Decreto 18 aprile 2003

  • Emanante: 2
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 171
  • Data fonte: 25/07/2003
Riparto del fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2003

Thesaurus: Politiche sociali

 

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, con il quale sono emanate disposizioni circa l’istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del Fondo per le politiche sociali;
Visto l’art. 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con il quale il Fondo in argomento e’ denominato «Fondo nazionale per le politiche sociali»;
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;
Visto l’art. 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge fmanziaria 2001)», il quale stabilisce la composizione del Fondo nazionale per le politiche sociali a decorrere dall’anno 2001;
Visto l’art. 52, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)» il quale integra le disposizioni di cui all’art. 80, comma 17, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001);
Visto l’art. 46, comma 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)» il quale indica che il Fondo nazionale per le politiche sociali e’ determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle disposizioni legislative indicate all’art. 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dagli stanziamenti previsti per gli interventi, comunque finanziati a
carico del Fondo medesimo, disciplinati da altre disposizioni. Gli stanziamenti affluiscono al Fondo senza vincolo di destinazione;
Visto il successivo comma 2 del medesimo art. 46, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente, con propri decreti, alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 per le finalita’ legislativamente poste a carico del Fondo medesimo, assicurando prioritariamente l’integrale finanziamento degli interventi che costituiscono diritti soggettivi e destinando almeno il 10 per cento
di tali risorse a sostegno delle politiche in favore delle famiglie di nuova costituzione, in particolare per l’acquisto della prima casa di abitazione e per il sostegno alla natalita’;
Visto l’art. 91, comma 1, della indicata legge finanziaria per l’anno 2003, il quale dispone che, al fine di assicurare un’adeguata assistenza familiare alle lavoratrici ed ai lavoratori dipendenti con prole, e’ istituito dall’anno 2003 il Fondo di rotazione per il
finanziamento ai datori di lavoro per la realizzazione nei luoghi di lavoro, di servizi di asilo nido e micro-nidi, di cui all’art. 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
Visto il successivo comma 5 del medesimo art. 91, il quale stabilisce che per l’anno 2003, nell’ambito delle risorse stanziate sul Fondo nazionale per le politiche sociali a sostegno delle politiche in favore delle famiglie di cui all’art. 46, comma 2, e nel
limite massimo di 10 milioni di euro, sono preordinate le risorse da destinare per la costituzione del Fondo di rotazione di cui al comma 1;
Vista la legge del 27 dicembre 2002, n. 290, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005»;
Considerato che, per effetto delle modifiche apportate dal sopra citato art. 52, comma 2 della legge finanziaria 2002, gli stanziamenti di cni alla legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 28 – Fondo per l’armonizzazione dei tempi delle citta’ – ed alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, art. 13 – Fondo per l’associazionismo – pari a rispettivi Euro 7.746.853,00 e Euro 10.329.138,00, confluiscono al Fondo nazionale per le politiche sociali;
Considerato che ai fini della corresponsione dell’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori di cui all’art. 65 della legge n. 448 del 1998 risultano stanziati dalla legge finanziaria 2003 ulteriori risorse per complessivi 33 milioni di euro, di cui 28 milioni sul capitolo 1762 «Somma da erogare per la corresponsione dell’assegno ai nuclei familiari, ecc.» (U.P.B. 3.1.2.2) e 5 milioni sul capitolo 1766 «Somma da erogare per la copertura degli oneri, ecc.» iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – C.d.R n. 3 «Politiche sociali e
previdenziali»;
Considerato che ai fini del finanziamento delle prestazioni di cui all’art. 33 della legge n. 104 del 1992 risultano presenti Euro 6.713.940 sul capitolo 1766 «Somma da erogare per la copertura degli oneri, ecc.» iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – C.d.R n. 3 «Politiche sociali e previdenziali» a fronte delle modifiche ed integrazioni apportate al predetto articolo dalla legge n. 53 del 2000 (articoli 19 e 20);
Considerato che il decreto-legge n. 73 del 14 aprile 2003, recante «Disposizioni urgenti in materia di provvidenze per i nuclei familiari con almeno tre figli minori e per la maternita» assegna Euro 136.000.000, derivanti da minori oneri accertati nell’attuazione dell’art. 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per il finanziamento dell’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori di cui all’art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonche’ dell’assegno di maternita’ di cui all’art. 66 della medesima legge;
Considerato pertanto che la somma complessiva afferente il Fondo nazionale per le politiche sociali per il corrente anno 2003 ammonta a complessivi Euro 1.716.555.931, di cui:
Euro 1.522.766.000,00 risultano presenti in bilancio al capitolo 1711 «Fondo per le politiche sociali», iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – C.d.R. n. 3 «Politiche sociali e previdenziali» (U.P.B. 3.1.5.1);
Euro 7.746.853,00 risultano presenti in bilancio al capitolo 1875 «Fondo per l’armonizzazione dei tempi delle citta», iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – C.d.R. n. 3 «Politiche sociali e previdenziali» (U.P.B. 3.1.2.10);
Euro 10.329.138,00 risultano presenti in bilancio, al capitolo 1865 «Fondo per l’associazionismo sociale», iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – C.d.R n. 3 «Politiche sociali e previdenziali (U.P.B. 3.1.2.9);
Euro 33.000.000,00 risultano presenti in bilancio quanto ad Euro 28.000.000,00 al capitolo 1762 «Somma da erogare per la corresponsione dell’assegno ai nuclei familiari, ecc.» e quanto a Euro 5.000.000,00 al capitolo 1766 «Somma da erogare per la copertura degli oneri, ecc.» iscritti nello stato di previsione del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali – C.d.R n. 3 «Politiche sociali e previdenziali» (U.P.B. 3.1.2.2);
Euro 6.713.940,00 risultano presenti in bilancio al capitolo 1766 «Somma da erogare per la copertura degli oneri, ecc.» iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – C.d.R n. 3 «Politiche sociali e previdenziali» (U.P.B.
3.1.2.2);
Euro 136.000.000,00 somme derivanti dagli ulteriori minori oneri accertati nell’attuazione dell’art. 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e che concorrono al finanziamento dell’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori di cui all’art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonche’ dell’assegno di maternita’ di cui
all’art. 66 della medesima legge;
Ritenuto di dover individuare risorse straordinarie che saranno trasferite alle regioni per essere destinate a quei comuni che esauriscono i finanziamenti nel primo semestre dell’anno 2003 a seguito della conclusione della sperimentazione del reddito minimo d’inserimento, al fine di consentire agli stessi una erogazione
eccezionale di benefici sino al 30 giugno 2003. Tali risorse sono finanziate per il 50 per cento a carico delle regioni e per il 50 per cento a carico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
Ritenuto pertanto, opportuno provvedere alla ripartizione delle risorse individuate secondo il piano di riparto allegato per complessivi Euro 1.716.555.931 da destinare al finanziamento dei vari interventi previsti dalla normativa vigente;
Acquisita in data 15 aprile 2003, l’intesa della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Decreta:
Art. 1.
Le risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali per l’anno 2003, ammontanti nel complesso a Euro 1.716.555.931 sono attribuite con il presente provvedimento ai soggetti sotto elencati per gli importi a fianco corrispondenti:

