Decreto Legge 9 Dicembre 1994, n. 674

  • Emanante: 2
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 15234
  • Data fonte: 10/12/1994
Disposizioni in materia di collocamento, di previdenza e di interventi a sostegno del reddito.

Abstract:

Nei casi di assunzioni nominative e di quelle con passaggio diretto ed immediato da un’azienda all’altra, in luogo della richiesta preventiva alla sezione circoscrizionale per l’impiego, il datore di lavoro ha facolta’ di inviare alla sezione medesima, entro dieci giorni dall’assunzione, una comunicazione contenente l’indicazione del nominativo del lavoratore assunto, la data dell’assunzione, nonche’ gli altri elementi richiesti dalla vigente normativa.

Art. 1 – Disposizioni in materia di collocamento.

1 .

Nei casi di assunzioni nominative e di quelle con passaggio diretto ed immediato da un’azienda all’altra, in luogo della richiesta preventiva alla sezione circoscrizionale per l’impiego, il datore di lavoro ha facolta’ di inviare alla sezione medesima, entro dieci giorni dall’assunzione, ovvero entro cinque giorni dall’assunzione per i rapporti di lavoro la cui durata e’ inferiore a dieci giorni lavorativi, una comunicazione contenente l’indicazione del nominativo del lavoratore assunto, la data dell’assunzione, nonche’ gli altri elementi richiesti dalla vigente normativa e la dichiarazione, sotto la sua responsabilita’, di avere effettuato l’assunzione medesima in presenza dei presupposti e dei requisiti di legge. La facolta’ di assunzione nominativa e di quella con passaggio diretto ed immediato da un’azienda all’altra e’ estesa, con le stesse modalita’, ai datori di lavoro del settore agricolo.

2 .

La comunicazione di cui all’ultimo comma dell’art.11 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e’ effettuata entro dieci giorni dall’assunzione.

3 .

In caso di omessa o tardiva comunicazione prevista ai commi 1 e 2, il datore di lavoro e’ soggetto al pagamento della sanzione amministrativa di cui all’art. 27, comma 2, della legge 29 aprile 1949, n. 264, come sostituito dall’art.26 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.il datore di lavoro che assume senza osservare l’obbligo di cui all’art.25, comma 1, secondo periodo, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e’ soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire tre milioni per ogni lavoratore riservatario non assunto e non puo’ avvalersi della comunicazione sostitutiva di cui al comma 1 per nuove assunzioni effettuate nei dodici mesi successivi.

4 .

Al terzo comma, n. 6), dell’art.11 della legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: < > sono sostituite dalle seguenti: < >; al comma 1, secondo periodo, dell’art.25 della legge 23 luglio 1991, n. 223, le parole: < > sono sostituite dalle seguenti: < >.

5.

Nel territorio della Provincia di Bolzano le disposizioni di cui al terzo comma dell’art. 10 del Testo Unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il trentino alto adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, si applicano anche nei casi di assunzione diretta di lavoratori di cui agli articoli 11 e 19 della legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive modificazioni ed integrazioni.

6 .

La commissione provinciale per la manodopera agricola puo’ deliberare che ai datori di lavoro del settore agricolo con la qualifica di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale sia consentita l’assunzione diretta fino a cinque lavoratori.

7 .

Con riferimento all’art.23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modificazioni, l’applicabilita’ dei contratti a termine e’ estesa al personale tecnico a livello diplomato o laureato che esplica mansioni di tipo professionale e dipendente da societa’ di servizi o studi professionali per attivita’ da svolgere sia sul territorio nazionale che all’estero.

8 .

