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- Emanante: 2
- Fonte: G.U.R.I.
- Numero fonte: 103
- Data fonte: 05/05/1992
Thesaurus: Inclusione sociale, Immigrazione, Politiche sociali
Art. 1
Il contributo ordinario assegnato a ciascuna Regione per il accoglienza e di servizi per gli stranieri immigrati, gli esuli ed i loro familiari per l’anno 1992 e’ determinato nella seguente misura:
Allegato al file ale001216arlex.txt
Art. 2
Il contributo aggiuntivo previsto dall’art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 febbraio 1992, n. 193, assegnato a ciascuna Regione per il finanziamento di programmi per la realizzazione di centri di prima accoglienza e di servizi per gli stranieri, gli esuli ed i loro familiari per il medesimo anno1992 e’ determinato nella seguente misura:
Allegato al file ale001216arlex2.txt
Art. 3
I contributi aggiuntivi previsti dall’art. 1, comma 2, del decreto-legge 29 febbraio 1992, n. 193, riservati al finanziamento di programmi regionali integrati diretti all’attuazione, per singole aree territoriali, di centri, beni e servizi successivi alla prima accoglienza, saranno assegnati alle Regioni che hanno gia’ realizzato strutture e servizi di prima accoglienza e che presenteranno programmi nel complesso piu’ significativi per efficacia, organicita’ e numero di soggetti interessati.
Art. 4
I programmi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 devono essere presentati alLa Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per gli Italiani all’estero e l’immigrazione, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del presente decreto. I programmi di cui al precedente art. 3 devono essere presentati alLa Presidenza del Consiglio dei Ministri Ministro per gli Italiani all’estero e l’immigrazione, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine sopraindicato. Il presente decreto verra’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.