Circolare Ministeriale 23 Dicembre 1996, n. 174

  • Emanante: 2
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 6
  • Data fonte: 09/01/1997
Disposizioni per la gestione dei fondi relativi all'art. 9, comma 3, della legge 19 luglio 1993, n. 236, per interventi di formazione continua

Abstract:

Si trattano nel dettaglio le azioni di sistema e le azioni di riqualificazione e riconversione degli operatori degli enti ex lege 40/97, precisando, fra l’altro, le caratteristiche di: progetti; soggetti proponenti; destinatari, durata; erogazione dei finanziamenti, ecc.

1. CONTESTO E FINALITA’ GENERALI.

Nel rispetto di quanto previsto all’art. 9, comma 3-3/bis della legge n. 236/93, considerare le disposizioni in materia di occupazione e formazione professionale, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, in accordo con le Regioni, promuove interventi finalizzati a contribuire alla creazione di un sistema nazionale di formazione professionale continua, nel contesto di questa legge, si intendono le attivita’ formative rivolte ai soggetti adulti, occupati o disoccupati, con particolare riferimento alle attivita’ a cui il lavoratore partecipa per autonoma scelta, la fine di adeguare o di elevare il proprio livello professionale, ed agli interventi formativi promossi dalle aziende, in stretta connessione con l’innovazione tecnologica ed organizzativa del processo produttivo. A tal fine, dovranno essere attivati progetti di interesse nazionale, con priorita’ a quelli concordati tra le parti sociali, concernenti:

1.a. – azioni di sistema

Per azioni di sistema si intendono gli interventi in grado di determinare i presupposti di una cultura e di una strumentazione omogenea e diffusa relativamente alle attivita’ di formazione continua, che contribuiscano ad avviare processi innovativi, quali: – la personalizzazione e la flessibilita’ dei percorsi – l’interconnessione ed i rientri tra i vari canali formativi – l’adozione del sistema dei crediti formativi (riconoscimento e certificazione) – l’attivazione di interventi di sostegno a percorsi individuali di orientamento, rimotivazione, outplacement e formazione, anche attraverso l’uso dei congedi individuali di formazione per i lavoratori – la gestione di tempi di formazione nell’ambito della riorganizzazione dell’orario e della sperimentazione di forme flessibili di lavoro – lo sviluppo di sistemi multimediali per la formazione a distanza – la certificazione di qualita’ dell’offerta formativa. Tali azioni sono programmate dalle Regioni sulla base degli indirizzi e dei criteri omogenei individuati dal Ministero del lavoro e nel rispetto delle modalita’ indicate al punto 2 della presente circolare;

1.b – azioni di riqualificazione e riconversione degli operatori degli enti ex legge 40/87 art.1.

Le azioni di riqualificazione e riconversione per gli operatori degli enti di formazione di cui alla l.40/87 sono finalizzati prevalentemente al sostegno dei loro percorsi di mobilita’ verso nuova occupazione, o del loro consistente riposizionamento professionale interno all’ente, anche in direzione di professionalita’ idonee allo sviluppo del sistema della formazione continua. Questa tipologia di azioni e’ programmata ed attuata dalle Regioni, sulla base di accordi con le parti sociali, e secondo criteri definiti a livello nazionale.

1.e. – azioni formative aziendali

Per azioni formative si intendono quegli interventi promossi dalle imprese che si caratterizzino come sperimentali ed esemplari in quanto a procedure e ad organizzazione, contenuti e finalita’, e che rappresentino uno strumento idoneo a fronteggiare l’attuale fase di trasformazione e ristrutturazione delle imprese. Sono interventi da realizzare attraverso piani formativi aziendali o territoriali. Questo tipo di azioni, viene approvato e finanziato dalle Regioni, in base a criteri di ammissibilita’, di cui al successivo punto 5, e in ordine di arrivo delle domande di finanziamento alle stesse fino ad esaurimento delle risorse regionali. Il Ministero del lavoro garantira’, su tutte le tipologie di azioni di cui sopra, un’azione di promozione, di informazione e animazione, di supporto alla ideazione e progettazione, e di assistenza tecnica alle Regioni ed al coordinamento interregionale, nonche’ di monitoraggio e di valutazione intermedia e finale dei progetti approvati, con il sostegno del comitato scientifico di cui al successivo punto 7, e tramite l’i.s.f.o.l.

