Corte Costituzionale – Sentenza 9-31 luglio 2020, n. 186

  • Emanante: Corte Costituzionale
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 32
  • Data fonte: 05/08/2020
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Straniero - Richiedenti protezione internazionale - Domanda di iscrizione anagrafica - Requisiti - Previsione, introdotta con decreto-legge, che il permesso di soggiorno per richiesta di asilo non costituisce titolo per l'iscrizione - Irrazionalità e irragionevole disparità di trattamento con conseguente violazione della pari dignità sociale - Illegittimità costituzionale. Straniero - Disposizioni in materia di protezione internazionale, immigrazione e sicurezza pubblica - Disposizioni in materia di iscrizione anagrafica - Preclusione generale dell'iscrizione anagrafica degli stranieri richiedenti asilo - Illegittimità costituzionale consequenziale in parte qua. - Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, art. 4, comma 1-bis, introdotto dall'art. 13, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, in legge 1° dicembre 2018, n. 132. - Costituzione, artt. 2, 3, 10, 77, secondo comma, e 117, primo comma; Protocollo n. 4 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, art. 2, paragrafo 1; Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, art. 14; Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, art. 26. (T-200186)

Thesaurus: Immigrazione

Abstract:

Con il presente atto viene dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale), come introdotto dall’art.13, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 2018, n. 132. Dichiara, in via consequenziale l’illegittimità costituzionale delle restanti disposizioni dell’art. 13 del d.l. n. 113 del 2018 e la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1-bis, del d.lgs. n. 142 del 2015.

Consulta la versione integrale