Circolare Ministeriale 6 Dicembre 1995, n. 50175

  • Emanante: 2
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Data fonte: 06/12/1995
Agevolazioni in forma automatica art. 1 del decreto-legge n. 244/1995 convertito dalla legge n. 341/1995

Thesaurus: Agenzie per il lavoro

Abstract:

Con la presente circolare si forniscono le istruzioni necessarie all’attivazione degli interventi e le informazioni utili per un’agevole compilazione della modulistica; riguarda i seguenti temi: aree di applicazione, soggetti beneficiari e settori di attivita’; iniziative e spese ammissibili; misura dell’agevolazione; modalita’ e procedure per la prenotazione delle agevolazioni; modalita’ e procedure per la fruizione delle agevolazioni; controlli, revoche e sanzioni.

1. Aree di applicazione, soggetti beneficiari e settori di attivita’

Le aree interessate agli interventi agevolativi sono indicate nell’allegato 8. I soggetti beneficiari sono le imprese che effettuino investimenti fissi, costituiti da nuovi macchinari ed impianti, in unita’ locali ubicate nelle aree suddette e che presentino produzioni e attivita’ rientranti nei settori estrattivo e manifatturiero, di seguito indi- cate e risultanti dal certificato d’iscrizione nel registro ditte della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio.

Le attivita’ e le produzioni ammissibili sono quelle elencate nelle sezioni c e d della classificazione delle attivita’ economiche istat 1991 riportate nell’allegato 6 – Parte I – e quelle che nello stesso allegato – Parte II -, in base all’applicazione di norme comunitarie, sono assoggettate a limitazioni e per le quali esiste obbligo di notifica alla commissione europea. Le imprese esercenti tali attivita’ (all. 6 – Parte II) potranno fruire delle agevolazioni solo a seguito del nulla osta comunitario. Sono, invece, escluse le attivita’ indicate nella Parte III dell’allegato 6. Alla scadenza del termine di efficacia di dette norme comunitarie verra’ applicato quanto sara’ stabilito dall’unione europea. Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di seguito indicato, per brevita’, col termine Ministero, comunichera’ le conseguenti, eventuali variazioni che dovessero intervenire in materia.

I parametri dimensionali delle imprese sono riportati nell’allegato 4.

2. Iniziative e spese ammissibili

Le tipologie di iniziative che possono fruire delle provvidenze sono illustrate nell’allegato 5.

Le spese ammissibili sono quelle fatturate, relative ad impianti e macchinari di nuova fabbricazione, destinati all’attivita’ produttiva ed autonomamente funzionanti, installati ed inseriti nel ciclo produttivo, ordinati a decorrere dal 20 ottobre 1995; data di pubblicazione della citata delibera CIPE 8 agosto 1995, e corrispondenti alle definizioni riportate nell’allegato 9. Le spese medesime sono ammissibili al netto delle imposte, degli interessi passivi, degli oneri notarili ed accessori (ivi compresi il trasporto e l’imballaggio), dei costi delle opere murarie comunque connesse agli investimenti, dei materiali di consumo, degli accessori non direttamente necessari alla produzione e del valore di eventuali beni dati in permuta.

Le spese relative al montaggio ed al collaudo sono ammissibili se tali operazioni sono state effettuate a cura dei fornitori.

Non sono ammissibili le spese riguardanti beni consegnati, a qualunque titolo, presso una sede diversa da quella dell’unita’ lo- cale per la quale e’ stata inoltrata la richiesta di agevolazioni, ovvero le spese riguardanti impianti totalmente o parzialmente realizzati anteriormente a detto termine.

I beni possono essere acquisiti:

  • – mediante acquisto diretto;
  • – mediante acquisto diretto; proprieta’;
  • – mediante acquisto diretto; proprieta’; sconto, effettuate da istituti di credito ordinari e/o a medio termine, di cambiali derivanti esclusivamente dall’acquisto di nuove macchine destinate al ciclo produttivo, purche’ non VI sia richiesta di contributi in conto interessi;
  • – tramite operazioni di locazione finanziaria non agevolata.

Sono considerati validi, ai fini delle agevolazioni, soltanto gli ordini e le conferme d’ordine in forma scritta ed i contratti regolarmente stipulati a decorrere dal 20 ottobre 1995, data di pubblicazione della citata delibera CIPE 8 agosto 1995.

Non sono ammessi i contratti relativi a macchinari ordinati antecedentemente alla predetta data.