Nel rispetto dei criteri e princi’pi di cui all’art.2, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con decreto del presidente della repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, al fine di realizzare una piu’ efficiente azione amministrativa in materia di collocamento, sono dettate disposizioni modificative delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, intese a semplificare e razionalizzare i procedimenti amministrativi concernenti gli esoneri parziali, le compensazioni territoriali e le denunce dei datori di lavoro, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, capi III e IV , e del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 346.il decreto e’ emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per il predetto periodo e’ sospesa l’efficacia delle norme recate dai citati decreti n. 345, n. 346 e n. 487, Capo IV. Dalla tabella c annessa al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, e’ eliminata la commissione regionale per l’impiego. All’art. 23, comma 4, del predetto decreto n. 487 del 1994, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:<<, nonche’ per quelle del personale delle agenzie per l’impiego di cui all’art.24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, da assumere con contratto di diritto privato a termine.>>.

9 .

Gli importi delle sanzioni amministrative previste al comma 3 sono versati su apposito capitolo dello stato di previsione dell’entrata dello stato per essere riassegnati al capitolo 1176 dello stato di previsione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale concernente il fondo per l’occupazione di cui all’art.1 del Decreto Legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Il Ministro del tesoro e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10.

In attesa della piena attuazione del riordino degli uffici periferici del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, il personale dei nuclei dell’arma dei carabinieri in servizio presso l’ispettorato provinciale del lavoro dipende, funzionalmente, dal capo dell’ispettorato provinciale del lavoro e, gerarchicamente, dal comandante del reparto appositamente istituito e operante alle dirette dipendenze del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale, con proprio decreto, puo’ attribuire al predetto personale i poteri ispettivi necessari all’assolvimento dei servizi di vigilanza per l’applicazione delle normative in materia di lavoro.

Art. 2 – Norme in materia di finanziamento dei patronati.

1 .

Le somme destinate al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale per l’esercizio 1991 sono definitivamente ripartite tra gli istituti medesimi, che hanno operato nell’anno stesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base delle aliquote di ripartizione concordate con documenti sottoscritti dai legali rappresentanti degli istituti interessati ed inoltrati ai predetti Ministeri entro il 31 luglio 1992. Restano ferme le ripartizioni definitive effettuate per gli esercizi 1989 e 1990.

2 .

Le somme destinate al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale per gli esercizi 1992 e 1993 sono definitivamente ripartite tra gli istituti medesimi, che hanno operato nell’anno cui le somme stesse si riferiscono, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, secondo i seguenti criteri: a)quanto al 61,60 per cento tra i seguenti istituti: patronato delle associazioni cristiane di lavoratori Italiani (ACLI), istituto nazionale confederale di assistenza (INCA), istituto nazionale di assistenza sociale (INAS)e istituto di tutela e assistenza ai lavoratori (ITAL); b)quanto al 28,90 per cento tra i seguenti istituti: ente di patrocinio e di assistenza per i coltivatori agricoli (EPACA), istituto nazionale di assistenza ai contadini (INAC), ente nazionale di assistenza sociale per gli esercenti attivita’ commerciali (ENASCO), ente nazionale di patronato e di assistenza sociale per gli artigiani (EPASA), istituto nazionale di assistenza e patronato per gli artigiani (INAPA), ente di assistenza sociale per gli artigiani (EASA), istituto per la tutela e l’assistenza degli esercenti attivita’ commerciali, turistiche e dei servizi (ITACO)ed ente nazionale assistenza e patrocinio agricoltori (ENAPA); c)quanto al 9,50 per cento tra i seguenti istituti: istituto di patronato per l’assistenza sociale (IPAS), ente nazionale di assistenza sociale (ENAS), ente nazionale per l’assistenza ai coltivatori (ENPAC), istituto nazionale assistenza lavoratori (INAL), patronato della confederazione delle libere associazioni artigiane Italiane (CLAAI), ente nazionale confederale assistenza lavoratori (ENCAL), istituto nazionale per l’assistenza ai lavoratori (INPAL), istituto di patronato e di assistenza sociale per il clero Italiano (FACI), servizio Italiano assistenza sociale per i servizi sociali dei lavoratori (SIAS), patronato dell’associazione cristiana artigiani Italiani (ACAI), patronato sozialer beratungsring (SBR).

3 .

