Corte Costituzionale – Sentenza 20 maggio – 25 giugno 2020, n. 126

  • Emanante: Corte Costituzionale
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 27
  • Data fonte: 01/07/2020
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale. Impiego pubblico - Norme della Regione Toscana - Piano triennale di reclutamento finalizzato al rafforzamento dei centri per l'impiego - Reclutamento del personale dell'Agenzia regionale toscana per l'impiego (ARTI) nonché della Regione, degli enti dipendenti, delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale - Possibilità di procedere allo scorrimento delle graduatorie approvate a far data dal 1 gennaio 2019, in deroga alla disciplina statale - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva statale nelle materie dell'ordinamento civile e della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, nonché dei principi di eguaglianza, di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione e dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza delle questioni. - Legge della Regione Toscana 28 giugno 2019, n. 38, artt. 1, comma 3, e 2. - Costituzione, artt. 3, 51, primo comma, 97, quarto comma, e 117, commi secondo, lettere l) e m), e terzo. (T-200126)

Thesaurus: Lavoro

Abstract:

Con il presente atto si dichiarano non fondate le questioni di legittimità  costituzionale degli artt. 1, comma 3, e 2 della legge della Regione Toscana  28 giugno 2019, n. 38 (Disposizioni urgenti  per  il rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro per la sostituzione di personale collocato in quiescenza, del direttore generale e dei direttori. Modifiche alla legge regionale. 1/2009), promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli  artt.  3, 51, primo comma, 97, 117, commi secondo, lettere l) e  m),  e  terzo, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.

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