Decreto 10 novembre 2010 (G.U. n. 291 del 14/12/2010)

  • Emanante: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 291
  • Data fonte: 14/12/2010
Ripartizione ed assegnazione, alle regioni e provincie autonome, di Trento e Bolzano, delle risorse relative alle attivita' in apprendistato per l'annualita' 2010.

Thesaurus: Contributi finanziari, Contratto di apprendistato

Abstract:

Con il  decreto 10 novembre 2010  la Direzione Generale per le politiche per l’orientamento e la formazione del Ministero del Lavoro ha disposto l’assegnazione di risorse alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, finalizzate a sostenere le attività di formazione in apprendistato per l’annualità 2010. Il totale delle risorse, pari a 100 milioni di euro è a carico del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione di cui all’art. 18, comma 1 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. A norma del comma 3 dell’art. 1 del presente decreto le risorse saranno ripartite per il 70% in base al numero degli apprendisti occupati e per il restante 30% sulla base del numero degli apprendisti formati, prevedendo un limite minimo di euro 516.000,00 per ciascuna Regione.

 

 

Con il  decreto 10 novembre 2010  la Direzione Generale per le politiche per l’orientamento e la formazione del Ministero del Lavoro ha disposto l’assegnazione di risorse alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, finalizzate a sostenere le attività di formazione in apprendistato per l’annualità 2010. Il totale delle risorse, pari a 100 milioni di euro è a carico del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione di cui all’art. 18, comma 1 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. A norma del comma 3 dell’art. 1 del presente decreto le risorse saranno ripartite per il 70% in base al numero degli apprendisti occupati e per il restante 30% sulla base del numero degli apprendisti formati, prevedendo un limite minimo di euro 516.000,00 per ciascuna Regione.

 

IL DIRETTORE GENERALE per le politiche per l’orientamento e la formazione

Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845 recante «Legge quadro in materia di formazione professionale»;

Vista lalegge 24 giugno 1997, n. 196 recante «Norme in materia di promozione dell’occupazione» e in particolare l’art. 16; Vista lalegge 17 maggio 1999, n. 144 recante «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL, nonche’ disposizioni per il riordino degli enti previdenziali» e in particolare l’art. 68;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)» e in particolare l’art. 118, comma 16 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione»;

Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 recante «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante «Codice dell’amministrazione digitale» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 6 marzo 2006, n. 68 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2006, n. 127 recante «Misure urgenti per il reimpiego di lavoratori ultracinquantenni e proroga dei contratti di solidarieta’, nonche’ disposizioni finanziarie» e in particolare l’art. 1, comma 10;

Visto l’art. 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Fondo sociale per occupazione e formazione, assegnando allo stesso una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate, e disponendo inoltre che vi affluiscano le risorse del Fondo per l’occupazione, nonche’ le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)» e in particolare l’art. 2, comma 154 che destina il 20% delle risorse relative all’annualita’ 2010 prioritariamente all’attuazione degli articoli 48 e 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto interministeriale del 15 giugno 2010 del Ministro dell’istruzione universita’ e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di recepimento dell’Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-regioni e province autonome riguardante il primo anno di attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell’art. 27, comma 2 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

Visto il decreto direttoriale n. 7524 del 4 ottobre 2010 della direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all’occupazione che destina per l’annualita’ 2010 euro 100.000.000,00 al finanziamento delle attivita’ di formazione nell’esercizio dell’apprendistato previste dalla normativa vigente;

Ritenuto di dover procedere al riparto e al trasferimento delle risorse relative all’annualita’ 2010 nella misura di euro 100.000.000,00;

Acquisita la nota n. 219/C del 3 novembre 2010 della IX Commissione istruzione, lavoro, innovazione e ricerca, con la quale si concorda la ripartizione di dette risorse, calcolata per il 30% sulla base degli apprendisti formati e per il 70% sulla base degli apprendisti occupati prevedendo un limite minimo di euro 516.000,00 per ciascuna regione;

Premesso tutto quanto sopra;

Decreta:

Art. 1

1. Come previsto dalle norme richiamate in premessa, con riferimento all’annualita’ 2010, sono destinati, ai sensi dell’art. 118, comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 da ultimo modificato con l’art. 2, comma 154 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, euro 100.000.000,00 per il finanziamento delle attivita’ di formazione nell’esercizio dell’apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di eta’ e secondo le modalita’ di cui alla normativa vigente.

2. Le somme di cui al precedente comma sono poste a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’art. 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

3. Le risorse di cui al comma 1 vengono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per il 70% in base al numero degli apprendisti occupati e per il restante 30% sulla base del numero degli apprendisti formati, prevedendo un limite minimo di euro 516.000,00 per ciascuna regione. Le risorse ripartite per ciascuna regione e provincia autonoma sono riportate nella tabella 1, sulla base dei dati indicati in tabella 2:

Parte di provvedimento in formato grafico

4. Una quota corrispondente al 20% del totale delle risorse di cui alla tabella 1 e’ destinata prioritariamente all’attuazione degli articoli 48 e 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.

5. Una quota fino al 10% del totale delle risorse di cui alla tabella 1 puo’ essere utilizzata per il finanziamento di azioni di sistema e di accompagnamento collegate all’attivita’ formativa. Con le risorse di cui al presente decreto non e’ rimborsabile la retribuzione degli apprendisti.

Art. 2

1. Previa trasmissione di copia del presente decreto alle Amministrazioni interessate, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procedera’ al trasferimento delle risorse di cui alla tabella 1 riportata all’art. 1.

2. Entro 12 mesi dalla data del presente decreto, le regioni e le province autonome comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali estremi e importi degli impegni assunti con atti amministrativi giuridicamente vincolanti riferiti alle risorse trasferite.

3. Allo scopo di monitorare l’avanzamento delle attivita’ per l’apprendistato, ciascuna regione e provincia autonoma predispone un rapporto annuale di attuazione finanziario (impegni – pagamenti), fisico e procedurale, elaborato secondo le linee guida fissate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in collaborazione con l’ISFOL, nell’ambito del sistema di monitoraggio previsto dall’art. 17, comma 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, da inviare allo stesso Ministero entro il 30 giugno 2011. La trasmissione dei rapporti dovra’, preferibilmente, avvenire attraverso posta elettronica ai sensi dell’art. 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

4. La trasmissione dei rapporti di monitoraggio di cui al precedente comma, secondo i termini e i criteri previsti, puo’ costituire condizione ai fini dei trasferimenti di risorse relativi alle annualita’ successive.

5. Le risorse non utilizzate potranno essere reimpiegate sulla base di criteri da stabilire d’intesa con il Coordinamento delle regioni e delle province autonome.

Roma, 10 novembre 2010