Ai fini della determinazione delle aliquote da riconoscersi ai singoli istituti, ciascun raggruppamento fara’ pervenire, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro un documento sottoscritto da tutti i legali rappresentanti degli istituti inseriti nel raggruppamento medesimo, recante l’indicazione delle aliquote concordate con riferimento all’organizzazione esistente ed alle attivita’ assistenziali svolte sul territorio nazionale ed all’estero.

4 .

Rimangono acquisiti i versamenti comunque effettuati, ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del Decreto Legislativo del capo provvisorio dello stato 29 luglio 1947, n. 804, relativi sino all’esercizio 1990, dagli enti di previdenza e di assistenza sociale per i liberi professionisti.

5 .

In attesa di pervenire ad un riordinamento della legislazione regolante gli istituti di patronato e di assistenza sociale, una quota non superiore allo 0,10 per cento delle somme destinate annualmente all’erogazione del contributo al finanziamento degli istituti stessi e’ utilizzata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale per procedere, con proprio personale dipendente che abbia particolare competenza in materia, ad ispezioni presso le sedi degli istituti stessi all’estero finalizzate alla verifica dell’organizzazione e dell’attivita’ di tali sedi. Le somme sono iscritte su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Art. 3 – Misure di carattere previdenziale e contributivo.

1 .

Al fine di assicurare la correntezza delle prestazioni a carico del fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali, istituito dalla legge 22 dicembre 1960, n. 1612: a)con decorrenza 1 gennaio 1994: 1)i valori dei contributi dovuti al fondo predetto sono elevati nella misura di cui all’allegata tabella a; 2)si applicano gli aumenti a titolo di perequazione automatica di cui all’art.11 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.l’art. 31 del regolamento del fondo, approvato con decreto del Ministro delle finanze 30 ottobre 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 303 del 24 novembre 1973, e’ abrogato; 3)trova applicazione, ai fini del conseguimento del requisito di eta’ per il diritto alla pensione ordinaria di cui all’art.25 del regolamento del fondo, la tabella a, sezione uomini, allegata all’art.1 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 503; 4)cessano di maturare le anzianita’ utili ai fini del calcolo dell’indennita’ di buonuscita di cui all’art.32 del regolamento del fondo previdenziale di cui al presente comma. L’importo dell’indennita’ di buonuscita, maturata al 31 dicembre 1993, viene liquidato al conseguimento delle prestazioni pensionistiche e, comunque, non prima della maturazione del requisito di eta’ per il diritto alla pensione ordinaria a carico del fondo.all’importo dell’indennita’ di buonuscita, maturato al 31 dicembre 1993, si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell’art.2120 del codice civile, come sostituito dall’art. 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297.le disposizioni di cui al presente numero non trovano applicazione per le domande intese ad ottenere indennita’ di buonuscita pervenute al fondo entro il 31 dicembre 1993; b)per l’anno 1994 e’ autorizzata l’erogazione di un contributo al fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali pari a lire 12 miliardi.

2 .

All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, pari a lire 12 miliardi per l’anno 1994, si provvede mediante riduzione delle disponibilita’ del fondo di cui all’art.11, comma 31, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, intendendosi corrispondentemente ridotta l’autorizzazione di spesa di cui ai commi 31 e 32 del predetto art.11.

3 .

Il Ministro del tesoro e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4 .

Le posizioni assicurative costituite dalla societa’ Italiana degli autori ed editori (SIAE)in favore dei propri mandatari presso l’ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO), in atto alla data del 30 giugno 1983, restano utili ai fini del trattamento integrativo di previdenza disciplinato dalla legge 2 febbraio 1973, n. 12.i predetti soggetti, titolari di posizione assicurativa in vigore al 30 giugno 1983, potranno richiedere, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di essere ammessi alla prosecuzione volontaria ai sensi dell’art.8 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, pur in difetto della sussistenza alla predetta data del requisito di almeno cinque anni di anzianita’ contributiva, previsto dal citato art.8.

5 .

Il termine del 31 dicembre 1994 di cui all’art.8, comma 1 bis, del Decreto Legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e’ differito al 28 febbraio 1995.

Art. 4

1 .

