Circolare 23 febbraio 2011, n. 1 (G.U. n. 129 del06/06/2011)

  • Emanante: Presidenza del Consiglio dei Ministri
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 129
  • Data fonte: 06/06/2011
Art. 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'art. 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 - trasmissione per via telematica dei certificati di malattia. Ulteriori indicazioni.

Thesaurus: Contratto a tempo indeterminato, Contratto a tempo determinato

Abstract:

La presente circolare fornisce ulteriori informazioni e indicazioni a seguito del confronto avviato, a partire da settembre 2010, tra le Amministrazioni centrali interessate e le Regioni per l’esame ed il superamento delle criticita’ inerenti la trasmissione telematica dei certificati medici. Il tavolo tecnico istituito pressp la Conferenza Stato-Regioni ha approfondito – mediante appositi gruppi di lavoro – gli aspetti normativi, organizzativi e medico-legali della trasmissione telematica, gli aspetti tecnici di sistema e quelli giuridico amministrativi per l’applicazione delle sanzioni. I gruppi hanno concluso i propri lavori a fine gennaio individuando delle linee operative che sono state valutate, per quanto di competenza, nell’elaborazione delle indicazioni contenute in questa circolare.

 

 

Alle pubbliche amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del d. lgs. n. 165 del 2011

Premessa.

Con circolari n. 1/2010/DFP/DDI dell’11 marzo 2010 e n. 2/2010/DFP/DDI del 28 settembre 2010 sono state fornite indicazioni operative relativamente all’avvio del sistema di trasmissione telematica dei certificati e degli attestati medici per la giustificazione delle assenze per malattia dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni previsto dall’art. 55-septies del d.lgs. n. 165 del 2001, introdotto dall’art. 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Nelle circolari, al cui contenuto si rinvia, sono stati dati chiarimenti relativamente al funzionamento generale del sistema, ai soggetti tenuti alla trasmissione telematica, agli oneri e vantaggi per i lavoratori, ai tempi di attuazione e alle sanzioni per l’inosservanza degli obblighi di trasmissione secondo le nuove modalita’. In particolare, al paragrafo 4 della circolare n. 2, a proposito delle sanzioni, era stata evidenziata l’esigenza di monitorare il processo di trasmissione telematica dei certificati, visto che durante i lavori della commissione di collaudo erano emerse criticita’ organizzative, soprattutto per alcuni settori ed aree territoriali. Veniva quindi precisato che “… fermo restando l’obbligo dei medici di continuare a trasmettere i certificati per via telematica in presenza delle condizioni organizzative e tecniche che lo rendono possibile, per il periodo transitorio, sino al 31 gennaio 2011, durante il quale le piu’ rilevanti criticita’ dovranno essere affrontate, e’ opportuno che le Amministrazioni competenti si astengano dalla contestazione degli addebiti specificamente riferiti all’adempimento.”. Considerato che il predetto termine e’ ormai decorso, si ritiene opportuno fornire ulteriori informazioni ed indicazioni, tenendo conto anche del fatto che, a partire dal mese di settembre 2010, e’ stato avviato un confronto tra le Amministrazioni centrali interessate e le Regioni per l’esame ed il superamento delle criticita’ inerenti l’introduzione della nuova procedura, al fine di accelerare il processo in corso, con l’istituzione presso la Conferenza Stato – Regioni di un tavolo tecnico congiunto. In questo ambito sono stati approfonditi – mediante appositi gruppi di lavoro – gli aspetti normativi, organizzativi e medico-legali della trasmissione telematica, gli aspetti tecnici di sistema e quelli giuridico amministrativi per l’applicazione delle sanzioni. I gruppi hanno concluso i propri lavori a fine gennaio individuando delle linee operative che sono state valutate, per quanto di competenza, nell’elaborazione delle indicazioni contenute in questa circolare.

1. La modifica normativa apportata dalla l. n. 183 del 2010 (c.d. collegato lavoro) al regime del rilascio e della trasmissione dei certificati di assenza per malattia.

Preliminarmente, e’ utile segnalare che l’art. 25 della l. n. 183 del 2010 ha previsto che “Al fine di assicurare un quadro completo delle assenze per malattia nei settori pubblico e privato, nonche’ un efficace sistema di controllo delle stesse, a decorrere dal 1° gennaio 2010, in tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti di datori di lavoro privati, per il rilascio e la trasmissione della attestazione di malattia si applicano le disposizioni di cui all’ art. 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”. Pertanto, con l’approvazione della menzionata legge, che e’ entrata in vigore il 24 novembre 2010, e’ stato uniformato il regime legale del rilascio e della trasmissione delle certificazioni per il caso di assenza per malattia per i dipendenti pubblici e per quelli privati, ivi compresi gli aspetti sanzionatori. Infatti, …