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- Emanante: Corte Costituzionale
- Fonte: G.U.R.I.
- Numero fonte: 16
- Data fonte: 15/04/2020
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Impiego pubblico - Falsa attestazione della presenza in servizio del dipendente - Danno all'immagine della PA - Configurazione come autonoma fattispecie di responsabilità amministrativa e previsione dei criteri per la determinazione del risarcimento - Violazione dei limiti della delega legislativa in materia di responsabilità disciplinare - Illegittimità costituzionale. - Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 55-quater, comma 3-quater, secondo, terzo e quarto periodo, inserito dall'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116. - Costituzione, art. 3, 23, 76 e 117, primo comma; Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, art. 6; Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, art. 4. (T-200061)
Thesaurus: Lavoro, Politiche sociali
Abstract:
La presente sentenza dichiara inammissibile la costituzione di C.S. nel giudizio di legittimità costituzionale di cui in epigrafe. Dichiara inoltre l’illegittimità costituzionale del secondo, terzo e quarto periodo del comma 3-quater dell’art. 55-quater del d.lgs. n. 165 del 2001, come introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 116 del 2016.