Decreto Presidente Repubblica 17 Ottobre 1975, n. 49

  • Emanante: 2
  • Fonte: Altro
  • Data fonte: 17/10/1975
Testo unico delle leggi provinciali sullo sviluppo della formazione professionale

Art. 1

Fermo restando l’art.1 della Legge provinciale 27 agosto 1962, n. 9 (1), la Provincia puo’ istituire e gestire in proprio corsi, scuole, centri ed istituti per la formazione professionale con o senza mensa e convitti annessi, per tutti i residenti nella Provincia, compresi quelli per inabili e minorati. La Provincia puo’ costruire, acquistare o affittare edifici o parte di edifici da destinare alle attivita’ la formazione professionale e provvedere al loro arredamento ed alla loro attrezzatura. La Provincia puo’ altresi’ contribuire alle spese che enti, associazioni o privati sostengono per migliore edilizie, l’ ampliamento l’ attrezzatura e l’ arredamento di edifici, destinati alla formazione professionale ed alla ricezione di apprendisti e frequentanti corsi di formazione professionale. Nell’ ambito della formazione professionale la Provincia puo’ altresi’ espletare un’ attivita’ di assistenza tecnica per mezzo di conferenze, convegni e pubblicazioni a scopo didattico ed assumere, in tutto o in parte, le relative spese.

Art. 2

Le istituzioni di cui all’ articolo precedente sono erette con Decreto del Presidente della Giunta Provinciale, previa Deliberazione della giunta medesima. La stessa procedura e’ seguita per la loro soppressione. Nel Decreto isitutivo vengono fissate anche le qualifiche ed il numero del personale addetto nell’ ambito delle disponibilita’ organiche previste e consentite dalle norme Provincia li in vigore in materia di personale da adibirsi alla formazione professionale.

Art. 3

La Giunta provinciale e’ autorizzata ad erogare le provvidenze sottoelencate secondo criteri da stabilirsi con propria Deliberazione, sentito il Comitato degli assessori, di cui all’ art.3 della Legge provinciale 3 settembre 1969, n. 8 (1), integrato da 5 rappresentanti dei datori di lavoro e 5 rappresentanti dei prestatori di opera, proposti dalle rispettive organizzazioni di categoria piu’ rappresentative nell’ambito Provinciale; ciascun gruppo di 5 rappresentanti sara’ composto da un rappresentante del settore industria, uno dell’ artigianato, uno del commercio, uno del settore turistico – alberghiero e uno dell’ agricoltura : 1 ) sussidi ad apprendisti. Tali sussidi possono essere erogati solo ai residenti in Provincia di Bolzano e sono assegnati, tenuto conto del punteggio attribuito ai singoli richiedenti, sulla base dei seguenti criteri principali : 1 ) condizioni economiche familiari, limite massimo punti 60; 2 ) lontananza dalla famiglia, limite massimo punti 40; 2 ) contributo a frequentanti scuole professionali o corsi in vista della acquisizione della formazione di base, con sede anche fuori del territorio provinciale o Nazionale, intesi a coprire in tutto o in parte le spese frequenza, nonche di vitto ed alloggio. Qualora i frequentanti un corso vivano nella famiglia di appartenenza, possono ottenere un sussidio; 3 ) assegni a frequentanti corsi di formazione professionale destinati alla promozione sul lavoro o alla riconversione, considerando in particolar modo i disoccupati, gli emigrati gia’ residenti in Provincia di Bolzano, che desiderano fare ritorno in patria, e coloro che devono interrompere il rapporto di lavoro per poter frequentare il corso; 4 ) rimborso totale o parziale delle spese di viaggio alla e dalla sede di formazione professionale agli apprendisti e ai frequentanti i corsi; 5 ) contributi e premi per attivita’ e prestazioni atte per meglio raggiungere le finalita’ delle leggi sulla formazione degli apprendisti e dei lavoratori; 6 ) contributi sulle spese riguardanti i libri scolastici ed il materiale didattico per gli apprendisti ed i frequentanti i corsi; 7 ) esenzione parziale o totale dal pagamento delle rette riguardanti il vitto e l’ alloggio, nel caso in cui gli apprendisti ed i frequentanti le scuole ed i corsi fruiscano di mense, convitti ed istituti gestiti direttamente dalla Provincia ; 8 ) pagamento totale o parziale delle spese di frequenza, nonche di vitto e alloggio, che i frequentanti scuole professionali ed i corsi, residenti in Provincia di Bolzano, sostengono presso scuole, enti pubblici e morali, nonche associazioni o privati, con sede anche fuori del territorio provinciale o nazionale; 9 ) pagamento totale o parziale delle spese che scuole, enti pubblici e morali, nonche associazioni o privati sostengono per svolgimento di corsi di formazione professionale e / o per prestazione di vitto ed alloggio a favore di frequentanti scuole e corsi di formazione professionale, residenti nella Provincia di Bolzano. Per le finalita’ previste ai punti 8 ) e 9) del presente articolo, la Provincia puo’ stipulare apposite convenzioni con le rispettive scuole, enti pubblici e morali, nonche associazioni o privati.

