Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 Luglio 1998, n. 307

  • Emanante: 2
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 198
  • Data fonte: 26/08/1998
Regolamento recante modificazione all'allegato al decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, in attuazione della direttiva della commissione 97/38/ce del 20 giugno 1997, relativo ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale.

Abstract:

Il decreto legislativo n. 319 del 2 maggio 1994,che attua la direttiva 92/51/cee relativa ad un secondo sistema di riconoscimento della formazione professionale e integra la direttiva 89/48/cee.

Art. 1

Nell’allegato a del Decreto Legislativo 2 maggio 1994, n. 319, come sostituito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 1996, n. 621, sono soppressi, al punto 5, i seguenti corsi di formazione: a) funzionario scientifico di laboratorio medico (“medical laboratory scientific officer”); b) funzionario addetto alla sorveglianza di individui in liberta’ provvisoria (“probation officer”); c) protesista (“prosthsist”). Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 8 luglio 1998 il presidente: Prodi Visto, il Guardasigilli: Flick registrato alla Corte dei Conti il 10 agosto 1998 registro n. 2 presidenza, foglio n. 372 avvertenza: il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto ai sensi dell’art. 10, comma 3, del Testo Unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica Italiana, approvato con d.p.r. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alla quale e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. “Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita’ europee (GUCE)”.

Note alle premesse: – il D.lgs. 2 maggio 1994, n. 319, reca disposizioni di attuazione della direttiva del consiglio 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE. L’art. 1, comma 3, lettera a), cosi’ recita: “art. 1 (Riconoscimento del titolo di formazione professionale acquisito nelle comunita’ europee), comma 3, lettera a). – 3. I titoli sono ammessi al riconoscimento se includono l’attestazione che il richiedente ha seguito con successo: a) un ciclo di studi postsecondari diverso da quello previsto all’art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, della durata di almeno un anno. Oppure di durata equivalente a tempo parziale, per il quale una delle condizioni di accesso e’, di norma, quella di aver portato a termine il ciclo di studi secondari richiesto per accedere all’insegnamento universitario, oppure uno dei cicli di formazione che figurano all’allegato a al presente decreto. L’allegato e’ modificato ed integrato con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie da adottarsi ai sensi dell’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di adeguarlo alle modificazioni eventualmente apportate all’allegato C della direttiva 92/51/CEE del 18 giugno 1992”. – la direttiva 97/38/ce della commissione del 20 giugno 1997 e’ pubblicata in G.U.C.E. N. 184 del 12 luglio 1997. – la direttiva del consiglio 92/51/CEE e’ pubblicata in G.U.C.E. N. L. 209 del 24 luglio 1992. – La direttiva del consiglio 89/48/CEE e’ pubblicata in G.U.C.E. N. L 19 del 24 gennaio 1982. – Il comma 3 dell’art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento delLa Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con Decreto Ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita’ sottordinata al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materia di competenza di piu’ Ministri, possono essere adottati con decreti interMinisteriali, ferma restando la necessita’ di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti Ministeriali ed interMinisteriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal governo. Essi debbono essere comunitati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di “regolamento”, siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei Conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all’art. 1: – L’allegato A del D.lgs. 2 maggio 1994, n. 319, contiene l’elenco dei cicli di formazione professionale con struttura particolare contemplata nell’art. 1, comma 3, lettera a).