Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 Dicembre 1997

  • Emanante: 2
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 29
  • Data fonte: 05/02/1998
Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'individuazione degli organi operanti nella materia della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro

Abstract:

Realizzazione sul territorio dell’uniformita’ degli interventi della pubblica amministrazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, raccordo con la commissione consultiva permanente, istituzione da parte delle regioni dei comitati di coordinamento.

Decreta:

E’ approvato il seguente atto di indirizzo e coordinamento:

1. Al fine di realizzare sul territorio l’uniformita’ degli interventi della pubblica amministrazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro ed il necessario raccordo con la commissione consultiva permanente, le Regioni istituiscono comitati di coordinamento.

2. I comitati di coordinamento di cui al comma 1, sono presieduti dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato, e devono comprendere almeno rappresentanti degli assessorati regionali competenti, dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, dei settori ispezione del lavoro delle direzioni regionali del lavoro, degli ispettorati regionali dei vigili del fuoco, dei dipartimenti periferici dell’istituto superiore per la sicurezza sul lavoro (ispesl) e degli uffici periferici dell’istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (inail), dell’associazione nazionale dei comuni d’Italia (anci), dell’unione province Italiane (upi) e, ove presenti, rappresentanti degli uffici di sanita’ aerea e marittima del Ministero della sanita’.

3. Relativamente all’attivita’ dei comitati di coordinamento di cui al comma 1, le Regioni assicurano forme di consultazione delle parti sociali secondo le modalita’ vigenti nei rispettivi ordinamenti.

4. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalita’ del presente atto di indirizzo e coordinamento nell’ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.