Decreto Presidente Repubblica 31 Luglio 1996, n. 470

  • Emanante: 2
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 214
  • Data fonte: 12/09/1996
Regolamento concernente l'ordinamento didattico della scuola di specializzazione per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria

Abstract:

Si specificano i seguenti temi: finalita’ della scuola di specializzazione; diploma; durata e articolazione del corso degli studi; piani di studio; contenuti del piano di studi; ammissione alla scuola di specializzazione; determinazione del numero delle iscrizioni e borse di studio; criteri di ammissione; attivita’ di insegnamento; regolamento didattico di struttura; comitato di proposta.

Art. 1

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All’elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella i dell’ordinamento didattico universitario, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni, e’aggiunto il diploma di specializzazione per la formazione degli insegnanti di scuola secondaria.

2 .

Dopo la tabella XXIII, annessa al citato decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e’ aggiunta la tabella XXXIII-bis, recante l’ordinamento didattico della scuola di specializzazione. L’anzidetta tabella e’ allegata al presente decreto di cui costituisce Parte Integrante. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi’ 31 luglio 1996 Scalfaro Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Berlinguer, Ministro della Pubblica Istruzione e dell’Universita’ e della Ricerca Scientifica e Tecnologica visto, il guardasigilli: Flick registrato alla Corte dei Conti il 3 settembre 1996 atti di Governo, registro n. 103, foglio n. 1

Avvertenza: per ragioni di urgenza si omette la pubblicazione delle note al presente decreto, ai sensi dell’art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del Testo Unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica Italiana, approvato con d.p.r. 14 marzo 1986, n. 217.

Tabella XXIII-bis scuola di specializzazione per la formazione degli insegnanti di scuola secondaria

Art. 1 – Finalita’ della scuola di specializzazione

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Per conseguire le finalita’ di cui all’art. 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, e’ istituita la scuola di specializzazione per la formazione degli insegnanti di scuola secondaria. La scuola si articola in indirizzi determinati nel regolamento didattico di struttura e corrispondenti ad abilitazioni all’insegnamento nelle scuole secondarie. In ogni scuola devono essere attivati almeno due indirizzi. Gli indirizzi cosi’ determinati debbono prevedere piani di studio adeguati alla formazione professionale corrispondente alle classi concorsuali relative all’insegnamento nelle scuole secondarie, secondo l’ordinamento scolastico vigente.

Art. 2 – Diploma

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L’esame finale per il conseguimento del diploma ha valore di esame di Stato relativo all’abilitazione all’insegnamento tra quelle conseguibili in conformita’ con il diploma di laurea che ha dato accesso alla scuola di specializzazione. I diplomi rilasciati dalla scuola di specializzazione costitiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie.

Art. 3 – Durata e articolazione del corso degli studi

1 .

Il corso degli studi ha la durata di due anni. Esso prevede almeno 700 ore di insegnamento, comprensive di laboratori didattici, ed un tirocinio pratico guidato di almeno 300 ore affidato a docenti di ruolo di scuola secondaria. Gli insegnamenti comprendono almeno 5 insegnamenti semestrali relativi alle scienze dell’educazione, di norma comuni agli allievi di tutti gli indirizzi, e almeno 5 insegnamenti semestrali relativi alle didattiche disciplinari volti ad un approfondimento metodologico e didattico nelle aree disciplinari interessate, corrispondenti alle abilitazioni da conseguire, fatte salve eventuali variazioni che le universita’ riterranno di apportare. Lo studente deve preparare una analitica relazione sulla attivita’ di tirocinio che deve essere valutata in sede di esame finale.

Art. 4 – Piani di studio

1 .

Il consiglio della scuola approva per ogni allievo il piano di studio, che terra’ conto del curricolo universitario precedente e potra’ comprendere un maggior numero di semestralita’ qualora l’allievo intenda conseguire una pluralita’ di abilitazioni. Il piano potra’ prevedere altresi’ completamenti disciplinari, da acquisire nelle facolta’ competenti, quando nel curricolo della laurea di provenienza VI siano state carenze in qualche disciplina rilevante ai fini dell’abilitazione da conseguire, tenuto anche conto della normativa sull’accesso ai concorsi.

