Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 febbraio 2004

  • Emanante: 2
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 89
  • Data fonte: 16/04/2004
Fondo integrativo da ripartire fra le regioni e le province autonome per la concessione dei prestiti d'onore e delle borse di studio.

Thesaurus: Istruzione universitaria, Educazione, Economia dell`educazione

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche; Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390, art. 16, comma 4, che istituisce il Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d’onore, cosi’ come integrata dalla legge 11 febbraio 1992, n. 147; Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 89, che consente la destinazione di tale Fondo anche alla erogazione di borse di studio previste dall’art. 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390; Viste le disposizioni per l’uniformita’ di trattamento sul diritto agli studi universitari di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001 ed, in particolare, l’art. 16 nel quale vengono indicati i criteri di riparto di tale Fondo per il triennio 2001-2003; Visto lo stanziamento del capitolo

 

Decreta:

Art. 1 – La destinazione del Fondo

1.

I trasferimenti sul Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d’onore e delle borse di studio, di seguito denominato Fondo, sono destinati dalle regioni e dalle province autonome alla concessione di borse di studio di cui all’art. 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, secondo le modalita’ stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001, recante

2.

Nella concessione delle borse di studio le regioni e le province autonome utilizzano prioritariamente le risorse proprie e quelle derivanti dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio e successivamente quelle del Fondo di cui al presente decreto.

3.

Le eventuali risorse del Fondo eccedenti, per esaurimento delle graduatorie degli idonei, sono destinate dalle regioni e dalle province autonome alla concessione di borse di studio e di prestiti d’onore nell’anno accademico successivo.

Art. 2 – Il riparto del Fondo per l’anno 2003

1.

Con riferimento ai criteri di cui all’art. 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001 ed ai dati trasmessi dalle regioni e dalle province autonome, elaborati dal Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, il Fondo per il 2003 e’ ripartito sulla base della tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2.

Le somme trasferite alle regioni ed alle province autonome sono iscritte in uno specifico capitolo in entrata ed in uscita del bilancio regionale e provinciale e sono utilizzate nell’anno accademico 2003/2004.