CIRCOLARE MINISTERIALE 20 MAGGIO 1999, N. 46

  • Emanante: 2
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 138
  • Data fonte: 15/06/1999
Individuazione dei contenuti delle attivita' di formazione degli apprendisti

Abstract:

La circolare 20 maggio 1999 stabilisce quali obiettivi formativi devono perseguire le attivita formative per gli apprendisti; definisce le competenze acquisite in base ai diversi obiettivi formativi; determina i criteri in base ai quali devono essere costruiti i percorsi formativi in fase di progettazione esecutiva. infine, stabilisce che il ministero del lavoro si avvalga di un’apposita commissione che operera con il supporto dell’isfol, per l’assolvimento dei compiti di cui all’art.1, co. 2 del decreto del ministero del lavoro 8 aprile 1998

Art. 1

1. Le attivita’ formative per apprendisti di cui all’art. 2, lettera a), del decreto del Ministro del lavoro dell’8 aprile 1998 devono perseguire i seguenti obiettivi formativi articolati in quattro aree di contenuto: competenze relazionali, organizzazione ed economia, disciplina del rapporto di lavoro, sicurezza sul lavoro. Competenze relazionali: valutare le competenze e risorse personali, anche in relazione al lavoro ed al ruolo professionale; comunicare efficacemente nel contesto di lavoro (comunicazione interna e/o esterna); analizzare e risolvere situazioni problematiche; definire la propria collocazione nell’ambito di una struttura organizzativa; organizzazione ed economia: conoscere i principi e le modalita’ di organizzazione del lavoro nell’impresa (dei rispettivi settori); conoscere i principali elementi economici e commerciali dell’impresa: le condizioni e i fattori di redditivita’ dell’impresa (produttivita’, efficacia e efficienza); il contesto di riferimento di un’impresa (forniture, reti, mercato, moneta europea, ecc.); saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualita’ e alla soddisfazione del cliente; sviluppare competenze imprenditive e di autoimprenditorialita’ anche in forma associata; disciplina del rapporto di lavoro: conoscere le linee fondamentali di disciplina legislativa del rapporto di lavoro e gli istituti contrattuali; conoscere i diritti e i doveri dei lavoratori; conoscere gli elementi che compongono la retribuzione e il costo del lavoro; sicurezza sul lavoro (misure collettive): conoscere gli aspetti normativi e organizzativi generali relativi alla sicurezza sul lavoro; conoscere i principali fattori di rischio; conoscere e saper individuare le misure di prevenzione e protezione.

2. Nelle attivita’ formative per apprendisti il primo modulo deve essere dedicato all’accoglienza, alla valutazione del livello di ingresso dell’apprendista e alla definizione del patto formativo tra l’apprendista e la struttura formativa.

Art. 2

1. I contenuti di cui all’art. 2, lettera b), del decreto del Ministro del lavoro dell’8 aprile 1998 e le competenze da conseguire mediante l’esperienza di lavoro devono essere definite sulla base dei seguenti obiettivi formativi: conoscere i prodotti e servizi di settore e il contesto aziendale; conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalita’; conoscere e saper utilizzare le tecniche e i metodi di lavoro; conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro); conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale; conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.

2. Nella costruzione dei percorsi formativi si terra’ conto dei diversi processi di lavorazione cui fa riferimento la professionalita’ dell’apprendista.

Art. 3

1. I percorsi formativi individuali devono essere costruiti, in fase di progettazione esecutiva, sulla base dell’accertamento dei livelli delle competenze possedute dagli apprendisti e dell’individuazione dei fabbisogni formativi.

2. Il consolidamento e l’eventuale recupero di conoscenze linguistico – matematiche sara’ effettuato all’interno dei moduli trasversali e professionalizzanti.

Art. 4

1. Per l’assolvimento dei compiti di cui all’art. 1, comma 2 del decreto del Ministro del lavoro dell’8 aprile 1998, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale si avvale di una commissione di lavoro, presieduta da un rappresentante dello stesso Ministero e composta da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, da tre rappresentanti delle Regioni e da rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale che operera’ con il contributo delle categorie interessate e con il supporto tecnico dell’isfol. La commissione opera senza oneri aggiuntivi a carico dello stato.