Decreto 24 aprile 2012

  • Emanante: Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 170
  • Data fonte: 23/07/2012
Definizione degli ambiti, dei criteri e delle modalita' per l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali (di cui agli articoli 3 e 4 del decreto delPresidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87) negli spazi di flessibilita' previsti dall'articolo 5, comma 3, lettera b) del citato decreto presidenziale

Thesaurus: Programmazione dell`educazione

Abstract:

Ai fini del riordino degli istituti tecnici stabilito con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 in attuazione dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, vengono definiti gli ambiti, i criteri e le modalità per l’ulteriore articolazione delle aree di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali in un numero contenuto di opzioni, specificatamente illustrati nell’allegato A) che costituisce parte integrante del decreto analizzato. Le Regioni, nell’ambito della programmazione dell’offerta formativa regionale, dovranno fare riferimento all’Elenco nazionale delle opzioni, istituto con il presente decreto e formulato analiticamente nell’allegato B). L’Elenco delle opzioni potrà essere periodicamente aggiornato tenendo conto dei nuovi fabbisogni formativi espressi dal mondo economico e produttivo, del monitoraggio previsto dall’articolo 7, comma 1, del DPR n. 87/2010, degli sviluppi della ricerca scientifica e delle innovazioni tecnologiche.

Ai fini del riordino degli istituti tecnici stabilito con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 in attuazione dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, vengono definiti gli ambiti, i criteri e le modalità per l’ulteriore articolazione delle aree di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali in un numero contenuto di opzioni, specificatamente illustrati nell’allegato A) che costituisce parte integrante del decreto analizzato. Le Regioni, nell’ambito della programmazione dell’offerta formativa regionale, dovranno fare riferimento all’Elenco nazionale delle opzioni, istituto con il presente decreto e formulato analiticamente nell’allegato B). L’Elenco delle opzioni potrà essere periodicamente aggiornato tenendo conto dei nuovi fabbisogni formativi espressi dal mondo economico e produttivo, del monitoraggio previsto dall’articolo 7, comma 1, del DPR n. 87/2010, degli sviluppi della ricerca scientifica e delle innovazioni tecnologiche.

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