Decreto Presidente Repubblica 21 Settembre 1995, n. 472

  • Emanante: 2
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Data fonte: 21/09/1995
Regolamento di attuazione dell'art. 10 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente i criteri generali per la ripartizione dei consiglieri delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in rappresentanza dei vari settori economici

Thesaurus: Agenzie per il lavoro

Abstract:

Si specificano i seguenti temi: definizioni; individuazione dei settori; fonti; procedure di calcolo per la ripartizione; ripartizione dei consiglieri; piccole imprese; norme transitorie e finali.

Art. 1 – Definizioni

1 .

Ai fini del presente regolamento:

  • “Ministero dell’industria” indica il Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’artigianato;
  • “Camera di Commercio” indica la Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  • “legge” indica la legge 29 dicembre 1993, n. 580;
  • “parametri” indica il numero delle imprese, l’indice di occupazione ed il valore aggiunto;
  • “numero delle imprese” indica il numero complessivo dei soggetti operanti nelle singole circoscrizioni territoriali delle camere di commercio iscritti o annotati nel registro delle imprese ovvero, fino alla sua completa attuazione, nel registro delle ditte, nonche’ dei soggetti le cui attivita’ siano state denunciate alla Camera di Commercio in base alla normativa vigente, IV i comprese le unita’ locali e le sedi secondarie;
  • “indice di occupazione” indica il rapporto tra il numero degli addetti nella circoscrizione provinciale delle imprese di un settore e il numero degli addetti, nella stessa circoscrizione, delle imprese di tutti i settori;
  • “il valore aggiunto” indica l’incremento di valore che le imprese dei diversi settori apportano con l’impiego dei propri fattori produttivi al valore dei beni e servizi ricevuti da altri settori valutato al costo dei fattori;
  • “isic” – international standard industries classification – indica la classificazione delle attivita’ economiche stabilita a livello delle nazioni unite;
  • “nace” – nomenclatura attivita’ comunita’ europee – indica la classificazione delle attivita’ economiche stabilita a livello di unione europea;
  • “ateco 91” – attivita’ economiche 91 – indica la classificazione delle attivita’ economiche stabilita dall’istat per l’Italia.

Avvertenza: il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto ai sensi dell’art. 10, comma 3, del Testo Unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica Italiana, approvato con d.p.r. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: – la legge n. 580/1993 (in suppl. Ord. Alla Gazzetta Ufficiale n. 7 dell’11 gennaio 1994) reca: “riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”. Si trascrive qui di seguito il testo dell’art. 10:

“art. 10 (consiglio) – 1. Il numero dei componenti del consiglio e’ determinato in base al numero delle imprese iscritte nel registro delle imprese o nel registro delle ditte ovvero annotate nello stesso, nel modo seguente:

  • Sino a 40.000 imprese: 20 consiglieri;
  • Da 40.001 a 80.000 imprese: 25 consiglieri;
  • Oltre 80.000 imprese: 30 consiglieri.

2. Gli statuti definiscono la ripartizione dei consiglieri secondo le caratteristiche economiche della circoscrizione territoriale di competenza in rappresentanza dei settori dell’agricoltura, dell’artigianato, delle assicurazioni, del commercio, del credito, dell’industria, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni, del turismo e degli altri settori di rilevante interesse per l’economia della circoscrizione medesima. Nella composizione del consiglio deve essere assicurata la rappresentanza autonoma delle societa’ in forma cooperativa. 3. Con regolamento emanato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti i criteri generali per la ripartizione di cui al comma 2 del presente articolo tenendo conto del numero delle imprese, dell’indice di occupazione e del valore aggiunto di ogni settore. 4. Il numero dei consiglieri in rappresentanza dei settori dell’agricoltura, dell’artigianato, dell’industria e del commercio deve essere pari almeno alla meta’ dei componenti il consiglio assicurando comunque la rappresentanza degli altri settori di cui al comma 2. 5. Nei settori dell’industria, del commercio e dell’agricoltura deve essere assicurata una rappresentanza autonoma per le piccole imprese. 6. Del consiglio fanno parte due componenti in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative nell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza. 7. Il consiglio dura in carica quattro anni”.

Note alle premesse: – l’art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. – per il testo dell’art. 10 della legge n. 580/1993, si veda in nota al titolo. – il comma 1 dell’art. 17 della legge n. 400/1988 (disciplina dell’attivita’ di governo e ordinamento delLa Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall’art. 74 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che con decreto del presidente della repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:

  • L’esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
  • L’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
  • Le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
  • L’organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di “regolamento”, siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei Conti e pubblicati nalla Gazzetta Ufficiale.