2. RISORSE

Le risorse finanziarie sono cosi’ suddivise

1.a (azioni di sistema): l. 80.000.000.000

1.b (azioni di riqualificazione e riconversione operatori f.p.): l. 65.000.000.000

1.e (azioni di formazione aziendale): l. 62.000.000.000

3. LE AZIONI DI SISTEMA

Le azioni devono avere carattere multiregionale privilegiando il partenariato tra aree territoriali del centro-nord e del sud paese e l’accordo tra istituzioni e parti sociali; interessare aree di crisi, o collegarsi ai patti territoriali o rivolgersi a settori in ristrutturazione. Saranno ritenute inoltre prioritarie le azioni che rispondano ai seguenti requisiti: – innovativita’ rispetto alla strumentazione ed all’organizzazione della formazione gia’ sperimentata – misurabilita’ dell’efficacia rispetto agli esiti occupazionali attesi – trasferibilita’ delle azioni e della strumentazione ad altre aree territoriali, categorie di utenti, situazioni aziendali – complementarieta’ con le azioni di altri programmi (comunitari o nazionali).

Destinatari

Sono destinatari finali delle suddette azioni i soggetti identificati dalla l. 236/93 art. 9, comma 3-3bis, nonche i lavoratori occupati in aziende con meno di 16 dipendenti, beneficiarie, nell’ultimo semestre, di interventi di sostegno da parte di enti bilaterali.

Soggetti proponenti

In relazione alle azioni di sistema potranno presentare progetti alle Regioni:

– enti di formazione, centri di studi-ricerca e progettazione;

– organismi di orientamento;

– organismi bilaterali costituiti dalle parti sociali;

– imprese e loro consorzi;

– enti pubblici, universita’.

Durata

I progetti dovranno avere durata non superiore a 24 mesi ed indicare per ciascuna annualita’ i contenuti tecnici ed i costi previsti.

Procedure di presentazione dei progetti

– i soggetti proponenti presentano progetti alla Regione da questi individuata quale Regione capofila, che e’ di norma la Regione in cui e’ prevalente l’azione.

– la Regione capofila, di intesa con le Regioni che siano state cointeressate per iniziativa della suddetta Regione o su proposta del soggetto proponente, valuta il progetto, sulla base di indicatori di qualita’ individuali dal Ministero del lavoro d’intesa con le Regioni e le parti sociali.

– la Regione capofila, d’accordo con le Regioni cointeressate presenta i progetti ritenuti validi al Ministero del lavoro, che provvede alla decretazione dei finanziamenti richiesti dalla Regione.

– la Regione capofila, destinataria del finanziamento nazionale, si impegna a gestire le suddette risorse con le proprie regole finanziarie ed amministrative.

– il coordinamento delle Regioni garantisce la coerenza tra le richieste regionali di finanziamento da presentare al Ministero del lavoro e l’ammontare totale delle risorse disponibili.

Obblighi del soggetto attuatore ed impegni della Regione capofila a seguito dell’assegnazione di risorse da parte del Ministero del lavoro, la Regione capofila affida in regime di concessione al soggetto attuatore la realizzazione della attivita’

Il soggetto attuatore deve:

– attenersi ai criteri di trasparenza e certificazione, in conformita’ con quanto disposto dal decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 12 marzo 1996, pubblicato sulla G.U. Del 5 aprile 1996, n. 81;

– comunicare alla Regione capofila l’avvio delle attivita’;

– collaborare al monitoraggio qualitativo messo in atto dal Ministero del lavoro secondo criteri concordati tra lo stesso e le Regioni.

