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- Emanante: Corte Costituzionale
- Fonte: G.U.R.I.
- Numero fonte: 26
- Data fonte: 24/06/2020
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Assistenza e solidarietà sociale - Reddito di cittadinanza - Erogazione del beneficio - Sospensione nei confronti del richiedente o beneficiato sottoposto a una misura cautelare personale, anziché a una misura cautelare personale per i soli delitti indicati all'art. 7, comma 3, del d.l. n. 4 del 2019 - Denunciata irragionevolezza e violazione del principio di uguaglianza - Non fondatezza della questione. - Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, art. 7-ter, comma 1. - Costituzione, art. 3. (T-200122)
Thesaurus: Politiche sociali
Abstract:
Con il presente atto si dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7-ter, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26, sollevata dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Palermo, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, con l’ordinanza indicata in epigrafe.