Decreto Legislativo 5 marzo 2013, n. 28

  • Emanante: Stato
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 78
  • Data fonte: 03/04/2016
Norma di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernente disposizioni per l'attuazione delle delega in materia di cassa integrazione guadagni, disoccupazione e mobilità, conferita dall'articolo 2, comma 124, della legge 23 dicembre 2009, n. 191

Thesaurus: Programmazione, Termini ausiliari, Razionalizzazione, Politiche sociali

Abstract:

Il presente decreto legislativo dispone che, nel rispetto dei livelli essenziali delle  prestazioni  e  sulla base dei principi della legislazione  statale,  le  Province Autonome di Trento e Bolzano  possono regolare la materia degli  ammortizzatori  sociali  intervenendo  sui requisiti e i criteri di accesso, nonché sui destinatari, la misura, la  durata  e  le  condizioni  di  mantenimento   delle   prestazioni prevedendo che le eventuali integrazioni rimangano  esclusivamente  a  carico di risorse di bilancio delle medesime  province.  La  potestà normativa  provinciale  comprende  la   possibilità   di   istituire assicurazioni   obbligatorie   senza    il    riconoscimento    della contribuzione figurativa per categorie di soggetti non previsti dalla normativa statale e di stabilire, in tal caso, i contributi dovuti  a carico dei datori o committenti  di  lavoro  o  dei  beneficiari.  In relazione agli istituti di sostegno del reddito delle  persone  prive di un rapporto di lavoro, le  province  possono  condizionare  ad  un
periodo minimo di residenza sul territorio provinciale  l’ottenimento delle prestazioni da esse disposte con carattere aggiuntivo  rispetto alla corrispondente normativa statale. Restano ferme le competenze  e la  disciplina  statale  in  materia  di  contributi  figurativi;  la previsione di integrazioni provinciali delle  prestazioni  statali  o
l’istituzione di  nuove  prestazioni  da  parte  delle  Province  non comprende  la  possibilità   di  disciplinare  effetti  previdenziali collegati a tali prestazioni.

Il presente decreto legislativo dispone che, nel rispetto dei livelli essenziali delle  prestazioni  e  sulla base dei principi della legislazione  statale,  le  Province Autonome di Trento e Bolzano  possono regolare la materia degli  ammortizzatori  sociali  intervenendo  sui requisiti e i criteri di accesso, nonché sui destinatari, la misura, la  durata  e  le  condizioni  di  mantenimento   delle   prestazioni prevedendo che le eventuali integrazioni rimangano  esclusivamente  a  carico di risorse di bilancio delle medesime  province.  La  potestà normativa  provinciale  comprende  la   possibilità   di   istituire assicurazioni   obbligatorie   senza    il    riconoscimento    della contribuzione figurativa per categorie di soggetti non previsti dalla normativa statale e di stabilire, in tal caso, i contributi dovuti  a carico dei datori o committenti  di  lavoro  o  dei  beneficiari.  In relazione agli istituti di sostegno del reddito delle  persone  prive di un rapporto di lavoro, le  province  possono  condizionare  ad  un
periodo minimo di residenza sul territorio provinciale  l’ottenimento delle prestazioni da esse disposte con carattere aggiuntivo  rispetto alla corrispondente normativa statale. Restano ferme le competenze  e la  disciplina  statale  in  materia  di  contributi  figurativi;  la previsione di integrazioni provinciali delle  prestazioni  statali  o
l’istituzione di  nuove  prestazioni  da  parte  delle  Province  non comprende  la  possibilità   di  disciplinare  effetti  previdenziali collegati a tali prestazioni.

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