Corte Costituzionale – Sentenza 26 settembre – 8 novembre 2018, n. 194

  • Emanante: Corte Costituzionale
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 45
  • Data fonte: 14/11/2018
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Lavoro - Disciplina del contratto di lavoro a tutele crescenti - Tutela meramente economica dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato a decorrere dal 7 marzo 2015, licenziati illegittimamente (in assenza di giustificato motivo soggettivo o oggettivo ovvero di giusta causa) - Misura dell'indennita' risarcitoria. - Legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonche' in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attivita' ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro), art. 1, comma 7, lettera c); decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), artt. 2, 3 e 4. - (T-180194)

Thesaurus: Lavoro

Abstract:

Con il presente dispositivo la Corte dichiara: l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183) – sia nel testo originario sia nel testo modificato dall’art. 3, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 (Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese), convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2018, n. 96 – limitatamente alle parole «di importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio,»; inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma  7,  lettera  c), della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonchè in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro) e degli artt. 2, 3, commi 2 e 3, e 4 del d.lgs. n. 23 del 2015, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 4, primo comma, 35, primo comma, 76 e 117, primo comma, della Costituzione dal Tribunale ordinario di Roma, terza sezione lavoro, con l’ordinanza indicata  in epigrafe; inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, del  d.lgs. n. 23 del 2015, sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 10 della Convenzione  OIL  n.  158  del  1982  sul licenziamento, dal Tribunale ordinario di Roma, terza sezione lavoro, con l’ordinanza indicata in epigrafe; non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1,  del  d.lgs.  n.  23  del  2015, sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 30 CDFUE, dal Tribunale ordinario di  Roma,  terza sezione lavoro, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Consulta la versione integrale