CiVIT – Delibera 2 febbraio 2012, n. 6

  • Emanante: CiVIT
  • Fonte: Altro
  • Numero fonte: 1
  • Data fonte: 06/02/2012
Linee guida per la validazione da parte degli OIV della Relazione sulla performance (art. 14, comma 4, lettera c, del D. Lgs. n. 150/2009)

Thesaurus: Valutazione, Lavoro

Abstract:

La presente delibera fornisce linee guida, sottoposte a consultazione, relative alla validazione da parte dell’OIV della Relazione sulla performance (“Relazione”), ai sensi dell’art. 14, comma 4, lettera c), del D. Lgs. n. 150/2009 (“decreto”). Le linee guida sono state redatte tenendo conto di quanto disposto:
? nella delibera n. 4/2012 concernente le “Linee guida relative alla redazione della Relazione degli OIV sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, comma 4, lettera a, del D. Lgs. n. 150 del 2009);
? nella delibera n. 5/2012 concernente le “Linee guida ai sensi dell’art. 13, comma 6, lettera b) del D. Lgs. n. 150/2009 relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione, di cui all’art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto.
Le seguenti linee guida sono rivolte alle amministrazioni indicate nell’art. 2 del D. Lgs. n. 150/2009 e, nei limiti di cui all’art. 16 del D. Lgs. n. 150/2009 e salvi i protocolli già stipulati da CiVIT con ANCI, UPI agli enti territoriali, nonché alle Camere di commercio sulla base del protocollo stipulato tra CiVIT e Unioncamere. Si ricorda comunque che, ai sensi dell’art. 74, comma 1, del decreto, le disposizioni in materia di trasparenza contenute nell’art. 11, commi 1 e 3, dello stesso decreto, rientrano nella potestà legislativa esclusiva esercitata dallo Stato e costituiscono livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettera m), della Costituzione. La disciplina del ciclo della performance, inoltre, contenuta nelle disposizioni richiamate dal comma 2 dell’art. 74 sopra citato, costituisce diretta attuazione dell’art. 97 della Costituzione ed enuncia principi generali ai quali si devono adeguare regioni ed enti locali, anche per quanto riguarda gli enti del servizio sanitario nazionale.
Le indicazioni contenute nelle presenti linee guida possono costituire, infine, un parametro di riferimento per i soggetti pubblici, anche per quelli non contemplati dal D. Lgs. n. 150/2009 e per tutti i soggetti che svolgono funzioni amministrative. Le indicazioni contenute nella presente delibera, poiché forniscono elementi che gli Organismi indipendenti di valutazione della performance (“OIV”) dovranno seguire in merito alla validazione della Relazione, sono da considerarsi anche strumentali alle azioni che la Commissione deve attuare, ai sensi di quanto delineato dal decreto, per indirizzare, coordinare e sovrintendere all’esercizio delle funzioni di valutazione da parte degli OIV; ed in particolare:
? la verifica, ai sensi dell’art. 13, comma 6, lettera c), del decreto, della corretta predisposizione della Relazione;
? la successiva redazione della graduatoria di performance delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali; funzione prevista dall’art. 13, comma 6, lettera i), del decreto;

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