Decreto Legge 28 Febbraio 1996, n. 91

  • Emanante: 2
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Data fonte: 28/02/1996
Disposizioni urgenti per lo sviluppo delle attivita' nelle aree depresse del territorio nazionale

Abstract:

Le disposizioni riguardano: autorizzazione alla contrazione di mutui; societa’ gestione impianti idrici s.p.a.; interpretazione autentica dell’articolo 24 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e proroga del termine di cui all’articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, e successive modificazioni.; entrata in vigore.

Art. 1 – Autorizzazione alla contrazione di mutui

1 .

Al fine di consentire la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse del territorio nazionale, in linea con i principi e nel rispetto dei criteri di intervento stabiliti dall’Unione Europea ed in particolare per gli interventi tra quelli previsti dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, dal decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, dall’articolo 9 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, dal decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonche’ per gli interventi di cui all’articolo 1, commi 78 e 79, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il Ministro del Tesoro e’ autorizzato a contrarre mutui quindicennali con la cassa depositi e prestiti, con istituzioni finanziarie comunitarie e con istituti di credito, il cui ammortamento e’ a totale carico dello stato.

2 .

Le somme derivanti dai mutui di cui al comma 1 sono iscritte, con decreti del Ministro del Tesoro, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, in appositi capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, sulla base del riparto allo scopo effettuato dal cipe. A fronte di progetti o programmi di investimento, nonche’ per l’attuazione di patti territoriali, le somme derivanti dai mutui possono essere erogate dagli istituti finanziatori direttamente in favore dei soggetti titolari degli interventi, secondo modalita’ stabilite dal Ministro del Tesoro, con proprio decreto.

3 .

Per l’attuazione del presente articolo e’ autorizzata la spesa di lire 485 miliardi per l’anno 1997 e di lire 1745 miliardi annui a decorrere dal 1998 fino al completo ammortamento dei mutui di cui al comma 1. Al relativo onere per gli anni 1997 e 1998 si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l’anno 1996, parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del Tesoro. Il Ministro del Tesoro e’ autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2 – Societa’ gestione impianti idrici s.p.a.

1 .

A valere sulle somme assegnate per gli anni 1994 e 1995 dal cipe, in sede di riparto del fondo di cui all’articolo 19, comma 5, del Decreto Legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, per la realizzazione degli interventi attribuiti alla competenza della societa’ gestione impianti idrici s.p.a., costituita ai sensi dell’articolo 10 del medesimo Decreto Legislativo, il complessivo importo di lire 100 miliardi, di cui lire 15 miliardi a valere sulle somme relative all’anno 1994 e lire 85 miliardi a valere sulle somme relative all’anno 1995, e’ destinato a consentire il corrispondente aumento, da parte del Ministero del Tesoro, del capitale sociale della societa’ stessa. A tal fine le somme iscritte nel conto dei residui del capitolo 7856 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l’anno 1996 sono trasferite, con decreto del Ministro del Tesoro, nel limite del citato importo di lire 100 miliardi, ad apposito capitolo da istituire nel medesimo stato di previsione.

Art. 3

Interpretazione autentica dell’articolo 24 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e proroga del termine di cui all’articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, esuccessive modificazioni.

1 .

La disposizione di cui al comma 1 dell’articolo 24 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, si intende nel senso che l’autorizzazione ad utilizzare le somme IV i previste si riferisce anche agli interventi complementari a quelli gia’ in corso di realizzazione di cui al decreto-legge 1 febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99, e al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, e diretti ad assicurare la loro piena funzionalita’. Conseguentemente le competenze ed i poteri attribuiti al presidente della Regione Siciliana ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, si intendono estesi alla realizzazione degli interventi complementari.

2 .

Il termine di cui al predetto articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, gia’ prorogato dall’articolo 1 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 304, convertito dalla legge 22 luglio 1994, n. 456, e dall’articolo 24 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e’ ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1998.

3 .

Fino all’adeguamento della legislazione regionale alla normativa statale in materia di lavori pubblici, a tutte le opere di cui all’articolo 2 del decreto-legge 1 febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99, e successive modificazioni e integrazioni, continua ad applicarsi la normativa vigente in materia nella Regione Siciliana.

Art. 4 – Entrata in vigore

1 .

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sara’ presentato alle camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sara’ inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.