Le verifiche amministrative contabili sono svolte dalla Regione capofila, di intesa con le Regioni cointeressate.

Erogazione del finanziamento

L’erogazione delle quote di finanziamento alle Regioni capofila viene effettuata secondo le seguenti modalita’:

– il 50% della prima annualita’ preventivata nel progetto, quale anticipazione per l’avvio delle attivita’; a seguito dell’inoltro del progetto esecutivo con le procedure completate di cui ai punti precedenti;

– il restante 50% a saldo della prima annualita’, dopo la presentazione da parte della Regione capofila di una relazione descrittiva, valutativa e contabile sulla attivita’, realizzata;

– la relazione relativa alla prima annualita’, di cui sopra, attivera’ l’analoga procedura di finanziamento in quote percentuali per l’annualita’ successiva;

Nel caso di mancato avvio delle attivita’ entro tre mesi dall’erogazione della prima quota di anticipazione finanziaria, il progetto viene considerato da parte del Ministero del lavoro “non realizzabile’ e viene conseguentemente revocata la quota concessa alla Regione capofila e bloccata l’erogazione dell’intero finanziamento, che verra’ destinato ad altri progetti ritenuti validi.

Nel caso di parziale realizzazione delle attivita’ rispetto al progetto approvato, tuttavia sufficiente a garantire i risultati finali attesi, secondo la relazione intermedia della Regione e secondo i criteri di monitoraggio messi in atto dal Ministero del lavoro, il finanziamento e’ soggetto a riduzioni automatiche.

Nel caso di parziale ed insufficiente realizzazione del progetto, rispetto alle azioni e agli obiettivi previsti, oltre al blocco del saldo finale, si attua la revoca del finanziamento gia’ concesso.

Modalita’ e termini di presentazione della domanda

I soggetti proponenti devono inoltrare le proprie proposte alla Regione capofila – presso l’Assessorato alla formazione professionale – con domanda in bollo, firmata dal legale rappresentante, corredata dal formulario allegato (all.1) entro e non oltre le ore 13 del 28 marzo 1997. Il rispetto del suddetto termine viene certificato dal protocollo di ricevimento dell’Assessorato regionale.le richieste di finanziamento da parte delle Regioni capofila, corredate dei relativi progetti, devono pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale u.c.o.f.p.l. Div. I. Vicolo d’aste 12, 00159 Roma, entro le ore 13.00 del 28 maggio 1997.

4. AZIONE DI RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE DEGLI OPERATORI DEGLI ENTI EX LEGGE 40/97 (ART.1)

Alle Regioni sono assegnate le risorse sub 2 (1.b) sulla base di una preliminare ricognizione quantitativa e qualitativa, relativa alla situazione degli organici e delle eccedenze di personale degli enti, effettuata a livello nazionale attraverso il confronto tra Ministero del lavoro, Regioni, parti sociali, ed enti interessati. Tale ricognizione costituira’ la base di un piano nazionale di riconversione professionale a sostegno della mobilita’ degli operatori e del loro reimpiego, in cui si definiranno criteri e procedure per la realizzazione delle azioni.

Le Regioni, secondo i criteri generali previsti nel piano nazionale di cui sopra, attivano – entro il 28 marzo 1997 – le procedure relative alla presentazione e selezione dei progetti e danno comunicazione degli esiti al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale entro i successivi 90 giorni.

Il mancato rispetto di tali termini comporta la redistribuzione delle risorse da parte del Ministero del lavoro tra le Regioni adempienti.

Il Ministero del lavoro provvede a liquidare le somme assegnate, sulla base di un atto di rendicontazione presentato a conclusione di ogni annualita’ dalle singole Regioni.