Note all’art. 1: – per la legge n. 580/1993, vedi in nota al titolo. – per l’ateco 91, vedi “metodi e norme” serie c – n. 11, ed: 1991 a cura dell’istat.

Art. 2 – Individuazione dei settori

1 .

I settori economici dell’agricoltura, industria, commercio, turismo, trasporti e spedizioni, credito, assicurazioni, servizi alle imprese sono individuati sulla base della classificazione ufficiale delle attivita’ economiche definite a livello internazionale da isic rev. 3 e da nace rev. 1 e a livello Italiano da ateco 91, secondo il prospetto di cui all’allegato a.

2 .

Il settore dell’artigianato e’ individuato sulla base delle imprese come definite dall’art. 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, iscritte all’albo di cui all’art. 5 della stessa legge ed annotate nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all’art. 8, comma 4, della legge, e fino alla data della sua completa attuazione, nel registro delle ditte, tenuto conto di quanto previsto nel comma 1 dell’art. 4.

3 .

Gli altri settori di rilevante interesse per l’economia della circoscrizione provinciale sono individuati considerando i settori economici previsti dalla classificazione ateco 91 non esplicitamente richiamati dal precedente comma 1 (b: pesca; m: istruzione; n: sanita’ ed altri servizi sociali; o: altri servizi pubblici, sociali e personali; p: servizi domestici presso famiglie e convivenze) limitatamente alle attivita’ svolte da imprese, nonche’ gli altri settori, comparti e aggregati di imprese quando ricoprano un rilevante interesse nell’economia della circoscrizione Provinciale, tenuto conto anche dei criteri di cui al comma 3 dell’art. 5.

Note all’art. 2: – la legge n. 443/1985 (in Gazzetta Ufficiale del 24 agosto 1985, n. 199) reca: “legge-quadro per l’artigianato”. Si riportano i testi dell’art. 3 e del comma 1 dell’art. 5.

“art. 3 (definizione di impresa artigiana). – e’ artigiana l’impresa che esercitata dall’imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un’attivita’ di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attivita’ agricole e le attivita’ di prestazioni di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all’esercizio dell’impresa. E’ altresi’ artigiana l’impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al precedente comma, e’ costituita ed esercitata in forma di societa’, anche cooperativa, escluse le societa’ a responsabilita’ limitata e per azioni ed in accomandita semplice e per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell’impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale. L’impresa artigiana puo’ svolgersi in luogo fisso, presso l’abitazione dell’imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali o in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio. In ogni caso, l’imprenditore artigiano puo’ essere titolare di una sola impresa artigiana”.

“art. 5 (albo delle imprese artigiane), comma 1. – e’ istituito l’albo provinciale delle imprese artigiane, al quale sono tenute ad iscriversi tutte le imprese aventi i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 secondo le formalita’ previste per il registro delle ditte dagli articoli 47 e seguenti del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011”. – il testo dell’art. 8 della legge n. 580/1993 e’ il seguente:

“art. 8 (registro delle imprese). – 1. E istituito presso la Camera di Commercio l’ufficio del registro delle imprese di cui all’art. 2188 del codice civile. 2. L’ufficio provvede alla tenuta del registro delle imprese in conformita’ agli articoli 2188 e seguenti del codice civile, nonche’ alle disposizioni della presente legge e al regolamento di cui al comma 8 del presente articolo, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale del capoluogo di Provincia 3. L’ufficio e’ retto da un conservatore nominato dalla giunta nella persona del segretario generale ovvero di un dirigente della Camera di Commercio. L’atto di nomina del conservatore e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 4. Sono iscritti in sezioni speciali del registro delle imprese gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del codice civile, i piccoli imprenditori di cui all’art. 2083 del medesimo codice e le societa’ semplici. Le imprese artigiane iscritte agli albi di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sono altresi’ annotate in una sezione speciale del registro delle imprese. 5. L’iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicita’ notizia, oltre agli effetti previsti dalle leggi speciali. 6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle imprese ed il funzionamento dell’ufficio sono realizzati in modo da assicurare completezza e organicita’ di pubblicita’ per tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la tempestivita’ dell’informazione su tutto il territorio nazionale. 7. Il sistema di pubblicita’ di cui al presente articolo deve trovare piena attuazione entro il termine massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data le camere di commercio continuano a curare la tenuta del registro delle ditte di cui al Testo Unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni. 8. Con regolamento emanato ai sensi dell’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, di concerto con il Ministro di Grazia e Giustizia, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del presente articolo che dovranno prevedere in particolare:

