Decreto 9 ottobre 2002

  • Emanante: 2
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 252
  • Data fonte: 26/10/2002
Integrazione del decreto ministeriale 27 luglio 2000, concernente l'equipollenza di diplomi e di attestati, conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell'art.6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni, al diploma universitario di logopedista di cui al decreto del ministro della sanità 14 settembre 1994, n.742, ai fini dell'esercizio professionale e della formazione post-base.

Thesaurus: Formazione, Educazione

Abstract:

Il provvedimento in esame sostituisce la tabella n. 1 contenuta nel decreto del ministro della sanita, (emanato di concerto con il ministro dell’istruzione, dell’universita e della ricerca) del 27 luglio 2000. quest’ultimo, concerne l’equipollenza di diplomi e di attestati, conseguiti prima del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e nella fattispecie in esame, relativamente al diploma di logopedista per l’esercizio professionale e della formazione post-base.

IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA Visto l’art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni; Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie ed in particolare l’art. 4, comma 1, il quale prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l’iscrizione ai relativi albi professionali o l’attivita’ professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del Servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui all’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base; Visto il decreto del Ministro della sanita’ emanato di concerto con il Ministro dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica del 27 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto 2000, concernente l’equipollenza di diplomi e di attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, al diploma universitario di logopedista di cui al decreto del Ministro della sanita’ 14 settembre 1994, n. 742, ai fini dell’esercizio professionale e della formazione post-base; Considerato che il titolo di terapista della riabilitazione – logopedista rilasciato a compimento di corsi regolarmente autorizzati da apposito provvedimento regionale, risponde ai requisiti dettati dal comma 1, dell’art. 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42; Considerato, inoltre, che il titolo di terapista della riabilitazione specializzato in terapia del linguaggio rilasciato dall’Universita’ di Genova di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1970, n. 834, cosi’ come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 947, risponde ai requisiti dettati dal comma 1, dell’art. 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42; Ravvisata la necessita’ di integrare l’elenco dei titoli indicato nella sezione B della tabella contenuta nel sopra richiamato decreto del 27 luglio 2000 con i suddetti titoli di terapista della riabilitazione – logopedista e di terapista della riabilitazione specializzato in terapia del linguaggio, al fine di considerarli come equipollenti al diploma universitario di logopedista di cui al decreto del Ministro della sanita’ 14 settembre 1994, n. 742, ai fini dell’esercizio professionale e della formazione post-base;

Decreta:

Art. 1 –

1.

La tabella n. 1 contenuta nel decreto del Ministro della sanita’ emanato di concerto con il Ministro dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica del 27 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto 2000, concernente l’equipollenza di diplomi e di attestati, conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, al diploma universitario di logopedista di cui al decreto del Ministro della sanita’ 14 settembre 1994, n. 742, ai fini dell’esercizio professionale e della formazione post-base, e’ sostituita da quella sotto riportata.