5. AZIONI FORMATIVE AZIENDALI

Le azioni sperimentali promosse dalle imprese di cui al punto 1.e. Devono riguardare obiettivi di rafforzamento della competitivita’ dell’impresa e contestualmente di rafforzamento professionale ed occupazionale dei lavoratori, e contenere elementi di innovativita’, sperimentalita’, e trasferibilita’, riguardanti prioritariamente azioni relative alle aree della qualita’, dell’innovazione tecnologica ed organizzativa, della sicurezza, e della flessibilita’.

Risorse

Per la realizzazione di tali azioni il Ministero del lavoro ripartira’ tra le Regioni le risorse di cui al punto 2. 1e. Secondo i parametri individuati nel docup ob. 4 e qcs ob.1 del pse.

Non possono essere concessi piu’ di 50 milioni di contributo pubblico per ogni progetto aziendale, e non oltre 200 milioni per ogni progetto pluriaziendale che rispetti la quota massima di contributo di 50 milioni per ogni impresa partecipante.

Destinatari

Sono destinatari finali delle presenti azioni i lavoratori di quelle imprese che partecipano finanziariamente alla realizzazione delle attivita’ con una quota non inferiore al 20% del costo del progetto.

Le azioni possono interessare i lavoratori di una singola impresa, oppure di piu’ imprese – con particolare riguardo alle piccole e medie – per il raggiungimento di un medesimo obiettivo, o per la adozione di uno stesso contenuto tematico, e di metodologie e strumentazioni analoghe.

Soggetti proponenti

I progetti sperimentali aziendali e/o pluriaziendali vengono proposti alle Regioni dall’impresa o dalle imprese, direttamente o tramite associazioni di categoria, enti di formazione professionale, enti bilaterali.

Durata

La durata dei progetti non puo’ superare i 12 mesi.

Procedure

I soggetti proponenti presentano progetti con domanda in bollo e sulla base dell’allegato formulario (all.2), alla Regione competente per territorio – Assessorato alla formazione professionale – senza scadenza di termini, a partire dalla data del 28 marzo 1997.

I termini di arrivo dei progetti sono attestati dalla data di ricevimento da parte della Regione, che appone il relativo numero di protocollo.

I progetti vengono singolarmente approvati e finanziati, fino ad esaurimento delle risorse regionali, in base ad una valutazione regionale di ammissibilita’.

L’ammissibilita’ dei progetti avviene sulla base dei seguenti criteri:

– rispondenza alle finalita’ di cui al punto 1.e della presente circolare Ministeriale, e ai requisiti indicati ai punti precedenti;

– coerenza del progetto formativo al suo interno: tra obiettivi, contenuti, metodologie e strumentazioni, tempi, ed esiti attesi;

– congruita’ delle spese previste, relativamente alle attivita’, al numero degli allievi, alla strumentazione e ai tempi;

– completezza ed esaustivita’dei contenuti riportati nel formulario;

– quota di contribuzione finanziaria aziendale non inferiore al 20% del costo del progetto.

La Regione formalizza la risposta al soggetto proponente sulla finanziabilita’ del progetto entro 30 giorni dalla data di ricevimento dello stesso.

L’ultimo giorno lavorativo di ogni mese la Regione comunica ai soggetti proponenti l’ammissibilita’ dei progetti al finanziamento, tenuto conto della priorita’ agli accordi tra le parti sociali prevista al punto 1 della presente circolare e dell’ordine temporale di arrivo dei progetti in quel mese.

I soggetti attuatori possono, in data successiva alla presentazione del progetto, a seguito della pubblicazione della presente circolare, avviare le attivita’ sotto la propria responsabilita’ anche prima della comunicazione formale della Regione di avvenuta approvazione. Ai peogetti approvati sono conseguentemente riconosciute le spese sostenute in tale periodo.

Obblighi del soggetto attuatore e condizioni di finanziamento

I soggetti attuatori dei progetti sono tenuti a comunicare via telefax la data di effettivo avvio dell’attivita’ e l’elenco dei partecipanti, il nome del tutor e la sede di svolgimento, l’articolazione ed il calendario dettagliato dell’attivita’ formativa.

