Decreto 7 maggio 2018

  • Emanante: Ministero dello Sviluppo economico
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 227
  • Data fonte: 29/09/2018
Interventi di sostegno agli investimenti e all'occupazione volti a contrastare fenomeni di cessazione delle attività o di delocalizzazione produttiva (18A06202)

Thesaurus: Occupazione

Abstract:

Con il presente atto viene istituito di un fondo comune di investimento al fine di contrastare gli effetti economici e sociali legati alla cessazione, da parte di grandi imprese, dell’attività sul territorio nazionale, anche in connessione a scelte di delocalizzazione produttiva in altri Paesi e di rilanciare le medesime attività, anche mediante processi di conversione o riqualificazione produttiva. Assegna quindi all’Agenzia euro 200.000.000,00, a valere sulle risorse del «Piano Operativo Imprese e Competitività FSC 2014-2020», per la costituzione, unitamente a eventuali ulteriori  risorse  finanziarie  proprie, di un apposito Fondo, denominato «Italia Venture III». 
Indica inoltre che le quote del Fondo, oltre che dall’Agenzia, possono essere sottoscritte, per un ammontare complessivo non superiore al 50 percento della dotazione finanziaria del Fondo, anche da investitori istituzionali ovvero da investitori privati indipendenti, individuati dalla medesima Agenzia attraverso una procedura aperta e trasparente. L’importo complessivo massimo del Fondo viene definito nel regolamento di cui all’art. 5. Specifica che il Fondo è istituito dalla SGR e dalla medesima gestito  in piena indipendenza, secondo una logica prettamente commerciale e orientata al profitto. Nell’ambito degli organi di gestione e del comitato investimenti della SGR è assicurata la presenza di comprovate competenze e professionalità. Il Fondo ha una durata massima di dieci anni a decorrere dalla data di chiusura della fase di sottoscrizione, con scadenza al 31 dicembre successivo al compimento del decimo anno. La SGR può, in coerenza con la normativa in materia di esercizio dell’attività di intermediazione finanziaria, deliberare una eventuale proroga, non superiore a tre anni, della durata del Fondo medesimo per il completamento dello smobilizzo degli investimenti in portafoglio. 

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