In considerazione delle prospettive di impiego nelle nuove attivita’ intraprese dalla GEPI per effetto delle misure di rifinanziamento disposte dall’art. 5 del Decreto Legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, nonche’ in progetti di lavori socialmente utili, per i dipendenti delle societa’ non operative costituite dalla GEPI, operanti nei territori del mezzogiorno indicati nel Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, di cui all’art.6, comma 9, del Decreto Legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonche’ per i dipendenti dell’INSAR, i trattamenti di integrazione salariale straordinaria sono ulteriormente prorogati per un periodo di un anno con effetto dalla data di scadenza dei medesimi, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita’ e ferma restando l’iscrizione degli stessi nella lista di mobilita’ anche per il periodo per il quale non percepiscono le relative indennita’.

2 .

La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai dipendenti in possesso dei requisiti necessari per usufruire dei trattamenti previsti dalle disposizioni di cui all’art.7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonche’ dei trattamenti pensionistici di vecchiaia e di anzianita’ a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.

3 .

Decorsi i primi sei mesi del periodo di fruizione di cui al comma 1, la misura del relativo trattamento di integrazione salariale e’ ridotta del 20 per cento.detta riduzione non opera per i periodi di assegnazione a lavori socialmente utili.

4 .

Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, valutati in lire 20 miliardi per il 1994, si provvede mediante utilizzo delle disponibilita’ del fondo per l’occupazione di cui all’art. 11, comma 31, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, intendendosi corrispondentemente ridotta l’autorizzazione di spesa di cui ai commi 31 e 32 del predetto art.11.

5 .

Il Ministro del tesoro e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l’attuazione del presente decreto.

Art. 5 – Disposizioni in materia di interventi a sostegno del salario.

1a.

All’art.5 del Decreto Legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono apportate le seguenti modificazioni: a)al comma 16 le parole: < > e le parole: < > sono, rispettivamente, sostituite dalle seguenti: < > e < >; b)al comma 17 le parole: < > sono sostituite dalle seguenti: < > e le parole: < > sono sostituite dalle seguenti: < >; c)al comma 18 le parole: < > sono sostituite dalle seguenti: < >; d)al comma 19 le parole: < > sono sostituite dalle seguenti: < >.

2 .

Per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilita’ nelle aree di cui al Testo Unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e nelle aree di cui all’obiettivo n. 2 del regolamento CEE n. 2081/93 del consiglio del 20 luglio 1993, per i quali il trattamento di mobilita’ e’ scaduto o scade entro il secondo semestre 1994, il medesimo e’ prorogato sino al 31 dicembre 1994, previa domanda, da inoltrarsi agli uffici Provinciali dell’inps, da parte dei soggetti interessati, corredata da dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la persistenza dello stato di disoccupazione.

3 .

Per i lavoratori beneficiari del trattamento di disoccupazione speciale, ai sensi dell’art.11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei territori di cui al citato Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per i quali il trattamento e’ scaduto anteriormente alla data del 31 dicembre 1994, il medesimo e’ prorogato fino a tale data.

4.

Il termine del 31 dicembre 1994, di cui all’art.1, comma 1, del Decreto Legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, e’ prorogato al 31 dicembre 1995. Detti termini si intendono riferiti alla decorrenza della sospensione dei lavoratori, come desunta dalla richiesta dell’impresa.

5 .

I periodi di proroga dei trattamenti di integrazione salariale concessi ai sensi dell’art.1, commi 1 e 1 bis, del Decreto Legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, che scadono anteriormente alla data del 31 dicembre 1995, nonche’ i periodi di durata del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 2 del predetto art. 1, possono essere prorogati per un periodo massimo di dodici mesi, con pari riduzione del trattamento economico di mobilita’. In tali casi il trattamento e’ pari all’80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni. Tale proroga non opera per i lavoratori che, interessati dalle disposizioni dei commi 1 e 1 bis del predetto art.1, non abbiano diritto alla data di scadenza ad usufruire del trattamento di mobilita’.

6 .