Art. 4

Coloro che frequentano un corso di formazione professionale destinato alla promozione sul lavoro ( qualificazione di generico, ulteriore qualificazione, specializzazione, aggiornamento, avanzamento ) o alla riconversione ( passaggio da un settore lavorativo ad un altro ) istituito o autorizzato ai sensi degli articoli 2 e 8 della Legge provinciale 27 agosto 1962, n. 9 possono ottenere un assegno giornaliero. L’ ammontare dell’ assegno e’ fissato dalla Giunta provinciale ed e’ erogato in favore : 1 ) dei disoccupati iscritti ad un qualsiasi corso o dei frequentanti un corso di riconversione ; 2 ) degli altri frequentanti in misura proporzionale al mancato guadagno derivante dalla frequenza del corso. Ai lavoratori indicati nel comma precedente che percepiscono l’ indennita’ giornaliera di disoccupazione ovvero il sussidio straordinario di disoccupazione, spetta l’ assegno di cui al comma precedente ridotto dell’ importo dell’ indennita’ o del sussidio percepito.

Art. 5

Decadono da ogni provvidenza disposta in base agli articoli precedenti coloro che, senza giustificato motivo, non frequentino le istituzioni di formazione professionale alle quali erano stati avviati.

Art. 6

Le somme occorrenti per l’ attuazione delle disposizioni contenute nel presente Testo Unico, nei limiti di spesa autorizzati dalle preesistenti disposizioni, saranno iscritte annualmente con leggi di bilancio, a partire dall’ anno finanziario 1975, in appositi capitoli separati del bilancio della Provincia . Per provvedere ai pagamenti delle spese e delle provvidenze previste dal presente Testo Unico, la Giunta provinciale puo’ con propria Deliberazione, concedere un fondo di cassa ai sensi dell’ art.24 delle norme di attuazione ( Decreto del Presidente della Giunta provinciale 28 gennaio 1974, n. 7 ) della Legge provinciale 11 luglio 1972, n. 14 (1), modificata ed integrata dalla Legge provinciale 28 novembre 1973 , n. 82 (2), a funzionari delegati, nominati appositamente con proprio provvedimento. Il pagamento stesso sara’ effettuato dal funzionario suddetto su ordine dell’ Assessore competente.

Art. 7

In appositi capitoli delle entrate del bilancio della Provincia affluiranno le quote per spese di vitto ed alloggio, versate da coloro che usufruiranno di mense, convitti ed istituti gestiti in proprio dalla Provincia, nonche ogni altra entrata conseguente a contributi o erogazioni di enti pubblici o privati per gli scopi di cui alla presente Legge.

NORME TRANSITORIE

Art. 8

Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4, relative ai criteri di erogazione dei fondi a carico del bilancio provinciale 1974 non si applicano per le somme gia’ ripartite ed impegnate con i criteri di cui all’ art. 9 della Legge provinciale 6 dicembre 1972, n. 36. L’ importo di lire 140 milioni, stanziato nel bilancio provinciale per l’ esercizio finanziario 1974, in base alla Legge provinciale 18 gennaio 1975, n. 8, di variazione al bilancio stesso, viene erogato per sussidi agli apprendisti con i criteri fissati secondo le disposizioni di cui al primo comma, cifra 1 ) dell’ art.3.

Art. 9

A decorrere dal 10 gennaio 1973 sono abrogati : la Legge provinciale 10 luglio 1961, n. 7 (1) : assistenza e sviluppo dell’ apprendISTATo; il relativo Regolamento di esecuzione 30 giugno 1962, n. 35 (2); il terzo comma dell’ art.4 della Legge provinciale 7 ottobre 1955, n. 3 (3) : istruzione professionale degli apprendisti dell’Industria, del commercio e dell’ artigianato; il primo ed il secondo comma dell’art.9 della Legge provinciale 27 agosto 1962, n. 9: addestramento professionale dei lavoratori : gli articoli 7, 8 e 9 del relativo Regolamento 16 giugno 1964, n. 18, e l’ art. 7 della Legge provinciale 27 novembre 1967, n. 15 (4) ( modificato con l’art. 1 della Legge provinciale 22 luglio 1968, n. 13 ) : integrazione delle leggi Provincia li 27 agosto 1962, n. 9 e 5 settembre 1964, n. 15, per il personale addetto alla formazione professionale agricola. Sono altresi’ abrogate tutte le norme in vigore in contrasto con le disposizioni contenute nel presente Testo Unico. Le disposizioni di cui agli articoli precedenti si applicano a decorrere dal 20 agosto 1975, ad eccezione di quelle contenute negli articoli 5 e 7, che trovano applicazione a decorrere dal 10 gennaio 1973.