Circolare Ministeriale 12 Maggio 1997, n. 6236112

  • Emanante: 2
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 134
  • Data fonte: 11/06/1997
Programma settoriale pesca. regolamento cee 2080/1993 del consiglio del 20 luglio 1993. modalita' di presentazione dei progetti.

Abstract:

Ai fini della attuazione del regolamento cee 2080/93 si apportano le debite modifiche alla circolare 10 aprile 1995, n. 60473, del medesimo ministero delle risorse agricole. tali modifiche riguardano in particolare i beneficiari e la documentazione da presentare a seconda del tipo di progetto

La presente circolare apporta le seguenti modifiche alla circolare 10 aprile 1995, n. 60473, registrata alla Corte dei Conti il 20 aprile 1995, registro n. 1 risorse agricole, foglio n. 86, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 1995:

  • Il secondo capoverso della lettera e della suddetta circolare, concernente le zone marine protette, e’ cosi modificato: “i beneficiari della misura sono le associazioni di categoria e le loro strutture, amministrazioni regionali, Provinciali e comunali: per gli enti locali la spesa ammissibile sara’ interamente coperta dal finanziamento, in parti uguali, comunitario e nazionale. Negli altri casi (associazioni di categoria e loro strutture) la partecipazione del beneficiario non potra’ essere inferiore al 25% per le aree dell’obiettivo 1 ed al 50% per le aree dell’obiettivo 5a”;
  • Il punto 5 della lettera e della circolare in argomento, “documenti da allegare per la presentazione delle domande di contributo”, e’ cosi’ modificato: “accordo di collaborazione – avente durata quinquennale – con istituto scientifico per il controllo dell’evoluzione delle risorse”;
  • Nel caso di presentazione della domanda, in aggiunta alla documentazione richiesta per le iniziative di acquacoltura, zone marine protette, attrezzature dei porti di pesca e trasformazione e commercializzazione di prodotti ittici, deve essere prodotta una dichiarazione, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che i lavori da finanziare non sono iniziati. A tale dichiarazione deve essere allegata una foto dello stato dei luoghi con data certa;
  • A parziale modifica di quanto previsto dalla circolare relativamente alle iniziative di cui ai punti c. (costruzione e ammodernamento di navi da pesca), d. (acquacoltura), e. (zone marine protette), f. (attrezzature dei porti di pesca), g. (trasformazione e commercializzazione di prodotti ittici), h. (iniziative speciali), la presentazione dei bilanci degli ultimi tre anni diviene facoltativa. Resta fermo l’obbligo di presentazione di idonea documentazione, rilasciata da istituto di credito, attestante la capacita’ finanziaria del richiedente in relazione al progetto da realizzare;
  • I punti d, n. 6 (acquacoltura), f, n. 9 (attrezzature dei porti di pesca) e g, n. 7 (trasformazione e commercializzazione di prodotti ittici), sono sostituiti dal seguente capoverso: “uno dei seguenti atti da cui risulti, secondo i casi, la disponibilita’ del terreno ovvero dell’impianto: a) atto di acquisto; b) preliminare di compravendita debitamente registrato; c) contratto di locazione almeno decennale; d) concessione demaniale almeno decennale o atto rilasciato dalla competente autorita’ da cui risulti che la richiesta di concessione e’ in corso di istruttoria e che allo stato non sussistono elementi ostativi al suo rilascio. Si rammenta che, come indicato al punto 2.c.1. Della presente circolare, non sono ammissibili le spese relative ad acquisti perfezionati antecedentemente alla data di ricevimento della domanda di finanziamento”;
  • Il punto 2.c.1 della circolare e’ cosi’ modificato: “i lavori di realizzazione dell’iniziativa e relativi acquisti devono iniziare successivamente alla data di ricevimento della domanda di finanziamento ed il beneficiario comunica tempestivamente all’amministrazione l’inizio degli stessi con dichiarazione resa ai sensi della legge n. 15/1968. L’inizio dei lavori antecedente alla data di ricevimento della domanda di finanziamento da parte dell’amministrazione comporta la soppressione del contributo; a detti fini per la costruzione delle navi da pesca si fa riferimento all’entrata in esercizio della nave”.

Restano ferme tutte le altre disposizioni della circolare 10 aprile 1995, n. 60473.

La presente circolare viene inviata all’organo di controllo per la registrazione ed e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.