Il limite di spesa di 28 miliardi di lire per il 1994, previsto nell’art. 7, comma 5, del Decreto Legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e’ incrementato a 43 miliardi di lire.il termine del 31 dicembre 1994, previsto nel medesimo comma, si intende riferito alla decorrenza della sospensione dei lavoratori, come desunta dalla richiesta dell’impresa.

7.

Le disposizioni di cui all’art.16 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, vanno interpretate quale formale declaratoria di soppressione del fondo per la mobilita’ della manodopera, istituito dall’art.28 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e del fondo per il finanziamento integrativo dei progetti speciali di formazione professionale, istituito dall’art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, le cui gestioni, ai sensi del Decreto Legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, erano gia’ confluite, con effetto dal 1 gennaio 1993, nel fondo di cui ai commi 5 e 10 dell’art.9 del citato Decreto Legge n. 148 del 1993. I finanziamenti e le disponibilita’ relative ai due fondi sopracitati restano pertanto definitivamente acquisiti allo stesso fondo di cui al comma 5 dell’art.9 del citato Decreto Legge n. 148 del 1993, al quale affluiscono anche le somme eventualmente gia’ riversate ai sensi dei commi 1 e 2 del citato art.16 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, che all’uopo vengono riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, per essere destinate al citato fondo di cui all’art. 9 del Decreto Legge 20 maggio 1993, n. 148, ai fini dello svolgimento delle connesse attivita’.

8 .

L’art. 5 del Decreto Legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, va interpretato nel senso che ai contratti di solidarieta’ stipulati nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1993 ed il 31 dicembre 1995, che non danno luogo ai particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 dell’articolo stesso in conseguenza dei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell’ambito del fondo per l’occupazione di cui all’art.1, comma 7, del citato Decreto Legge n. 148 del 1993, vanno comunque applicate, per quanto concerne l’entita’ del trattamento di integrazione salariale, le disposizioni di cui all’art.1 del Decreto Legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.

9 .

Fino al 31 dicembre 1995, in favore dei lavoratori edili rientranti nel campo di applicazione dell’art. 3, comma 3, del Decreto Legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, o dell’art.11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo’ disporre, nei limiti di 5.000 unita’, la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 1 bis, del Decreto Legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56. I suddetti periodi di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale comportano la pari diminuzione della durata dei trattamenti speciali di disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi’ concesso.

10.

I requisiti di cui agli articoli 16, commi 1, e 7, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si considerano acquisiti dai lavoratori con riferimento al lavoro prestato con passaggio diretto presso le imprese dello stesso settore di attivita’ che presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti, ovvero risultino in rapporto di collegamento o controllo anche consortile che siano stati licenziati nel periodo dal 1 gennaio 1992 al 31 dicembre 1994.

11.

Ai lavoratori posti in mobilita’ da aziende ubicate in zone interessate da accordi di programma gia’ stipulati ai sensi dell’art.7 della legge 1 marzo 1986, n. 64, ed operanti alla data di approvazione dell’accordo stesso, il trattamento di mobilita’ di cui all’art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e’ prorogato per tutto il periodo di operativita’ dell’accordo e comunque non oltre un triennio dalla scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell’art.7 della citata legge n. 223 del 1991.

12.

I termini di cui all’art.1, comma 3, del Decreto Legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, possono essere prolungati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale per un massimo di quaranta giorni, nei casi in cui occorra acquisire, nel corso della procedura, le valutazioni, in sede di istruttoria tecnica selettiva, del comitato di cui all’art.19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

13.

Nell’ambito delle attivita’ di cui all’art.18, primo comma, lettera h), della legge 21 dicembre 1978, n. 845, possono essere organizzati corsi riservati a disoccupati di lunga durata, che siano da almeno dodici mesi soci di cooperative, non operative, finalizzate all’esercizio di attivita’ alle quali risultino funzionali i profili professionali posti come obiettivo delle attivita’ formative stesse.per la individuazione degli aventi diritto, le prefetture competenti per territorio verificheranno la regolarita’ delle cooperative e comunicheranno gli appositi elenchi dei soci all’organismo incaricato della realizzazione dei corsi.

