Corte Costituzionale – Sentenza 26 maggio – 23 giugno 2020, n. 123

  • Emanante: Corte Costituzionale
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 26
  • Data fonte: 24/06/2020
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Impiego pubblico - Licenziamento disciplinare - Falsa attestazione della presenza in servizio mediante alterazione dei sistemi di rilevamento o con altre modalità fraudolente - Applicazione "comunque" della sanzione disciplinare del licenziamento - Denunciata irragionevolezza, violazione del diritto al lavoro, del diritto di difesa, nonché del principio, affermato in via convenzionale, alla tutela effettiva in caso di licenziamento - Inammissibilita' delle questioni. - Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 55-quater, comma 1, lettera a). - Costituzione, artt. 3, primo comma, 4, primo comma, 24, primo comma, 35, primo comma, e 117, primo comma; Carta sociale europea, art. 24. (T-200123)

Thesaurus: Lavoro, Amministrazione

Abstract:

Con il presente atto si dichiarano inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 55-quater, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali  sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), inserito dall’art. 69, comma 1, del decreto legislativo 27  ottobre  2009,  n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009,  n.  15,  in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 4, primo comma,  24,  primo comma, 35, primo comma,  e  117,  primo  comma,  della  Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 24 della  Carta  sociale  europea, riveduta,  con  annesso,  fatta  a  Strasburgo  il  3  maggio   1996, ratificata e resa esecutiva con la legge 9 febbraio 1999, n. 30,  dal Tribunale ordinario di Vibo Valentia,  in  funzione  di  giudice  del lavoro, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

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