Decreto Legge 27 Ottobre 1997, n. 364

  • Emanante: 2
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 252
  • Data fonte: 28/10/1997
Interventi urgenti a favore delle zone colpite da ripetuti eventi sismici nelle regioni marche e umbria

Abstract:

Tra gli interventi urgenti previsti a favore delle zone colpite dai ripetuti eventi sismici nelle regioni marche e umbria, l’articolo 3 della legge di conversione n. 434/97 dispone che il ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, su proposta dei commissari delegati, puo differire i termini di presentazione delle domande per l’accesso ai benefici previsti dal decreto-legge n. 415/92 convertito dalla legge n. 488/92, per tutte le iniziative da realizzare dalle unita produttive ubicate nei comuni e nei territori disastrati

Art. 1 – Sospensione dei termini

1 .

Nei confronti dei soggetti che, alla data del 26 settembre 1997, erano residenti o avevano sede operativa nelle Regioni Marche e Umbria sono sospesi, sino al 31 dicembre 1997, i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche tributari, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo dal 26 settembre 1997 al 31 dicembre 1997. Sono, altresi’, sospesi per lo stesso periodo tutti i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari o immobiliari, nonche’ ad ogni titolo di credito avente forza esecutiva e alle rate dei mutui di qualsiasi genere in scadenza nel medesimo periodo.

2 .

La competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura cura gratuitamente la pubblicazione di rettifica a favore dei soggetti, di cui al comma 1, che hanno subito protesti nel periodo di sospensione dei termini. La pubblicazione di rettifica puo’ aver luogo anche ad istanza di chi ha richiesto la levata del protretti

Art. 2 – Misure finanziarie ed amministrative

1 .

Per la prosecuzione degli interventi urgenti e indifferibili necessari a fronteggiare la crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, che ha colpito i territori delle Regioni Marche e Umbria, e’ autorizzata la spesa di lire 200 miliardi da iscrivere al capitolo 7615 dello stato di previsione delLa Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’anno finanziario 1997.

2 .

A valere sulle risorse finanziarie di cui al comma 1, l’importo di lire 25 miliardi e’ assegnato al commissario delegato per l’attuazione degli interventi urgenti sui beni del patrimonio storico – artistico, di cui all’ordinanza del Ministro dell’Interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 2669 del 1 ottobre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 235 dell’8 ottobre 1997. Per speciali esigenze derivanti dagli eventi di cui al comma 1, e’ autorizzato il passaggio, anche in soprannumero, nei ruoli del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali di 100 unita’ della quinta qualifica funzionale del Ministero della Difesa, da realizzarsi mediante accordo di mobilita’ tra i due Ministeri.

3 .

I soggetti residenti nelle Regioni Marche e Umbria, le cui abitazioni sono state oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per inagibilita’ totale o parziale, sono esonerati fino al 31 dicembre 1997 dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa del servizio sanitario nazionale. Il relativo onere, valutato in lire 5 miliardi, e’ posto a carico delle risorse finanziarie di cui al comma 1. Il dipartimento della protezione civile provvede a trasferire alle Regioni interessate le quote di rispettiva competenza. I presupposti dell’esonero possono essere attestati con autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

4 .

All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33.

5 .

Il Ministro del Tesoro e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3 – Benefici per le attivita’ produttive

1 .

Ai fini della concessione nel 1998 delle agevolazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, il Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato provvede, in deroga alle vigenti disposizioni, alla formazione di ulteriori due graduatorie delle iniziative ammissibili relative alle Regioni Marche e Umbria. Nelle predette graduatorie sono inserite:

  • Le iniziative riferite ad unita’ produttive situate nelle Regioni Marche e Umbria, IV i incluse quelle rivolte alla delocalizzazione delle predette unita’ in altre aree delle Regioni stesse;
  • Le iniziative per la realizzazione di nuove unita’ produttive nelle Regioni di cui alla lettera a).

