Decreto Presidente Repubblica 22 Maggio 1975, n. 480

  • Emanante: 2
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Data fonte: 22/05/1975
Nuove norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma della sardegna.

Thesaurus: Agenzie per il lavoro

Art. omissis

istruzione artigiana e professionale

Art. 21

Le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di istruzione artigiana e professionale sono delegate per il territorio della Sardegna alla Regione La delega riguarda, in particolare, le funzioni amministrative concernenti:

  • I corsi di addestramento professionale di cui all’ art.45 della legge 29 aprile 1949, n. 264 (modificato dall’art.2 della legge 4 maggio 1951,n. 456),ed all’articolo 46 della legge medesima IV i compresa l’erogazione delle indennita’ agli allievi ai sensi dell’art.48 della legge stessa e dell’ art.4 della legge 2 aprile 1968, n. 424;
  • I corsi aziendali di riqualificazione di cui agli articoli 53, 54 e 55 della legge 29 aprile 1949, n. 264;
  • L’addestramento professionale degli artigiani;
  • La formazione professionale degli apprendisti mediante le attivita’ di insegnamento complementare di cui agli articoli 16 e seguenti della legge 19 gennaio 1955, n. 25 (modificata dalla legge 8 luglio 1956, n. 706);
  • L’istruzione artigiana e professionale negli istituti e servizi dipendenti dalla direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena del Ministero di Grazia e Giustizia. Le attivita’ di cui alla presente lettera e) saranno esercitate nel rispetto delle esigenze di coordinamento ed amministrazione nei programmi generali di trattamento che rimangono di competenza del predetto Ministero;
  • La formazione professionale diretta allo svolgimento di professioni sanitarie ausiliarie e di arti sanitarie ausiliarie;
  • L’orientamento e la qualificazione professionale degli invalidi del lavoro e degli invalidi civili;
  • Ogni altra funzione in ordine alla formazione e addestramento professionale attualmente svolta dagli organi centrali o periferici dello stato, ferme restando le competenze di cui all’ art.7 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10.

Nelle funzioni amministrative delegate sono comprese anche:

  • La vigilanza tecnica ed amministrativa sullo svolgimento delle attivita’;
  • La concessione di sovvenzioni e finanziamenti a favore delle attivita’ stesse;
  • L’erogazione di contributi a favore di enti ed istituti che hanno per scopo l’addestramento e l’istruzione artigiana e professionale;
  • L’acquisto, la locazione, la costruzione, l’ampliamento e la gestione dei centri di addestramento ed istruzione artigiana e professionale IV i comprese le relative attrezzature, ad eccezione di quelli destinati allo espletamento delle funzioni di cui agli articoli 7 ed 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10.

Art. 22

Sono parimenti delegati alla Regione sarda i compiti gia’ esercitati, in ordine alle funzioni di cui al precedente articolo, dall’Istituto Nazionale per l’Addestramento ed il Perfezionamento dei Lavoratori dell’Industria I.N.A.P.L.I., dall’Ente Nazionale per l’Addestramento dei Lavoratori del Commercio E.N.A.L.C. E dall’Istituto Nazionale per la Istruzione e l’Addestramento nel Settore Artigiano I.N.I.A.S.A.. Il personale in servizio presso le sedi periferiche degli enti predetti site in Sardegna sara’ trasferito alla Regione conservando la posizione giuridico-economica acquisita, alla data di entrata in vigore del presente decreto; i beni mobili ed immobili costituenti le strutture periferiche degli enti stessi nella Regione e destinati alle attivita’ di cui al precedente articolo, saranno trasferiti al patrimonio della Regione stessa; i provvedimenti relativi al trasferimento alla Regione del patrimonio e del personale degli enti suddetti saranno adottati con Decreto del Ministro per il Lavoro e la Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro per il Tesoro; alle spese derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui allo art.21 ed ai precedenti commi del presente articolo, la Regione provvede con la quota del fondo per l’addestramento professionale dei lavoratori ad essa attribuita e determinata con i criteri di cui al secondo comma dell’ art.17 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972,n. 10 . Ove la quota del Fondo per l’addestramento professionale dei lavoratori non fosse sufficiente a ricoprire le spese del personale trasferito ai sensi del secondo comma del presente articolo, lo stato provvede con contributo straordinario.