Per le iniziative da realizzare con il sistema della locazione finanziaria non sono ammesse le spese relative all’acquisto da parte della societa’ di leasing di beni gia’ di proprieta’ dell’impresa beneficiaria delle agevolazioni.

Sono esclusi dalle provvidenze in oggetto gli specifici investimenti per i quali, alla data apposta dal legale rappresentante sulla dichiarazione per la prenotazione dei benefici, risultino concesse altre agevolazioni o risultino in essere istanze per l’ottenimento di altre agevolazioni disposte da leggi nazionali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche.

Le agevolazioni saranno fruibili sulla base dei requisiti dimensionali, di appartenenza ai settori d’attivita’ previsti e di localizzazione dichiarati sussistenti alla data apposta dal legale rappresentante nella dichiarazione-domanda di prenotazione delle risorse.

In caso di mancata apposizione della data sulla dichiarazione-domanda verra’ considerata quella di autentica della firma del legale rappresentante dell’impresa richiedente. Comunque, la data in questione non potra’ risultare antecedente di oltre 15 giorni quella di spedizione o di consegna, a pena di decadenza.

3. Misura dell’agevolazione

La misura dell’agevolazione e’ pari al 60 per cento dell’intensita’ massima consentita dall’Unione Europea e non puo’ superare lire 20 miliardi per ciascuna unita’ locale nell’arco di 18 mesi, come precisato anche nel successivo paragrafo. La misura medesima e’ determinata in funzione delle dimensioni dell’impresa nonche’ dell’ubicazione dell’unita’ locale in cui sono istallati i macchinari e gli impianti. Le quote percentuali di intervento sono elencate nell’allegato 8 per Regioni, per Provincie e per comuni.

4. Modalita’ e procedure per la prenotazione delle agevolazioni

La dichiarazione-domanda per la prenotazione delle risorse deve essere:

  • Redatta sull’apposito modulo predisposto per la lettura ottica ed inoltrata nella apposita busta, che consentira’ agli uffici Ministeriali una immediata individuazione di tale tipologia di istanze. Lo schema del modulo e le avvertenze per la compilazione sono riportati nell’allegato 1. Il modulo e’ obbligatorio e l’utilizzo di documento diverso o non originale comportera’ la reiezione della domanda. Le buste ed i moduli, con le avvertenze per la compilazione, sono stampati e posti in vendita dall’istituto poligrafico e zecca dello stato – direzione generale marketing e commerciale – settore vendite pubblicazioni – piazza verdi 10 – 00198 Roma, numero verde 167237565, che provvedera’ all’invio su ordinazione, con pagamento contro assegno, a mezzo lettera o fax al numero 06/85082520, ovvero posti in vendita presso le agenzie della libreria dello stato site ai seguenti indirizzi: piazza verdi n. 10 – 00198 Roma; via cavour n. 102 – 00184 Roma. La modulistica medesima potra’ comunque essere chiesta all’unione Italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (unioncamere), all’associazione bancaria Italiana (abi), all’associazione degli istituti regionali di mediocredito (assireme), all’istituto centrale per il credito a medio termine (mediocredito centrale), alle camere di commercio industria, artigianato ed agricoltura, all’istituto per la promozione industriale (ipi) e ad altri organismi quali le banche, le societa’ di locazione finanziaria, le associazioni di categoria. Il modulo di domanda e’ composto da un originale, che sara’ utilizzato per la lettura ottica, e da tre copie a ricalco, due per il Ministero ed una per l’impresa. Tale ultima copia viene trattenuta dall’impresa richiedente;
  • Indirizzata al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato – d.g.p.i. – div. Iii – via Molise, 2 – 00187 Roma e corredata della documentazione precisata nell’allegato 3, ai fini della certificazione “antimafia”;
  • Riferita ad una sola unita’ locale;
  • Inoltrata: mediante consegna diretta all’ufficio accettazione l. 341/95 del Ministero che potra’ apporre, su richiesta, apposito timbro di ricezione sulla “copia per il richiedente”; in tale caso la copia non dovra’ essere inserita nella busta chiusa ma esibita unitamente alla stessa; ovvero per posta od altri mezzi di spedizione;
  • Datata non anteriormente a quindici giorni rispetto al giorno di spedizione o di consegna;
  • Consegnata o fatta pervenire a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale. Le dichiarazioni che perverranno al Ministero anteriormente a detto termine saranno considerate prive di efficacia e restituite al mittente. Il Ministero ordina, con propri provvedimenti, in distinti elenchi secondo la data di arrivo, le dichiarazioni-domande pervenute, rispettivamente nella prima e seconda meta’ di ogni mese. Il Ministero verifica altresi’ la regolarita’ formale dei dati inviati dalle imprese, accerta la disponibilita’ delle risorse e da’ comunicazione alle imprese interessate della data di ricezione della dichiarazione-domanda nonche’ delle decisioni adottate. Per quanto riguarda le dichiarazioni-domande presentate per le unita’ locali nelle quali l’attivita’ esercitata rientra tra quelle elencate nell’allegato 6 – Parte II -, e che pertanto devono essere notificate alla commissione europea, il Ministero provvede ed effettuare la prenotazione con riserva. Tale riserva verra’ sciolta solo a seguito delle determinazioni favorevoli che saranno adottate in merito dalla commissione medesima. Possono essere presentate piu’ dichiarazioni-domande per la stessa unita’ locale purche’ per investimenti diversi. Tuttavia il Ministero, per ciascuna unita’, verifica l’ammontare delle agevolazioni prenotate nei 18 mesi precedenti la data di arrivo di ogni dichiarazione-domanda e limita a lire 20 miliardi il totale delle prenotazioni in tale arco temporale. In caso di divergenza tra gli importi relativi ai macchinari e agli impianti indicati nella dichiarazione-domanda di prenotazione e quelli risultanti dagli allegati alla medesima, verra’ considerato, ai fini della determinazione dell’ammontare dei costi agevolabili, quello minore. Sono motivi di esclusione immediata dalla prenotazione delle agevolazioni:

