![](https://www.inapp.gov.it/wp-content/uploads/2023/01/normestatali.webp)
- Emanante: Stato
- Fonte: G.U.R.I.
- Numero fonte: 78
- Data fonte: 03/04/2016
Thesaurus: Programmazione, Termini ausiliari, Razionalizzazione, Politiche sociali
Abstract:
Il presente decreto legislativo dispone che, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e sulla base dei principi della legislazione statale, le Province Autonome di Trento e Bolzano possono regolare la materia degli ammortizzatori sociali intervenendo sui requisiti e i criteri di accesso, nonché sui destinatari, la misura, la durata e le condizioni di mantenimento delle prestazioni prevedendo che le eventuali integrazioni rimangano esclusivamente a carico di risorse di bilancio delle medesime province. La potestà normativa provinciale comprende la possibilità di istituire assicurazioni obbligatorie senza il riconoscimento della contribuzione figurativa per categorie di soggetti non previsti dalla normativa statale e di stabilire, in tal caso, i contributi dovuti a carico dei datori o committenti di lavoro o dei beneficiari. In relazione agli istituti di sostegno del reddito delle persone prive di un rapporto di lavoro, le province possono condizionare ad un
periodo minimo di residenza sul territorio provinciale l’ottenimento delle prestazioni da esse disposte con carattere aggiuntivo rispetto alla corrispondente normativa statale. Restano ferme le competenze e la disciplina statale in materia di contributi figurativi; la previsione di integrazioni provinciali delle prestazioni statali o
l’istituzione di nuove prestazioni da parte delle Province non comprende la possibilità di disciplinare effetti previdenziali collegati a tali prestazioni.
Il presente decreto legislativo dispone che, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e sulla base dei principi della legislazione statale, le Province Autonome di Trento e Bolzano possono regolare la materia degli ammortizzatori sociali intervenendo sui requisiti e i criteri di accesso, nonché sui destinatari, la misura, la durata e le condizioni di mantenimento delle prestazioni prevedendo che le eventuali integrazioni rimangano esclusivamente a carico di risorse di bilancio delle medesime province. La potestà normativa provinciale comprende la possibilità di istituire assicurazioni obbligatorie senza il riconoscimento della contribuzione figurativa per categorie di soggetti non previsti dalla normativa statale e di stabilire, in tal caso, i contributi dovuti a carico dei datori o committenti di lavoro o dei beneficiari. In relazione agli istituti di sostegno del reddito delle persone prive di un rapporto di lavoro, le province possono condizionare ad un
periodo minimo di residenza sul territorio provinciale l’ottenimento delle prestazioni da esse disposte con carattere aggiuntivo rispetto alla corrispondente normativa statale. Restano ferme le competenze e la disciplina statale in materia di contributi figurativi; la previsione di integrazioni provinciali delle prestazioni statali o
l’istituzione di nuove prestazioni da parte delle Province non comprende la possibilità di disciplinare effetti previdenziali collegati a tali prestazioni.