Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.262

  • Emanante: 2
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 224
  • Data fonte: 25/09/2000
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.345, in materia di protezione dei giovani sul lavoro, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n.128

Thesaurus: Lavoro

Abstract:

Il provvedimento in esame apporta alcune integrazioni e modifiche al decreto legislativo del 4 agosto 1999, n. 345 in tema di protezione dei giovani sul lavoro. ribadisce il divieto sancito dall’art. 7 del decreto legislativo su menzionato di adibire gli adolescenti ad alcuni lavori, tranne che per indispensabili motivi didattici e o di formazione per il tempo strettamente necessario alla formazione. i bambini e gli adolescenti possono lavorare purche siano dichiarati idonei e sottoposti a visite mediche periodiche. e’ modificato l’art. 15 del d.lgs. 345/99 per quanto concerne l’elenco delle mansioni, dei lavori e processi vietati per gli adolescenti. e’ sostituito l’articolo 16 che vieta l’applicazione, fino alla data del 20 ottobre 2000, delle disposizioni contenute nell’articolo 7 del decreto legislativo n. 345/99.

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