1.  Somme destinate all'Istituto nazionale della  |

previdenza sociale (I.N.P.S.)…. |Euro 678.279.253———————————————————————2. Somme destinate alle regioni e province |autonome di Trento e Bolzano…. |Euro 896.823.876———————————————————————3. Somme destinate ai comuni…. |Euro 44.466.939———————————————————————4. Somme attribuite al Dipartimento per le |politiche sociali eprevidenziali…. |Euro 96.985.863———————————————————————Totale |Euro 1.716.555.931

Art. 2.
Le tabelle numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6, allegate formano parte integrante del presente decreto e si riferiscono:
Tab. 1) Riparto generale riassuntivo delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche sociali;
Tab. 2) Finanziamento degli interventi costituenti diritti soggettivi, quali: assegni di maternita’; assegni ai nuclei familiari; agevolazioni ai genitori di persone con handicap grave;
indennita’ a favore dei lavoratori affetti da talassemia major;
Tab. 3) Finanziamento degli interventi di competenza regionale previsti dalla legislazione costituente il Fondo nazionale per le politiche sociali, compreso l’art. 28 della legge 8 marzo 2000, n. 53. L’assegnazione delle risorse alle singole regioni e’ uguale, in termini percentuali, a quella dell’anno 2002.
Il totale del finanziamento e’ comprensivo delle risorse da destinare a quei comuni che esauriscono i finanziamenti nel primo semestre dell’anno 2003 a seguito della conclusione della sperimentazione del reddito minimo d’inserimento, al fine di consentire agli stessi una erogazione eccezionale dei benefici, nonche’ delle risorse da destinare, ai sensi dell’art. 46, comma 2, della legge n. 289 del 2002, alle famiglie di nuova costituzione, di cui all’art. 29 della Costituzione, per l’acquisto della prima casa di abitazione e per il sostegno alla natalita’. Le risorse relative alle misure di sostegno alla poverta’ sono poste a carico per il 50 per cento alle Regioni e per il restante 50 per cento al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
Tab 4) Finanziamento degli interventi di competenza comunale relativi all’applicazione della legge n. 285 del 1997, recante «Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunita’ per l’infanzia e l’adolescenza», ripartito come nell’anno 2002;
Tab. 5) Politiche in favore delle famiglie: costituzione del Fondo di rotazione per il finanziamento dei datori di lavoro che realizzano nei luoghi di lavoro servizi di asilo nido e micro-nidi, al fine di assicurare un’adeguata assistenza familiare alle
lavoratrici ed ai lavoratori dipendenti con prole;
Tab. 6) Fondo per gli interventi a carico del Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli obiettivi istituzionali e per la copertura degli oneri di funzionamento finalizzati al
raggiungimento degli obiettivi istituzionali stessi.

Art. 3.
Considerato che il Fondo nazionale per le politiche sociali e’ determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle disposizioni legislative indicate nell’art. 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni e che i medesimi affluiscono al Fondo senza vincolo di destinazione, ed al fine di garantire il completo trasferimento delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali alle regioni ed agli enti beneficiari, le somme preordinate sul capitolo 1865 – u.p.b. 3.1.2.9 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e non utilizzate per i fini indicati dalla legge 383 del 2000, sono destinate ad integrare i finanziamenti degli interventi previsti dalla normativa costituente il citato Fondo nazionale per le politiche sociali.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.
Roma, 18 aprile 2003

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni
Il Ministro dell’economia
e delle finanze
Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 238

Tabelle

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