/2011
Art. 25 della legge n. 183 del 2010 e art. 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'art. 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 - Trasmissione per via telematica dei certificati di malattia. Indicazioni operative per lavoratori dipendenti e datori di lavoro del settore pubblico e privato.

Thesaurus: Contratto a tempo indeterminato, Contratto a tempo determinato

Abstract:

Nell’evidenziare i notevoli vantaggi per i lavoratori, sia del settore pubblico che del settore privato, che non dovranno piu’ provvedere ad inviare tramite raccomandata A/R o recapitare le attestazioni di malattia al proprio datore di lavoro e all’INPS, entro i 2 giorni lavorativi successivi all’inizio della malattia, con la presente circolare si intende: dare informazione ai lavoratori dipendenti (del settore pubblico e privato) circa gli oneri e i vantaggi della nuova procedura. Il provvedimento descrive, inoltre,   gli adempimenti a carico dei datori di lavoro (del settore pubblico e privato) per la corretta ricezione delle attestazioni di malattia trasmesse per via telematica.

 

Nell’evidenziare i notevoli vantaggi per i lavoratori, sia del settore pubblico che del settore privato, che non dovranno piu’ provvedere ad inviare tramite raccomandata A/R o recapitare le attestazioni di malattia al proprio datore di lavoro e all’INPS, entro i 2 giorni lavorativi successivi all’inizio della malattia, con la presente circolare si intende: dare informazione ai lavoratori dipendenti (del settore pubblico e privato) circa gli oneri e i vantaggi della nuova procedura. Il provvedimento descrive, inoltre,   gli adempimenti a carico dei datori di lavoro (del settore pubblico e privato) per la corretta ricezione delle attestazioni di malattia trasmesse per via telematica.

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