Corte Costituzionale – Sentenza 20 maggio – 23 giugno 2020, n. 122

  • Emanante: Corte Costituzionale
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 26
  • Data fonte: 24/06/2020
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Assistenza e solidarietà sociale - Reddito di cittadinanza - Erogazione del beneficio - Sospensione nei confronti del richiedente o beneficiato sottoposto a una misura cautelare personale, anziché a una misura cautelare personale per i soli delitti indicati all'art. 7, comma 3, del d.l. n. 4 del 2019 - Denunciata irragionevolezza e violazione del principio di uguaglianza - Non fondatezza della questione. - Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, art. 7-ter, comma 1. - Costituzione, art. 3. (T-200122)

Thesaurus: Politiche sociali

Abstract:

Con il presente atto si dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7-ter, comma 1, del decreto-legge 28  gennaio  2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito  di  cittadinanza  e  di pensioni), convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019,  n. 26, sollevata dal giudice per le indagini preliminari  del  Tribunale ordinario di Palermo, in riferimento all’art. 3  della  Costituzione, con l’ordinanza indicata in epigrafe. 

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