2 .

Le graduatorie di cui al comma 1 sono formate con l’utilizzazione degli indicatori di cui all’articolo 6, comma 4, lettera a), numeri 1, 2 e 4, del regolamento adottato con decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modificazioni. La misura dell’aiuto e’ determinata, per tutte le dimensioni d’impresa, nella misura massima prevista per gli interventi nelle aree di cui all’obiettivo 1 del Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, e successive modificazioni.

3 .

Il Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, su proposta dei Commissari delegati di cui all’articolo 1 dell’ordinanza del Ministro dell’Interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 2668 del 28 settembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 228 del 30 settembre 1997, puo’ disporre il differimento dei termini di presentazione delle domande per l’accesso ai benefici di cui al comma 1.

4 .

Con le medesime modalita’ di cui al comma 3, il Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato puo’ disporre che una quota o la totalita’ delle risorse assegnate per le graduatorie delle Regioni Marche e Umbria, previste dalle vigenti disposizioni di applicazione della normativa richiamata al comma 1, sia riservata nel 1998 alle iniziative relative alle rispettive zone terremotate.

5 .

Per le finalita’ di cui al comma 1, il Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato e’ autorizzato ad utilizzare, nel limite di 50 miliardi, le somme assegnate utilizzare, nel limite di 50 miliardi, le somme assegnate dal CIPE, con deliberazioni del 23 aprile e 26 giugno 1997 e non utilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto, per l’attuazione degli interventi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. Le predette somme sono ripartite tra le Regioni interessate con decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato

Art. 4 – Interventi in favore del volontariato

1 .

Per la dotazione del fondo di cui all’articolo 12, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266, e’ autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999.

2 .

All’onere derivante dall’attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l’anno 1997, all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo alLa Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le somme non impegnate alla chiusura di ciascun esercizio finanziario possono esserlo, per gli stessi fini, in quello successivo.

Art. 5 – Interventi in favore delle scuole

1 .

I fondi disponibili sul capitolo 5571 dello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione per l’anno 1997, per l’erogazione di contributi e sussidi ai comuni per l’arredamento scolastico e iniziative varie, sono destinati, in via prioritaria ed in deroga alle procedure previste dalla normativa vigente, alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado le cui strutture sono state danneggiate dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 e ubicate nelle Regioni Marche e Umbria. Le somme di cui al presente comma, se non impegnate nell’esercizio 1997, possono esserlo anche in quello successivo.

2 .

Alle Regioni Marche ed Umbria e’ riservata una quota non inferiore al 5 per cento delle risorse di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, destinate al finanziamento dei piani di edilizia scolastica. Tale quota e’ aggiuntiva rispetto a quella spettante alle due Regioni sulla base dei criteri adottati in attuazione della legge 11 gennaio 1996, n. 23, ed e’ ripartita tra le Regioni stesse sulla base dei medesimi criteri.

3 .

Le Regioni Marche ed Umbria sono autorizzate, a fronte delle nuove esigenze eventualmente determinatesi nel rispettivo territorio, a modificare i piani triennali di edilizia scolastica gia’ predisposti, anche con l’inserimento di nuove opere in precedenza non contemplate. Le scuole, di cui al comma 1, sono autorizzate ad adottare soluzioni organizzative che consentano di recuperare il mancato svolgimento dell’attivita’ didattica a causa dell’inagibilita’ dei locali scolastici, quali l’adattamento del calendario scolastico, la flessibilita’ dell’orario e della durata delle lezioni, l’articolazione e la composizione delle classi o sezioni, nonche’ l’attivazione di insegnamenti integrativi ed aggiuntivi anche nei mesi estivi. In tali scuole l’anno scolastico 1997-1998 e’ comunque valido sulla base delle attivita’ effettivamente svolte e da svolgersi, ancorche’ di durata complessivamente inferiore a duecento giorni.

Art. 6 – Entrata in vigore

1 .

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.