Corte Costituzionale – Sentenza 19 maggio – 12 giugno 2020, n. 112

  • Emanante: Corte Costituzionale
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 25
  • Data fonte: 17/06/2020
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Impiego pubblico - Norme della Regione Basilicata - Personale di ruolo, iscritto all'albo nazionale dei giornalisti, in servizio presso gli uffici stampa della Regione e degli enti sub-regionali - Applicazione del contratto nazionale di lavoro giornalistico - Individuazione e regolamentazione dei profili professionali all'interno degli uffici stampa mediante specifica area di contrattazione regionale - Possibilità, in via transitoria, per i dipendenti regionali iscritti all'ordine dei giornalisti, di optare per l'applicazione del contratto di lavoro giornalistico, con garanzia del relativo trattamento assistenziale e previdenziale - Violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, del principio dell'equilibrio di bilancio e del buon andamento della pubblica amministrazione - Illegittimita' costituzionale. - Legge della Regione Basilicata 9 febbraio 2001, n. 7, artt. 2, commi 2 e 6, e 6, commi 1 e 2. - Costituzione, artt. 81, 97, primo comma, 117, commi secondo, lettera l), e terzo. (T-200112)

Thesaurus: Professioni, Lavoro

Abstract:

Con il presente atto si dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, commi  2  e 6, e dell’art. 6, commi 1 e 2, della legge della Regione Basilicata 9 febbraio 2001, n. 7 (Disciplina delle attività di  informazione  e comunicazione della Regione Basilicata). 

Consulta la versione integrale