Il mancato avvio delle attivita’ progettuali entro 3 mesi dalla data di inizio prevista comporta l’annullamento del progetto da parte regionale e la conseguente revoca del finanziamento, che la Regione provvede immediatamente a rimettere a disposizione per altri progetti ammissibili.

I soggetti attuatori potranno essere sottoposti a controlli ispettivi che verranno effettuati a campione da parte della Regione competente

I soggetti attuatori che hanno dichiarato l’avvio delle attivita’ ma che, alla scadenza della conclusione prevista nel progetto, non hanno realizzato – o realizzato solo in parte le attivita’ in termini insufficienti al raggiungimento degli obiettivi progettuali – non potranno ottenere il riconoscimento delle spese e subiranno la revoca del finanziamento concesso.

Erogazione del finanziamento

L’erogazione del finanziamento ai soggetti attuatori dei progetti viene disciplinata dalla Regione sulla base delle proprie procedure.

6. REDISTRIBUZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

Il Ministero del lavoro, alla conclusione della prima annualita’, di applicazione della presente circolare, di intesa con le Regioni e le parti sociali, e sulla base di una verifica sulle risorse impegnate per le diverse tipologie di azioni, provvedera’ all’eventuale riequilibrio finanziario tra le tipologie stesse e tra le Regioni.

7. COMITATO SCIENTIFICO

Al fine di coordinare e sostenere scientificamente le azioni di cui alla presente circolare in funzione della loro rispondenza qualitativa agli obiettivi di interesse nazionale, e al fine di trarre dalle sperimentazioni gli elementi utili alla Costituzione di un sistema nazionale di formazione continua il Ministero del lavoro si avvarra’ di un nucleo di esperti cosi’ composto:

– 1 esperto di orientamento;

– 1 esperto di formazione degli adulti;

– 1 esperto designato dalle organizzazioni datoriali;

– 1 esperto designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori;

– 1 esperto designato dalle Regioni.

Tale comitato si insediera’ e riunira’ presso l’u.c.o.f.p.l. Del Ministero del lavoro.

Il comitato scientifico avra’, in particolare, i seguenti compiti:

– collaborare con l’i.s. F.o.l. Sulla base delle indicazioni del Ministero del lavoro concordate con le Regioni, alla individuazione dei contenuti del programma di promozione, animazione e di assistenza tecnico, con un sostegno specifico in merito ai criteri generali ed ai punti prioritari di attenzione relativi alle attivita’ di monitoraggio e valutazione;

– offrire supporto all’attivita’ di assistenza alla progettazione dei soggetti proponenti ed alla programmazione regionale, laddove ne venga richiesto – in casi di particolare complessita’ – dalle Regioni e dall’i.s.f.l.

– fornire al Ministero del lavoro elementi di indirizzo tecnico-scientifico relativamente alle azioni di carattere nazionale da promuovere, ad integrazione dei progetti pervenuti dalle Regioni, laddove ritenute necessarie al sistema di formazione continua e non ricomprese gia’ nella progettualita’ regionale

– fornire criteri di comparazione tra progetti affini e criteri di “gemellaggio” tra gli stessi al fine di instaurare momenti strutturati di confronto e travaso di metodologie, per una crescita qualitativa dei progetti e per l’instaurarsi di una logica e cultura Comune a livello nazionale;

– elaborare rapporti di valutazione sull’andamento complessivo della sperimentazione nazionale a conclusione di ogni annualita’, sulla base dei rapporti regionali e sui dati di monitoraggio forniti dall’i.s.f.o.l., con conseguenti indicazioni sui punti di criticita’ ed i relativi correttivi possibili;

– individuare, attraverso un rapporto scientifico finale, le condizioni e gli elementi di maggiore trasferibilita’ della sperimentazione, le buone prassi ed i casi di successo al fine di una possibile estensione a norma degli elementi costitutivi di un sistema di formazione professionale continua.