Non e’ consentito alcun tipo di integrazione e/o completamento, della dichiarazione-domanda di prenotazione delle risorse, successivi alla presentazione. In caso di reiezione, e’ consentita la presentazione di una nuova dichiarazione-domanda per la quale, sulla base di richiesta formale dell’impresa, puo’ essere utilizzata, se ancora valida, la documentazione per la “certificazione antimafia” gia’ presentata con la precedente dichiarazione-domanda.

5. Modalita’ e procedure per la fruizione delle agevolazioni

Entro il termine perentorio di 18 mesi dalla data di arrivo della dichiarazione-domanda di prenotazione, gli investimenti devono essere totalmente realizzati. Pertanto, i macchinari e gli impianti proposti per l’agevolazione devono essere interamente consegnati, fatturati e pagati entro tale termine, ai sensi di quanto stabilito al punto 3 della delibera CIPE 8 agosto 1995 (ad esempio: data di arrivo 10 giugno 1996, data ultima per il completamento degli investimenti 9 dicembre 1997). Sono, quindi, esclusi dalle agevolazioni quei macchinari ed impianti per i quali, una o piu’ delle tre citate condizioni risultino non soddisfatte o soddisfatte solo parzialmente al termine dei predetti 18 mesi.

Occorre, tuttavia, tenere presente che, per quanto concerne il pagamento:

  • Nel caso di beni acquisiti mediante locazione finanziaria, e’ sufficiente che l’ammontare dei canoni pagati nei 18 mesi sia non inferiore:
  • Nel caso dei beni acquisiti nelle forme previste dalla legge 28 novembre 1965 n. 1329 (legge sabatini), e’ sufficiente che:

La dichiarazione-domanda per la fruizione deve essere inoltrata al Ministero, secondo le medesime modalita’ indicate al punto 4 del paragrafo precedente, non anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle finanze recante le norme attuative sulla regolazione contabile per i concessionari della riscossione, previsto dall’art. 1, comma 2, del d.l. 244/95 convertito dalla legge 8 agosto 1995 n. 341, non anteriormente alla comunicazione di avvenuta prenotazione delle risorse da parte dello stesso Ministero e, comunque, entro il termine di 20 mesi dalla data di arrivo della dichiarazione-domanda di prenotazione. Qualora dall’arrivo della dichiarazione-domanda di prenotazione alla data di entrata in vigore del predetto regolamento trascorrano piu’ di 18 mesi, la dichiarazione-domanda di fruizione dovra’ essere inoltrata entro il termine perentorio di 2 mesi da quest’ultima data.

La dichiarazione-domanda di fruizione deve essere redatta sull’apposito modulo predisposto per la lettura ottica ed inoltrato nell’apposita busta, che consentira’ agli uffici Ministeriali una immediata individuazione di tale tipologia di istanze.

Lo schema del modulo e le avvertenze per la compilazione sono riportati nell’allegato 2.

