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- Emanante: 2
- Fonte: G.U.R.I.
- Data fonte: 21/06/1980
Art. 1
Il primo comma dell’art.26 del Decreto Legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e’ sostituito dai seguenti: “i contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, gia’ scaduti o che vengano a scadenza entro il 31 dicembre 1980, sono prorogati a tale data. Nel periodo di proroga dei contratti i giovani saranno addetti, a tempo pieno, ad un’attivita’ lavorativa corrispondente alla qualifica professionale in base alla quale e’ avvenuta l’assunzione”.
Art. 2
La durata della riduzione contributiva di cui abbiano fruito o fruiscano le cooperative indicate nell’art.9 della legge 1 giugno 1977, n. 285, nel testo sostituito dall’art.9 del Decreto Legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, non puo’ eccedere i ventiquattro mesi.