Decreto 30 agosto 2006

  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 248
  • Data fonte: 24/10/2006
Concessione, in deroga, degli ammortizzatori sociali per i settori del comparto moda (tessile, abbigliamento, confezioni, calzature), oreficeria, occhialeria, ceramica, legno, meccanica e commercio della regione veneto. (decreto n. 39213).

Thesaurus: Disoccupazione

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

di concerto con

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l’art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto interministeriale n. 36189 del 23 maggio 2005, con il quale, ai sensi dell’art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni ed integrazioni, sono stati attribuiti 35 milioni di euro per gli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa alle imprese del comparto moda (intendendosi i settori tessile, abbigliamento, confezioni, calzature), del settore oreficeria, occhialeria e ceramica, ubicate nel territorio della regione Veneto;

Visto l’art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 che sposta al 31 dicembre 2006 il termine per l’utilizzo delle risorse finanziarie destinate agli animortizzatori in deroga, concessi sulla base di accordi governativi di settore sulla competenza 2005;

Visto l’art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto il verbale di accordo intervenuto in sede territoriale il 16 febbraio 2006;

Visto il verbale di accordo stipulato in sede governativa in data 16 febbraio 2006, ai sensi del citato art. 1, comma 410, della legge n. 266/2005, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del sottosegretario on.le Maurizio Sacconi, assistito dalle direzioni generali della tutela delle condizioni di lavoro e degli animortizzatori sociali e dalla direzione regionale del lavoro; dell’assessore al lavoro della regione Veneto, on. Elena Donazzan assistita dal direttore lavoro; di Confindustria Veneto; di Confartigianato Veneto; di CNA Veneto; di Federveneto API; di Federclaai Veneto; di Confcommercio; di CGIL – CISL – UIL Veneto; dell’I.N.P.S. nazionale e regionale e di Italia Lavoro;

Considerato: il perdurare della situazione di sofferenza occupazionale delle imprese appartenenti ai settori di cui al decreto interministeriale n. 36189 del 23 maggio 2005 (compatto moda – intendendosi tessile, abbigliamento, confezioni e calzature – oreficeria, occhialeria e ceramica), ubicate nel territorio della regione Veneto; le sopravvenute esigenze delle imprese dei settori del legno, della meccanica e del commercio, ubicate nel territorio della regione Veneto;

Ritenuto di dare attuazione all’accordo governativo del 16 febbraio 2006;

Decreta:

Art. 1.

Fermo restando l’ammontare massimo complessivo di spesa che rimane fissato a 35 milioni di euro a valere sulla competenza 2005 del Fondo per l’occupazione, gli interventi di concessione in deroga degli ammortizzatori sociali previsti dall’art. 1 del decreto interministeriale n. 36189 del 23 maggio 2005 relativamente ai settori del comparto moda (intendendosi i settori tessile, abbigliamento, confezioni calzature) e dell’oreficeria, dell’occhialeria, della ceramica, ubicate nel territorio della regione Veneto sono estesi ai nuovi settori del legno, della meccanica e del commercio ubicate nel territorio della regione Veneto.

Art. 2.

A valere sulle risorse di cui all’art. 1, comma 410, della legge n. 266 del 2005 vengono aggiunte ulteriori risorse pari a 3,5 milioni di euro sulla competenza 2006 del Fondo per l’occupazione, per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alle imprese appartenenti ai settori del comparto moda (intendendosi i settori tessile, abbigliamento, confezioni, calzature) ai settori dell’oreficeria dell’occhialeria e della ceramica ed ai nuovi settori del legno, della meccanica e del commercio, ubicate nel territorio della regione Veneto.

Art. 3.

Le modalita’ di gestione dei trattamenti di cui al presente accordo e i criteri di priorita’ saranno definiti dalle parti in sede territoriale presso la regione Veneto.

Art. 4.

A valere sulle risorse di cui all’art. l, comma 410, della legge n. 266 del 2005 i nuovi interventi sono disposti nel limite massimo complessivo di spesa di euro 3.500.000.

Art. 5.

L’onere complessivo, pari ad euro 3.500.000 gravera’ sul capitolo 7202 – U.P.B. 3.2.3.1 – occupazione, sui fondi impegnati con decreto direttoriale n. 1146 del 15 marzo 2006, registrato al conto impegni n. 22 sul capitolo 7202 della UPB 3.2.3.1 per il corrente esercizio finanziario.

Art. 6.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilita’ finanziarie, individuati dall’art. 4, l’Istituto nazionale della previdenza sociale e’ tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all’avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell’economia e delle finanze.

Il presente decreto sara’ trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.