Il modulo obbligatorio e l’utilizzo di documento diverso o non originale comportera’ la reiezione della dichiarazione-domanda. Le buste ed i moduli, con le avvertenze per la compilazione, potranno essere richiesti ai medesimi soggetti elencati al punto 1 del paragrafo precedente.

Alla dichiarazione-domanda deve essere allegata la documentazione precisata nell’allegato 7, in originale e una fotocopia.

In caso di documentazione totalmente o parzialmente mancante, il Ministero chiedera’ le necessarie integrazioni, assegnando 60 giorni per il completamento. Qualora, trascorso tale periodo di tempo, la documentazione risulti ancora incompleta o non esauriente, la domanda sara’ considerata decaduta e le relative risorse saranno svincolate e rese nuovamente disponibili.

Il Ministero verificata la regolarita’ formale e la compatibilita’ della dichiarazione-domanda di fruizione con quanto dichiarato all’atto della prenotazione, controllata la presenza della documentazione prevista e, tenuto conto della certificazione “antimafia”, liquida l’agevolazione con proprio provvedimento, in unica soluzione nel limite delle risorse prenotate; sono pertanto esclusi acconti e anticipi. Eventuali variazioni in aumento del costo complessivo dei beni per i quali e’ stata prenotata l’agevolazione sono considerate prive di efficacia ai fini della liquidazione, che verra’ comunque commisurata al costo effettivo dell’investimento qualora variato in diminuzione. La conseguente comunicazione di liquidazione all’impresa beneficiaria, oltre a recare i dati identificati dell’impresa medesima, dell’investimento e dell’agevolazione liquidata, sara’ corredata di un modulo in duplice esemplare per la registrazione, a cura del concessionario del servizio di riscossione dei tributi, dell’importo dell’agevolazione fruita.

L’impresa, quindi, utilizzera’ la suddetta comunicazione per il pagamento, presso il concessionario competente per territorio, delle imposte che affluiscono sul proprio conto fiscale, IV i incluse quelle dovute in qualita’ di sostituto d’imposta.

L’agevolazione puo’ essere fruita in una o piu’ soluzioni, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla ricezione della citata comunicazione.

Nel caso in cui nell’unita’ locale per la quale viene chiesta l’agevolazione, sia esercitata un’attivita’ compresa tra quelle elencate nell’allegato 6 – Parte II, per le quali occorre notificare l’iniziativa alla commissione europea, la liquidazione dell’agevolazione e’ subordinata alle determinazioni della commissione medesima.

Gli investimenti oggetto della domanda di fruizione devono essere quelli indicati nella dichiarazione-domanda di prenotazione o essere funzionalmente equivalenti agli stessi. Tale equivalenza dovra’ essere attestata da apposita perizia giurata asseverata, rilasciata da ingegnere o perito industriale iscritto ad albo professionale ed estraneo all’azienda.

Su ogni fattura riguardante beni per i quali e’ stata chiesta e ottenuta l’agevolazione, deve essere apposta, con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro, la dicitura: “bene acquistato con il concorso delle provvidenze previste dall’art. 1 del d.l. 244/95 convertito dalla legge 8 agosto 1995 n. 341”. Ogni fattura che, a seguito di controlli e verifiche, venga trovata sprovvista di tale dicitura, non sara’ considerata valida e determinera’ la revoca della corrispondente agevolazione.

6. Controlli, revoche e sanzioni

Successivamente alla liquidazione dell’agevolazione, il Ministero, con i propri organi centrali o periferici o per il tramite di enti o organismi, sulla base di apposite convenzioni, provvede al controllo dei requisiti e degli investimenti dichiarati dai beneficiari, anche mediante visite ispettive presso le imprese interessate. Qualora i suddetti controlli evidenzino l’insussistenza di condizioni, requisiti e investimenti previsti per l’accesso alle agevolazioni, il Ministero revoca le agevolazioni medesime, che dovranno essere restituite dall’impresa, nella misura effettivamente fruita, maggiorate di un interesse pari al tasso di riferimento per il settore industria vigente alla data del decreto di liquidazione, ai sensi di quanto previsto dalla delibera CIPE 8 agosto 1995, paragrafo 7.

In presenza di dichiarazioni non rispondenti al vero, che abbiano determinato una liquidazione di benefici non spettanti, il Ministero, ferme restando le responsabilita’ penali connesse alle dichiarazioni medesime, applica, inoltre, una sanzione amministrativa pari al doppio dell’agevolazione liquidata fino a lire 5 miliadi, al triplo da oltre 5 miliardi fino a 10 miliardi e al quadruplo oltre i 10 miliardi di lire.