Decreto Legge 9 Maggio 1997, n. 123

  • Emanante: 2
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 107
  • Data fonte: 10/05/1997
Disposizioni correttive ed integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali

Abstract:

Le modifiche riguardano: informazioni all’interessato; trattamento di dati in ambito giornalistico; garante; autorizzazioni e informative; norme di coordinamento e transitorie.

Art. 1 – Informazioni all’interessato.

1 .

Nell’art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, tra la parola: < > e le parole: < > sono inserite le seguenti: < >.

Art. 2 – Trattamento di dati in ambito giornalistico.

1 .

Nell’art. 25, comma 4, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: < >.

2 .

Nell’art. 25 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:

  • <<4-bis. Le disposizioni della presente legge che attengono all’esercizio della professione di giornalista si applicano anche ai trattamenti effettuati dai soggetti iscritti nell’elenco dei pubblicisti o nel registro dei praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, nonche’ ai trattamenti temporanei finalizzati esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero.>>.

Art. 3 – Garante.

1 .

Nella denominazione del Capo VII e nell’art. 30, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le parole: < > sono sostituite dalle seguenti: < >.

2 .

Nell’art. 33, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: < >.

3 .

Il personale richiesto dal garante per la protezione dei dati personali nella fase di Costituzione del relativo ufficio, nelle more del perfezionamento del comando, del fuori ruolo o dell’aspettativa, puo’ essere utilizzato dal garante a decorrere dalla data indicata nella richiesta, sempreche’ tale data sia di almeno dieci giorni successiva a quella della richiesta, VI sia l’assenso dell’interessato e l’amministrazione o l’ente di appartenenza non si opponga.

Art. 4 – Autorizzazioni e informative.

1 .

Il comma 7 dell’art. 41 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e’ sostituito dal seguente:

  • <<7. Le disposizioni della presente legge che prevedono un’autorizzazione del garante si applicano, limitatamente alla medesima autorizzazione e fatta eccezione per la disposizione di cui all’art. 28, comma 4, lettera g, a decorrere dal 30 novembre 1997. Le medesime disposizioni possono essere applicate dal garante anche mediante il rilascio di autorizzazioni relative a determinate categorie di titolari o di trattamenti.>>.

2 .

Nell’art. 41 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:

  • <<7-bis. In sede di prima applicazione della presente legge, le informative e le comunicazioni di cui agli articoli 10, comma 3, e 27, comma 2, possono essere date entro il 30 novembre 1997.>>.

Art. 5 – Norme di coordinamento e transitorie.

1 .

Nell’art. 42, commi 1 e 4, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le parole: < > sono sostituite dalle seguenti: < >.

2 .

Negli articoli 1 e 2 della legge 31 dicembre 1996, n. 676, le parole: < > sono sostituite dalle seguenti: < >.

3 .

Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’art. 33, comma 3, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, per la gestione delle spese dell’ufficio del garante per la protezione dei dati personali si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel regolamento per la gestione delle spese occorrenti per il funzionamento dell’autorita’ per l’informatica nella pubblica amministrazione, approvate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 ottobre 1994, n. 769, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 2 aprile 1995.

Art. 6 – Entrata in vigore.

1 .

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.