Corte Costituzionale – Sentenza 22 gennaio – 28 febbraio 2019, n. 30

  • Emanante: Corte Costituzionale
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 10
  • Data fonte: 06/03/2019
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Lavoro - Lavoratori agricoli a tempo indeterminato - Trattamento di disoccupazione. - Legge 29 aprile 1949, n. 264 (Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati), art. 32, primo comma, lettera a); legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonchè ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale), art. 1, comma 55.

Thesaurus: Lavoro

Abstract:

Con il presente atto la Corte Costituzionale dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 32, primo comma, lettera a), della legge 29 aprile 1949, n. 264 (Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di  assistenza dei  lavoratori involontariamente disoccupati) e dell’art. 1, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonchè ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 38 della  Costituzione, dalla  Corte  di  cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

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