CU – Accordo 21 maggio 2020, n. 90

Accordo tra le Regioni e le Province Autonome recante “Individuazione dei casi e dei criteri per lo svolgimento di esami a distanza relativi ai corsi di formazione obbligatoria”

Thesaurus: Istruzione, E-learning, Emergenza sanitaria

Abstract:

Con il presente Accordo si individuano i casi e i criteri di svolgimento degli esami a distanza,  nell’ambito della formazione obbligatoria, regolamentata da leggi e/o Accordi nazionali e/o interregionali, applicabili durante la fase d’emergenza epidemiologica Covid-19. In deroga agli Accordi della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 25 luglio 2019 e del 31 marzo 2020, che stabilivano come l’unica modalità di svolgimento dell’esame conclusivo dei percorsi di formazione obbligatoria fosse quella in presenza, si conviene che possano essere organizzati esami on line, in alternativa agli esami in presenza, alle condizioni e per le tipologie specificate dal presente accordo. Al fine di fornire al sistema formativo riferimenti chiari e univoci in merito all’ambito di applicazione del presente Accordo, i profili e i percorsi formativi regolamentati da norme nazionali e/o da Accordi Stato Regioni o da Accordi interregionali, sono inseriti distintamente in tre allegati, parte integrante dell’accordo, in considerazione del monte ore erogabile a distanza e dell’obbligatorietà di periodi di stage, laboratori ed esercitazioni pratiche.
L’allegato 1 riguarda le “Tipologie di corsi con esame facoltativamente in presenza o a distanza”;
L’allegato 2 concerne le “Tipologie di corsi con esami in presenza o a distanza, a determinate condizioni” , esplicitate nell’allegato stesso;
L’allegato 3 si riferisce alle “Tipologie di corsi con esame obbligatoriamente in presenza”. Il presente Accordo riguarda unicamente le tipologie di corsi tassativamente individuate e si applica solo in quanto non sia possibile organizzare l’esame in presenza, in relazione all’evoluzione della situazione epidemiologica e attraverso l’osservanza di specifiche misure di sicurezza. Le deroghe stabilite dall’Accordo del 31 marzo 2020 e dal presente Accordo, restano applicabili fino all’approvazioni di disposizioni nazionali e/o regionali e/o provinciali, che determinano la fine dello stato di emergenza e/o la possibilità di utilizzare le sedi formative per lo svolgimento degli esami in condizioni di sicurezza.

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Accordo 21 maggio 2020, n. 90