Art. 5 – Contenuti del piano di studi

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I piani di studio degli allievi che intendano conseguire una abilitazione valida anche per l’attivita’ didattica di sostegno comprendono, aggiuntivamente, 5 semestralita’, da considerare obbligatorie ai fini di cui all’art. 14, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; queste dovranno prevedere contenuti sia dell’area delle pedagogie e delle didattiche speciali, sia dell’area neuropsicologica specifica e comprendere adeguate attivita’ di laboratorio e di tirocinio.

Art. 6 – Ammissione alla scuola di specializzazione

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Sono ammessi alla scuola di specializzazione i laureati le cui lauree danno accesso all’insegnamento nella scuola secondaria ed i cittadini comunitari in possesso di titolo universitario, che dia accesso alle attivita’ di formazione e tirocinio degli insegnanti di scuola secondaria nel paese di provenienza.

Art. 7 – Determinazione del numero delle iscrizioni e borse di studio

1 .

Il numero di iscritti alla scuola nei diversi indirizzi e’ stabilito annualmente, sentite le competenti autorita’ scolastiche del bacino di utenza dell’universita’ e tenuto conto degli stanziamenti disponibili per borse di studio, secondo quanto verra’ determinato nel decreto del Ministro dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, di cui all’art. 4, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341. Tutti gli studenti con reddito personale inferiore a quello previsto dalle norme vigenti hanno diritto ad usufruire di una borsa di studio. Borse di studio aggiuntive di importo non inferiore a quello stabilito ai sensi della legge 30 novembre 1989, n. 398, possono essere messe a disposizione dal Ministero della Pubblica Istruzione, e dalle Regioni, anche in relazione alle esigenze di formare insegnanti per specifiche classi di concorso.

Art. 8 – Criteri di ammissione

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I criteri di ammissione, fra i quali la determinazione del raccordo tra indirizzi della scuola di specializzazione e classi concorsuali per l’insegnamento nella scuola secondaria, le modalita’ di svolgimento dell’esame finale e la composizione della relativa commissione, che comprendera’, oltre che docenti universitari, docenti di ruolo di scuola secondaria, ed esperti scolastici designati dalla sovrintendenza scolastica regionale, sono definite dal regolamento didattico di struttura, nell’ambito di quanto sara’ stabilito dal decreto del Ministro dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, di cui all’art. 4, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Art. 9 – Attivita’ di insegnamento

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Lo svolgimento delle attivita’ nella scuola costituisce per i professori e ricercatori universitari adempimento dei doveri accademici ai sensi della normativa vigente. Per gli insegnamenti nella scuola che non siano ancora ricoperti da titolari di ruolo si provvede secondo le norme in vigore.

Art. 10 – Regolamento didattico di struttura

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Il regolamento didattico di struttura terra’ conto delle intese che, per favorire il massimo raccordo tra formazione universitaria e attivita’ di insegnamento nella scuola, vengano stipulate tra il Ministro dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica e il Ministro della pubblica istruzione. Ulteriori e autonome intese potranno intervenire fra le universita’ e le autorita’ scolastiche competenti per il bacino di utenza.

Art. 11 – Comitato di proposta

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Ai fini della prima attivazione della scuola viene costituito presso le universita’ interessate, con deliberazione del Senato accademico, ovvero dei senati accademici per le scuole attivate d’intesa tra piu’ universita’, un apposito comitato di proposta. Esso comprende rappresentanze delle diverse facolta’, dipartimenti e centri interdipartimentali interessati, tra cui in ogni caso – ove esistono – le facolta’ di scienze della formazione. Il comitato svolge le funzioni previste per il consiglio della scuola fino a quando questo venga costituito.