  • Il coordinamento della pubblicita’ realizzata attraverso il registro delle imprese con il Bollettino Ufficiale delle societa’ per azioni e a responsabilita’ limitata e con il Bollettino Ufficiale delle societa’ cooperative, previsti dalla legge 12 aprile 1973, n. 256, e successive modificazioni;
  • Il rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati di iscrizione nel registro delle imprese o di certificati attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o di certificati che attestino la mancanza di iscrizione, nonche’ di copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l’iscrizione o il deposito nel registro delle imprese, in conformita’ alle norme vigenti;
  • Particolari procedure agevolative e semplificative per l’istituzione e la tenuta delle sezioni speciali del registro, evitando duplicazioni di adempimenti ed aggravi di oneri a carico delle imprese;
  • L’acquisizione e l’utilizzazione da parte delle camere di commercio di ogni altra notizia di carattere economico, statistico ed amministrativo non prevista ai fini dell’iscrizione nel registro delle imprese e nelle sue sezioni, evitando in ogni caso duplicazioni di adempimenti a carico delle imprese.

9. Per gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti iscritti nelle sezioni speciali del registro, l’importo del diritto annuale di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), e’ determinato, in sede di prima applicazione della presente legge, nella misura di un terzo dell’importo previsto per le ditte individuali. 10. E’ abrogato il secondo comma dell’art. 47 del Testo Unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni. 11. Allo scopo di favorire l’istituzione del registro delle imprese, le camere di commercio provvedono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad acquisire alla propria banca dati gli atti comunque soggetti all’iscrizione o al deposito nel registro delle imprese. 12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 10 entrano in vigore alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 8. 13. Gli uffici giudiziari hanno accesso diretto alla banca dati e all’archivio cartaceo del registro delle imprese e, fino al termine di cui al comma 7, del registro delle ditte e hanno diritto di ottenere gratuitamente copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l’iscrizione o il deposito, con le modalita’ disposte dal regolamento di cui al comma 8″.

Art. 3 – Fonti

1 .

I dati relativi al numero delle imprese, all’indice di occupazione e al valore aggiunto di ciascuna Provincia per i settori individuati ai commi 1 e 2 dell’art. 2 sono elaborati, con l’assistenza dell’unioncamere, dalle camere di commercio utilizzando il registro delle imprese, i repertori ed archivi camerali di cui all’art. 8 della legge, nonche’ le altre fonti disponibili piu’ aggiornate e sono comunicati al Ministero dell’Industria entro il 31 marzo di ogni anno.

2 .

Il Ministero dell’Industria provvede, previa verifica, entro il 30 giugno di ogni anno alla loro pubblicazione.

3 .

In sede di prima applicazione l’indice di occupazione e’ determinato sulla base dei dati ufficiali dell’istat; il valore aggiunto sulla base delle stime calcolate dalla fondazione istituto guglielmo tagliacarne.

Nota all’art. 3: – per il testo dell’art. 8 della legge n. 580/1993, si veda nelle note all’art. 2.

Art. 4 – Procedure di calcolo per la ripartizione

1 .

Al fine di evitare duplicazioni nella determinazione del valore dei parametri dei settori, il numero delle imprese, l’indice di occupazione ed il valore aggiunto delle imprese artigiane e delle societa’ cooperative dei settori delle assicurazioni, credito, servizi alle imprese, trasporti e spedizioni, turismo, non sono considerati nella determinazione del valore dei parametri del settore artigiano e della cooperazione. Allo stesso fine, nella determinazione del valore dei parametri dei settori dell’agricoltura, industria e commercio non sono considerati quelli relativi alle imprese artigiane e alle societa’ cooperative.

2 .

Il numero delle imprese ed il valore aggiunto sono calcolati in percentuale assumendo come base rispettivamente il numero complessivo delle imprese nella circoscrizione ed il valore aggiunto complessivo prodotto dalle imprese nella circoscrizione Provinciale.

3 .

Ai fini della ripartizione dei seggi tra i settori e’ calcolata per ciascuno dei settori individuati la media aritmetica semplice delle quote percentuali dei tre parametri.

4 .

Il quorum percentuale necessario per l’attribuzione di ciascun consigliere e’ calcolato in base al numero dei consiglieri determinato ai sensi del comma 1 dell’art. 10 della legge.

Nota all’art. 4: – per il testo del comma 1 dell’art. 10 della legge n. 580/1993, si veda in nota al titolo.

