CSR – Accordo 15 marzo 2012

  • Emanante: CSR
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 77
  • Data fonte: 31/03/2012
Accordo ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale

Thesaurus: Lavoro, Apprendistato

Abstract:

L’Accordo siglato in sede di Conferenza Stato-Regioni è finalizzato alla regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167. Detta tipologia contrattuale interessa i giovani fra i quindici  e i venticinque anni; la durata è stabilita in base alla qualifica e al diploma da conseguire, e non può in ogni caso essere superiore, per la sua componente formativa, ai tre anni ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale. Per le ore di formazione, esterna o interna all’azienda è prevista una durata non inferiore alle 400 ore annue, tenuto conto della possibilità, nel caso di apprendisti di età superiore ai 18 anni, di riconoscere crediti formativi in ingresso alla luce delle competenze possedute. Per quanto concerne le figure nazionali di riferimento, gli standard minimi formativi delle competenze tecnico professioni e le competenze di base, i modelli e le modalità di rilascio degli attestati, i percorsi formativi l’Accordo fa riferimento alla normativa nazionale che dispone in materia e in particolare al decreto legislativo n. 226 del 2005, all’Accordo Conferenza Stato-Regioni dell’11 novembre 2011 recepito con decreto interministeriale 11 novembre 2011, all’Accordo Conferenza Stato-Regioni del 19 gennaio 2012. Le modalità di erogazione di ulteriore formazione aziendale sono stabilite dalla contrattazione collettiva, nel rispetto del piano formativo dell’apprendista.

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