14.

Il termine del 31 dicembre 1994 di cui all’art.7, comma 7, del Decreto Legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, relativo alle imprese di spedizione e di trasporto che occupino piu’ di cinquanta addetti e’ prorogato al 31 dicembre 1995, fermi restando i limiti di spesa di cui al medesimo comma 7 dell’art.7.

15.

All’onere derivante per l’anno 1994 dall’applicazione del presente articolo, valutato in lire 246 miliardi, si provvede: a)quanto a lire 215 miliardi mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita’ della gestione di cui all’art.25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e successive modificazioni ed integrazioni.tali somme sono versate all’entrata del bilancio dello stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli dei Ministeri interessati; b)quanto a lire 31 miliardi a valere sulla autorizzazione di spesa di cui all’art.13 del Decreto Legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.

16.

Il Ministro del tesoro e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6 – Disposizioni finali.

1 .

Al Decreto Legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono apportate le seguenti modifiche: all’art. 16, il comma 7 e l’ultimo periodo del comma 14, sono soppressi; all’art.16, comma 14, secondo periodo, le parole: <<30 settembre 1994>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 marzo 1995>> e le parole: <<31 dicembre 1994>> sono sostituite dalle seguenti: <<30 giugno 1995>>; all’art.18, comma 1, le parole: < > sono soppresse. All’art. 3, comma 3, del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 479, dopo le parole: < > sono aggiunte le seguenti: <<, di concerto con il Ministro del tesoro.>>.la rappresentanza di parte datoriale nel consiglio di indirizzo e vigilanza dell’istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP), fissata in dodici membri dall’art. 3, comma 4, del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e’ ripartita tra due rappresentanti delle Regioni, due delle province, uno dei comuni ed uno delle aziende speciali di cui all’art.23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tre del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, due del Ministero del tesoro ed uno del Ministero dell’interno.

2 .

All’art.5, comma 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e’ aggiunto il seguente periodo: < >.

3 .

Il gettito dei contributi di cui all’art.11, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che affluisce al capitolo 4101 dello stato di previsione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, istituito ai sensi dell’art. 20 della citata legge, si interpreta come destinato alle finalita’ di promozione e sviluppo della cooperazione previste al medesimo art.11.

4 .

Le somme erogate dalla Comunita’ Europea quali contributi per le finalita’ di cui all’art.1, comma 7 bis, del Decreto Legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ed assegnate allo stato di previsione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, qualora non impegnate nell’esercizio finanziario di competenza, potranno esserlo in quello successivo. Le somme stanziate sul capitolo 8032 dello stato di previsione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale non impegnate in ciascun esercizio finanziario potranno esserlo fino al terzo esercizio successivo. Le somme stanziate sul capitolo 4101 dello stato di previsione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale non impegnate in ciascun esercizio finanziario potranno esserlo in quello successivo.

5 .

La scadenza del termine per la comunicazione delle scelte e delle notizie di cui all’art.19, comma 11, del decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 4 giugno 1993, n. 248, ai fini della conversione delle vecchie autorizzazioni per l’esercizio del commercio ambulante, e’ rinviata al 31 dicembre 1995.

6 .

La scadenza del termine per il rilascio prioritario delle autorizzazioni di cui all’art. 24, comma 9, lettere a)e b), del decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 4 giugno 1993, n. 248, e’ rinviata al 31 dicembre 1996.

7 .

Al fine di assicurare la continuita’ dell’aggiornamento ed automazione dell’archivio nazionale dei contratti ed accordi collettivi di lavoro istituito presso il CNEL, il termine di cui all’art. 4 bis, comma 5, del Decreto Legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e’ differito al 31 dicembre 1994 per i rapporti di lavoro a tempo determinato, costituiti in base al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 1990, presso il segretariato generale del CNEL.

Art. 7 – Entrata in vigore.

1 .

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sara’ presentato alle camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sara’ inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana.e’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato al file ALe000810arlex.txt