Art. 5 – Ripartizione dei consiglieri

1 .

Ai fini della determinazione del numero dei consiglieri spettanti a ciascun settore, le camere di commercio rapportano per ciascuno di essi la media aritmetica semplice delle quote percentuali dei tre parametri al quorum percentuale necessario per l’attribuzione di ciascun consigliere. Esse possono discostarsi per un valore pari a piu’ o meno un consigliere, rispetto al numero dei consiglieri risultanti da tale calcolo, in relazione alle specifiche caratteristiche economiche della circoscrizione Provinciale, tenendo conto anche dei criteri di cui al comma 3.

2 .

Al fine di consentire la rappresentanza dei settori delle assicurazioni, del credito, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni, del turismo e degli altri settori di rilevante interesse per l’economia della circoscrizione Provinciale, le camere di commercio possono fissare per i medesimi settori, quale soglia minima di accesso alla ripartizione dei consiglieri, un valore inferiore all’unita’ nel rapporto calcolato ai sensi del comma precedente; possono inoltre stabilire per i medesimi settori l’accorpamento della rappresentanza tra piu’ di uno di essi.

3 .

Le camere di commercio possono prevedere una autonoma rappresentanza dei settori di rilevante interesse per l’economia della circoscrizione Provinciale, tenendo conto in particolare del grado di apertura ai mercati internazionali, delle integrazioni intersettoriali, delle dinamiche di crescita dei singoli settori, nonche’ delle specificita’ economiche e delle tradizioni locali.

4 .

Qualora, sulla base del calcolo effettuato, il numero complessivo dei consiglieri dei settori dell’industria, del commercio, dell’artigianato e dell’agricoltura, sia inferiore alla meta’ dei componenti il consiglio, il numero di consiglieri necessario per raggiungere detta percentuale, da arrotondare all’unita’ superiore, e’ portato in detrazione al numero complessivo dei consiglieri da ripartire tra gli altri settori di cui all’art. 10, comma 2, della legge.

Nota all’art. 5: – per il testo del comma 2 dell’art. 10 della legge n. 580/1993, si veda in nota al titolo.

Art. 6 – Piccole imprese

1 .

La rappresentanza spettante alle piccole imprese, ai sensi dell’art. 10, comma 5, della legge, e’ computata all’interno del numero dei rappresentanti spettanti a ciascuno dei settori dell’industria, del commercio e dell’agricoltura.

Nota all’art. 6: – per il testo del comma 5 dell’art. 10 della legge n. 580/1993, si veda in nota al titolo.

Art. 7 – Norme transitorie e finali

1 .

In fase di prima applicazione, le giunte delle camere di commercio deliberano le norme statutarie ai sensi dell’art. 24, comma 1, della legge entro il termine perentorio di centoventi giorni decorrenti dalla prima pubblicazione dei dati di cui all’art. 2, comma 1, e continuano ad esercitare l’attivita’ di amministrazione fino all’insediamento dei consigli camerali. Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sara’ inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi’ 21 settembre 1995 Scalfaro Dini, Presidente del Consiglio dei Ministri clo’, Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato e del Commercio con l’estero visto, il guardasigilli: mancuso registrato alla Corte dei Conti il 30 ottobre 1995 atti di governo, registro n. 97, foglio n. 9

Nota all’art. 7: – il testo del comma 1 dell’art. 24 della legge n. 580/1993 e’ il seguente: “1. In sede di prima applicazione, le norme statutarie di cui all’art. 10, comma 2, sono deliberate dalle giunte in carica alla data di entrata in vigore della presente legge e sono approvate con decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato”.

Commercio e dell’artigianato”. Allegato a individuazione dei settori economici in base alla classificazione istat ateco 91 agricoltura a = agricoltura, caccia e silvicoltura. Industria c = estrazioni di minerali. D = attivita’ manifatturiere. E = produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua. F = costruzioni. Commercio g = commercio all’ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa. Turismo h = alberghi e ristoranti. Trasporti e spedizioni i = trasporti, magazzinaggio e comunicazioni. Credito j 65 = intermediazione monetaria e finanziaria escluse le assicurazioni e i fondi pensione. J 67.1 = attivita’ ausiliarie della intermediazione finanziaria, escluse le assicurazioni e i fondi pensione. Assicurazioni j 66 = assicurazioni e fondi pensione, escluse le assicurazioni sociali obbligatorie. J 67.2 = attivita’ ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensione. Servizi alle imprese k = attivita’ immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre attivita’ professionali ed imprenditoriali.