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- Emanante: Corte Costituzionale
- Fonte: G.U.R.I.
- Numero fonte: 28
- Data fonte: 08/07/2020
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale. Impiego pubblico - Norme della Regione Calabria - Ufficio stampa del Consiglio regionale - Asserita interpretazione autentica dell'abrogazione dell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 11 della legge reg. Calabria n. 8 del 1996 - Conseguente conferma, senza soluzione di continuità, dei rapporti di lavoro in essere alla data del 2 marzo 2005 - Irragionevolezza e violazione del principio del pubblico concorso - Illegittimità costituzionale. - Legge della Regione Calabria 31 maggio 2019, n. 14, art. 1. - Costituzione, artt. 3 e 97, quarto comma. (T-200133)
Thesaurus: Lavoro, Amministrazione
Abstract:
Con il presente atto si dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Calabria 31 maggio 2019, n. 14, recante «Interpretazione autentica del comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 2 marzo 2005, n. 8 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2005)».