Circolare Ministeriale 22 Gennaio 1999, n. 33

  • Emanante: 2
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 23
  • Data fonte: 29/01/1999
Agevolazioni finanziarie di cui alla legge 19 dicembre 1992, n. 488. revisione delle procedure di erogazione dei contributi a seguito della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e modifiche alla circolare n. 234363 del 20 novembre

Thesaurus: Agenzie per il lavoro

A) revisione delle procedure di erogazione dei contributi a seguito della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

L’art. 30 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha introdotto significative variazioni alle procedure di erogazione dei contributi di cui alla legge n. 488/1992, cosi’ come precedentemente indicate dal Decreto Ministeriale n. 527/1995, dalle relative circolari applicative e dalle successive modifiche ed integrazioni.

Tali innovazioni hanno efficacia a partire dall’1 gennaio 1999 e riguardano in particolare: – le modalita’ di erogazione delle quote di contributo alle imprese beneficiarie; – il soggetto a favore del quale maturano gli interessi riferiti ai conti correnti sui quali sono rese disponibili tali quote. Con la presente circolare si forniscono le indicazioni utili per l’applicazione delle nuove procedure.

Modalita’ di accreditamento. Fatti salvi i piani annuali di disponibilita’ delle quote di contributo cosi’ come previsti dalle norme vigenti, il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato accreditera’ tali quote presso i conti correnti appositamente aperti dalle banche concessionarie, uno per ciascuna banca, non piu’ a date fisse, ma solo quando risultera’ verificata la sussistenza delle condizioni, gia’ previste dalla vigente normativa, per la successiva erogazione alle imprese.

A tal fine banche concessionarie trasmetteranno periodicamente al Ministero l’elenco delle iniziative agevolate per le quali, a seguito di richiesta di erogazione da parte delle imprese interessate, hanno verificato con esito positivo le condizioni per l’erogazione medesima.

La trasmissione degli elenchi dovra’ avvenire con cadenza quindicinale, il giorno 15 ed il giorno 30 di ciascun mese, ovvero nel giorno lavorativo immediatamente successivo nel caso in cui tali scadenze intervengano in giorni festivi. Tali elenchi dovranno riguardare tutte le richieste esaminate favorevolmente entro le scadenze fissate. A tal proposito rimangono confermati i termini per l’istruttoria delle richieste di erogazione gia’ previsti dalla vigente normativa. Gli elenchi dovranno essere predisposti per bando e, per ciascuna iniziativa, dovranno riportare, nell’ordine, il numero di progetto, la denominazione dell’impresa beneficiaria, l’obiettivo, l’importo della quota di contributo indicata nel decreto di concessione, l’importo della quota di contributo erogabile ed il numero d’ordine di quest’ultima (prima, seconda terza).

Al ricevimento degli elenchi, che dovranno essere trasmessi anche per via telematica con modalita’ che saranno concordate con le banche concessionarie, il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato provvedera’ nei tempi piu’ solleciti ad accreditare, presso i predetti conti, le quote di contributo richieste.

Tali somme saranno quindi immediatamente erogate alle imprese, e comunque entro cinque giorni dall’intervenuto accreditamento.

Tenuto conto inoltre dei piani di disponibilita’ delle quote annuali, che concorrono a determinare l’ammontare dei contributi, si conferma che gli accreditamenti presso i predetti conti avranno luogo solo nel rispetto dei tempi gia’ fissati dalla previgente normativa, e quindi: – per la prima quota, non prima di un mese dalla concessione delle agevolazioni; – per la seconda e terza quota, non prima, rispettivamente, di uno e due anni da tale termine.

In tal senso, gli elenchi anzidetti dovranno comprendere solo le iniziative per le quali siano verificate anche tali ultime condizioni. Per le somme gia’ accreditate presso i conti anzidetti continuano ad applicarsi le modalita’ ed i criteri di erogazione indicati dal Decreto Ministeriale n. 527/1995 e relative norme di applicazione.

Interessi che maturano sui conti. Il predetto art. 30 della legge n. 448/1998 stabilisce che, a partire dal 1 gennaio 1999, le somme gia’ accreditate o da accreditare da parte del Ministero dell’industria, del commercio e dell.artigianato alle banche concessionarie, producano interessi al tasso ufficiale di sconto in favore del Ministero stesso, per il successivo riutilizzo in favore delle iniziative da agevolare con la legge n. 488/1992.

Rimane confermato che le somme gia’ rese disponibili presso i conti aperti dalle banche concessionarie, fino al 31 dicembre 1998 maturano interessi a favore del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato oppure a favore delle imprese beneficiarie in applicazione di quanto gia’ disposto dalla previgente normativa.

A partire dal 1 gennaio 1999 tutte le somme maturano interessi a favore del Ministero medesimo, confermandosi il valore in esn e/o esl del contributo calcolato convenzionalmente in base al programma temporale di realizzazione degli investimenti assunto in sede di concessione provvisoria ed in base al piano di disponibilita’ delle quote, e ferma restando la possibilita’ di riduzione, e mai di aumento, del contributo in conseguenza di un diverso ammontare e/o di una diversa articolazione temporale degli investimenti.

B) modifiche alla circolare n. 234363 del 20 novembre 1997. Si porta a conoscenza dei soggetti in indirizzo che nell’allegato n. 23 (dichiarazione dell’istituto collaboratore, per investimenti relativi in tutto o in parte ai beni acquisiti in locazione finanziaria) della Circolare Ministeriale n. 234363 del 20 novembre 1997, pubblicata sul supplemento ordinario n. 247 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 291 del 15 dicembre 1997, ed in particolare nel terzo alinea del testo della dichiarazione, dopo le parole “e documentate a consuntivo per lire …………..”, le parole “di cui lire ……………. Relative ai beni acquistati e/o realizzati direttamente dall’impresa e lire …………….. Relative a” devono intendersi sostituite, a causa di un errore materiale, dalle seguenti: “relativamente ai”.