Decreto-Legge 21 ottobre 2020, n. 130

Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale

Thesaurus: Immigrazione, Status di rifugiato, Sicurezza pubblica

Abstract:

Con l’emanazione del decreto-legge in oggetto, il Presidente della Repubblica, ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di garantire la corretta applicazione delle disposizioni in materia di immigrazione, di modificare alcune norme in materia della protezione internazionale e della protezione complementare e  di riarticolare il sistema di prima assistenza e di accoglienza dei richiedenti e per minori stranieri non accompagnati e di introdurre norme in materia di iscrizione anagrafica dello straniero e di cittadinanza, di introdurre disposizioni in materia di diritto penale e di implementare le misure di prevenzione e di contrasto al traffico di supefacenti via internet,  dispone modifiche al decreto legislativo n. 286 del 1998 in materia di permesso di soggiorno e di controlli di frontiera; al decreto legislativo n. 25 del 2008 in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale e al decreto legislativo n. 142 del 2015. Dispone, inoltre, all’articolo 5, un supporto ai percorsi di integrazione per il perseguimento delle finalità stabilite, per il biennio 2020-2021, nel Piano nazionale di cui all’articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, in cui sono individuate le linee di intervento, per realizzare forme di effettiva inclusione sociale,  volte a favorire l’autonomia individuale dei cittadini stranieri beneficiari di protezione internazionale. Tra le altre disposizioni, all’articolo 6 si dispone in materia di delitti commessi e dall’articolo 7 all’articolo 10 è disposta la modifica di alcuni articoli del codice penale. Nell’articolo 13, infine,  si evidenziano le modifiche urgenti alla disciplina sul Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.