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- Emanante: Corte Costituzionale
- Fonte: G.U.R.I.
- Numero fonte: 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 9
- Data fonte: 27/02/2019
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Dirigenti delle pubbliche amministrazioni - Obblighi di pubblicazione dei compensi di qualsiasi natura percepiti nonché di dati relativi al reddito e al patrimonio personali e degli stretti congiunti. - Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), art. 14, commi 1-bis e 1-ter -
Thesaurus: Trasparenza
Abstract:
La Corte Costituzionale con questa sentenza dichiara l’illegittimità costituzionale, nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui all’art. 14, comma 1, lettera f) del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall’art. 19, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.